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11.07.2025 - lavori pubblici

PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE – CONFERME NEL PARERE MIT

Ance Brescia comunica che il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ha emanato il parere 23 giugno 2025, n. 3538 circa l’obbligatorietà del pagamento diretto del subappaltatore, norma introdotta con il d.lgs. 50. del Nel parere, il quesito sottoposto dalla stazione appaltante chiedeva se con riferimento alle previsioni di cui all’art. 119, co. 11 del D.lgs. 36/2023, lo stesso trova applicazione anche per un solo caso dei tre previsti.”

Il Mit risponde come segue: “La risposta al quesito è affermativa in quanto i presupposti previsti dall’art. 119 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 per il pagamento diretto del subappaltatore e ai subcontraenti da parte della stazione appaltante non devono necessariamente sussistere tutti e tre contemporaneamente. Ed invero, la norma – per come formulata – dal momento che utilizza la disgiunzione “nei seguenti casi” e elenca le tre ipotesi in modo distinto con lettere separate, indica chiaramente che si tratta di presupposti alternativi e non cumulativi. Pertanto, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa (lett. a)) ma anche in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore (lett. b)) e su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente (lett. c)). Tale interpretazione è confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 25.11.2020 che, seppur riferita all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50 del 2016 (vecchio codice), può considerarsi ancora attuale in considerazione della medesima impostazione della norma: l’ANAC precisa infatti che, qualora i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano manifestato la volontà di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante di cui all’art. 105, comma 13, lett. a), “nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l’applicazione della previsione generale contenuta nel citato art. 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante”.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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