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16.06.2025 - lavori pubblici

PARERE ANAC – MODIFICA DELLE QUOTE NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Ance Brescia comunica che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere di funzione consultiva n. 21 del 21 maggio u.s., si è pronunciata in merito alla possibilità di modificare, in fase esecutiva, la ripartizione delle quote di partecipazione e di esecuzione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), rispetto a quanto indicato in sede di offerta.

Di seguito, l’illustrazione dei principali contenuti del parere da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.

La questione è stata sollevata da una stazione appaltante nell’ambito di un accordo quadro per lavori di manutenzione, regolato dal d.lgs. n. 50/2016 ma con riferimento anche alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.

La disciplina applicabile ai contratti pubblici prevede che, nei raggruppamenti temporanei di imprese, la ripartizione delle quote di partecipazione e di esecuzione debba essere conforme ai requisiti di qualificazione effettivamente posseduti da ciascun operatore, in relazione alle prestazioni assunte. Ne consegue che nessuna impresa può essere incaricata dell’esecuzione di una quota superiore a quella per la quale dispone della relativa qualificazione.

In tale contesto, durante l’esecuzione del terzo contratto attuativo dell’accordo quadro, era stata presentata da parte del RTI una richiesta di modifica delle quote interne, che avrebbe determinato una sostanziale riorganizzazione dei ruoli: la mandataria avrebbe assunto una quota residuale del 5%, mentre alla mandante sarebbe spettato il 95% delle attività, sovvertendo così l’assetto originariamente previsto in sede di offerta.

Nel parere reso, l’ANAC ha riconosciuto la possibilità, in astratto, di procedere a una ridefinizione dell’assetto interno del raggruppamento. Tale possibilità è tuttavia subordinata alla condizione che la modifica non sia diretta ad eludere le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e che sia preceduta da una puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, circa la compatibilità tra la nuova ripartizione e i requisiti di qualificazione effettivamente posseduti dalle imprese, anche alla luce di eventuali previsioni della lex specialis che riservino specifiche prestazioni a determinati soggetti del raggruppamento.

Nel motivare il proprio orientamento, l’Autorità ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (causa C-642/20), che ha sancito il superamento dell’obbligo previsto dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui la mandataria deve necessariamente possedere la maggioranza dei requisiti e svolgere la parte preponderante delle prestazioni. La giurisprudenza europea, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, promuove un approccio qualitativo nella composizione dei raggruppamenti, con particolare attenzione alla partecipazione delle piccole e medie imprese, e pone limiti alla possibilità per le normative nazionali di imporre vincoli organizzativi non giustificati.

L’ANAC ha infine ribadito, in linea con quanto già evidenziato nel proprio atto di segnalazione del luglio 2022, che risultano incompatibili con la normativa europea – in particolare con la direttiva 2014/24/UE – quelle disposizioni nazionali che impongano, in modo generalizzato, limiti organizzativi basati su criteri meramente quantitativi. Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui la suddivisione delle quote esecutive tra le imprese del raggruppamento deve avvenire nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di esse.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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