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28.07.2025 - lavori pubblici

OFFERTA TECNICA E NUMERO MASSIMO DI PAGINE: NEL SILENZIO DEL BANDO PREVALE IL CRITERIO DI SINTETICITA’

Sentenza T.A.R Salerno, sez II, n. 1298/2025

«È la lex specialis che determina il numero massimo di pagine della relazione tecnica da allegare all’offerta, indicando anche l’eventuale sanzione da comminare, nel caso del suo mancato rispetto. In assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando, la relazione tecnica può essere formulata nel modo ritenuto più opportuno stabilito dall’offerente, il quale però ha tutto l’interesse ad ottenere il miglior punteggio, non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto. La realizzazione dell’interesse pubblico conforme ai principi di imparzialità e buon andamento impone, quindi, che la procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, dovendo al contrario mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole della concorrenza» TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1298/2025.

In particolare, è stata avviata una procedura di gara per l’affidamento di lavori, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Contro l’aggiudicazione, un operatore economico ha presentato ricorso al Tar, sostenendo, tra l’altro, che l’aggiudicataria avrebbe prodotto una relazione tecnico-organizzativa di 10 pagine, superando così il limite previsto dalla lex specialis, e che, di conseguenza, la commissione avrebbe dovuto assegnarle un punteggio pari a zero

Il Collegio non condivide le argomentazioni del ricorrente. Infatti, il disciplinare non chiariva se per «5 pagine fronte/retro» si intendessero le facciate o le pagine vere e proprie e, inoltre, non prevedeva alcuna sanzione in caso di superamento di tale limite. Di conseguenza, anche adottando questa interpretazione, è da escludere che all’offerta potesse essere assegnato un punteggio pari a zero.

La giurisprudenza insegna che la prescrizione relativa al numero massimo di pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata con una certa flessibilità. Nel caso in esame, il bando di gara fissava un limite dimensionale senza prevedere alcuna sanzione specifica, configurandosi quindi come una «norma dispositiva imperfetta», in quanto priva di una sanzione secondaria. Infatti, «l’assenza di una comminatoria espressa di esclusione in caso di mancato rispetto del limite dimensionale della proposta tecnica non può giustificare l’esclusione del concorrente né la mancata valutazione dell’offerta».

Inoltre, qualora la lex specialis presenti clausole ambigue o di interpretazione incerta, in conformità al principio del favor partecipationis — che riflette anche l’interesse pubblico a favorire la competizione concorrenziale — deve prevalere l’interpretazione che agevoli l’ammissione alla gara anziché quella che la ostacoli.

Infine, per garantire il perseguimento dell’interesse pubblico secondo i principi di imparzialità e buon andamento, la procedura di gara non deve configurarsi come una serie di ostacoli formali per gli operatori economici e l’amministrazione aggiudicatrice, ma deve invece essere orientata a individuare in modo efficiente l’offerta migliore, nel rispetto delle regole concorrenziali, accertando la presenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegato: TAR Salerno 1298_25


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