LAVORATORI EXTRACOMUNITARI -– Flussi di ingresso – Circolare interministeriale 16 ottobre 2025, n. 8047 – nota di sintesi di ance
Con la circolare in esame, sono state fornite le istruzioni operative in merito al D.P.C.M. del 2 ottobre 2025, recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.
Per quanto di maggior interesse delle imprese edili, ANCE ha diramato un’articolata nota di commento, di seguito riportata.
Requisiti
Datori di lavoro e codici ATECO
Nel richiamare le quote di ingresso previste dal provvedimento, il dicastero sottolinea, in particolare, che, nella domanda di nulla osta al lavoro subordinato, i settori produttivi interessati dal D.P.C.M. e i relativi codici ATECO dovranno essere indicati nell’ambito della sezione dedicata al contratto.
Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell’istanza anche da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare interministeriale n. 45186/2023.
Verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori in Italia presso il Centro per l’Impiego
Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (compresi quelli per assistenza familiare) il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la preventiva verifica della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio, tramite l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente, con apposito modulo predisposto dal Ministero del lavoro, da allegare nella sezione di upload della domanda (denominata Dichiarazione verifica centro per l’impiego).
Tale verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo Centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.
Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta.
In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale, ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà parimenti allegare alla domanda di nulla osta al lavoro, nell’ambito del medesimo campo di upload soprarichiamato.
Asseverazione
Per tutti i settori, in base all’articolo 24-bis TUI, è necessario acquisire l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, o le organizzazioni datoriali, certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis, comma 3, del TUI con il Ministero del Lavoro. Si rammenta, in proposito, che tale protocollo non è stato siglato da Confindustria, del cui sistema fa parte l’ANCE.
Requisiti di reddito
Per tutti i comparti lavorativi diversi dall’assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.
Presentazione delle domande
La circolare definisce come irricevibile la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto.
È, altresì, irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p.1 o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato. Tali verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI).
Limite domande
Ai sensi del D.L. n. 146/2025, i datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle Organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis del TUI, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 e dalle Agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali, o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze per conto dei datori di lavoro nel Portale ALI gestito dal Ministero dell’Interno, sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. “profilazione”, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi.
Le richieste di modifica degli utenti già profilati, ovvero le richieste di nuove profilazioni, possono essere inviate al seguente indirizzo mail profilazioni.dlci@interno.it del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.
Domicilio digitale
Ai fini della presentazione della domanda è necessario disporre di un indirizzo PEC, registrato nelle seguenti banche dati: INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese); INAD (per le persone giuridiche non tenute alla menzionata iscrizione e per le persone fisiche). La registrazione della PEC nelle citate banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del Codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), tramite il sistema informatico in uso.
Precompilazione
I datori di lavoro (ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1, della legge n. 12/79) che intendono presentare domande nei click days, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, per accedere al quale è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana.
Il modello di domanda da utilizzare per il lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi, tra cui è annoverato anche il settore delle “Costruzioni”, è il B2020.
Al fine di una rapida istruttoria delle domande è stata prevista, nei modelli di richiesta, l’allegazione della documentazione probatoria necessaria, attraverso una funzione di upload. La documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente. I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite saranno effettuati contestualmente all’accesso alla precompilazione. Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il Portale ALI e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate e Agid. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro riceverà un codice di attivazione domanda.
L’inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi risulteranno già parzialmente precompilati. Terminata la fase di precompilazione è prevista la riapertura della stessa sezione del Portale ALI, h24, dalle ore 9:00 del 9 dicembre alle ore 20:00 del 13 dicembre 2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda:
- di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di sei giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda;
 - di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day. In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto necessario salvataggio.
 
Indicazioni operative sulla modalità di compilazione delle domande saranno rese disponibili nella home page del Portale ALI, alla voce “MANUALE”.
Click day
Le domande precompilate per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020), che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente per via telematica, a decorrere dalle ore 9:00 del 16 febbraio 2026.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
Per assistenza nella fase di precompilazione e di inoltro delle domande è disponibile un servizio di help desk, fruibile nelle giornate ed orari riportati nella sezione avvisi del Portale servizi ALI e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza, utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.
Distribuzione delle quote
In coerenza con il fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle province autonome, il Ministero del lavoro ripartisce le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale, entro dieci giorni dai rispettivi click day, sulla base delle domande presentate, comunicate dal Ministero dell’interno. Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalità informatica, per ambito provinciale.
Trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal DCPM, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo.
Il sistema SPI 2.0 del Ministero dell’Interno, in uso ai SUI, prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non, che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.
Nell’area riservata del Portale ALI, il singolo utente potrà visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso indirizzo (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), nell’area riservata, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica e le comunicazioni del SUI, dare riscontro alle richieste dell’amministrazione in fase istruttoria, esprimere la volontà di conferma e gestire la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno.
Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”. Le domande non entrate in quota entro il 30 giugno 2027, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviate d’ufficio.
Rilascio del nulla osta
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel complessivo termine massimo di 60 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste dal D.C.P.M..
Trascorsi i termini procedimentali senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all’art. 22 del TUI, il nulla osta verrà rilasciato automaticamente e sarà inviato, in via telematica, al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d’ingresso.
Si evidenzia che per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco, il rilascio del nulla osta da parte dello SUI è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché alla preliminare verifica da parte dell’INL dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998. Non opera, in tale caso, il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nulla osta decorsi i termini procedimentali (60 giorni per il lavoro subordinato non stagionale), in assenza di pareri.
Conferma della domanda
A seguito degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso, il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale ALI, attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato. In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Contratto di soggiorno ed assunzione
Entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale.
Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa. L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Tale documento, nel medesimo termine di 8 giorni, deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale ALI, a cura del datore di lavoro al SUI competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis, del TUI, il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa, anche nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti.
Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.
Nella sezione dedicata del portale “Integrazione migranti” è reperibile tutta la documentazione relativa al DPCM e alla circolare in argomento.
Allegato: Circolare Immigrazione – Testo
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