LAVORO INTERMITTENTE – VALIDITA’ ELENCO ATTIVITA’ PREVISTE DAL REGIO DECRETO 2657/1923 – INL – NOTA 10 LUGLIO 2025, N. 1180 – MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE 27 AGOSTO 2025, N. 15
La Legge n. 56 del 7 aprile 2025, entrata in vigore lo scorso 9 maggio, ha disposto l’abrogazione di numerosi atti normativi pre-repubblicani, tra i quali rientra anche il Regio decreto 2567 del 6 dicembre 1923.
A seguito di tale abrogazione è sorta la questione relativa alla vigenza, nell’ambito della disciplina del lavoro intermittente, della tabella delle attività discontinue allegata al decreto, e utilizzata, in assenza di disciplina dei contratti collettivi, come parametro di legittimità per il ricorso a questa tipologia contrattuale.
Infatti, il Decreto del Ministero del Lavoro del 23 ottobre 2004 stabilisce che la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente è ammessa con riferimento alle tipologie di attività indicate nella suddetta tabella, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi contemplate.
Per chiarire la questione è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1180 del 10 luglio 2025.
In via preliminare, l’Ispettorato ha ricordato che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 18/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente:
- con soggetti che non hanno compiuto i 24 anni di età, purché le prestazioni siano rese entro il venticinquesimo anno, o con soggetti con più di 55 anni;
- a prescindere dall’età, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
- in mancanza della contrattazione collettiva, per le attività previste dalla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Con riguardo a tale ultima ipotesi l’ispettorato ha chiarito che l’abrogazione del Regio Decreto ad opera della Legge n. 56/2025 non incide sulla attuale disciplina del lavoro intermittente. La tabella continua, pertanto, a costituire il riferimento per l’individuazione delle attività che legittimano il ricorso a questa tipologia contrattuale.
Da ultimo, anche il Ministero del Lavoro si è espresso sul tema con la circolare 27 agosto 2025, n. 15 confermando la perdurante utilizzabilità della tabella ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente.
Per quanto di interesse per le imprese edili segnaliamo che nella tabella delle attività sono comprese, tra le altre, le seguenti mansioni:
- Personale addetto alle gru.
- Personale addetto alla manutenzione stradale.
Allegato 1: INL1180-2025-intermittente
Allegato 2: min-lav-circ-n-15-del-27-08-2025
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