PARERE ANAC – LA PROVA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE NON PUÒ ESSERE ANTICIPATA AL MOMENTO DELL’OFFERTA
Con la delibera n. 319 del 30 luglio 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affrontato la questione della legittimità di alcuni criteri premiali contenuti nella lex specialis di gara. In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle clausole che attribuivano punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica in base alla disponibilità, già alla data di pubblicazione del bando, di mezzi di proprietà e di personale assunto da almeno sei anni, con un’incidenza molto significativa sul punteggio complessivo.
Secondo l’ANAC, tali previsioni anticipano alla fase di gara la dimostrazione di requisiti che appartengono invece alla fase di esecuzione del contratto. Questa impostazione, oltre a risultare sproporzionata, si pone in contrasto con i principi di par condicio, favor partecipationis e proporzionalità, poiché restringe indebitamente la platea dei concorrenti, penalizzando chi non dispone immediatamente delle risorse richieste ma è in grado di reperirle in caso di aggiudicazione. L’Autorità, richiamando la giurisprudenza europea (CGUE, sent. C-295/2020) e nazionale (Cons. Stato, n. 9255/2023; n. 11037/2022), ha ribadito che la prova delle condizioni di esecuzione non può essere anticipata al momento dell’offerta.
L’Autorità ha chiarito che è sufficiente che l’operatore economico, in sede di offerta, assuma un impegno formale a dotarsi delle attrezzature e del personale necessario, mentre la verifica effettiva deve essere effettuata solo dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto. Richiedere mezzi esclusivamente di proprietà o personale già assunto comporta infatti un vantaggio competitivo ingiustificato per alcuni operatori ed effetti restrittivi sulla concorrenza, senza offrire maggiori garanzie di tempestività o qualità. In particolare, l’ANAC ha osservato che un mezzo in leasing, noleggio o comodato può garantire la stessa efficienza di un mezzo di proprietà, e che l’anzianità minima di sei anni appare una soglia irragionevole e immotivata, non essendo comprensibile perché esperienze triennali o quinquennali non possano essere valorizzate.
In conclusione, l’ANAC ha invitato a riformulare tali criteri trasformandoli da requisiti immediati a impegni da onorare nella fase esecutiva, così da conciliare l’interesse pubblico a garantire un pronto intervento con l’esigenza di non gravare eccessivamente sui con-correnti e di ampliare la partecipazione alle procedure di gara.
Per maggior informazioni si rimanda al testo della Delibera in allegato.
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