PARERE MIT – GARANZIA DEFINITIVA E ACCORDI QUADRO
Ance Brescia informa che con il parere n. 3518/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull’applicazione della garanzia definitiva nell’ambito degli accordi quadro aventi ad oggetto lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.
In particolare, è stato chiesto se, alla luce del combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 117, comma 1, del D.lgs. 36/2023, sia legittimo prevedere nei documenti di gara unicamente una garanzia definitiva pari al 5% dell’importo dei singoli contratti attuativi, escludendo quindi la previsione di una garanzia sull’intero valore dell’accordo quadro.
Il MIT, nel fornire la propria risposta, ha richiamato l’art. 53, comma 4 del Codice, il quale stabilisce che, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti, inclusi quelli di pari importo a valere su un accordo quadro. Tuttavia, qualora tale garanzia venga richiesta, essa deve essere pari al 5% dell’importo contrattuale del singolo contratto attuativo.
Ne consegue che è da ritenersi ammissibile la previsione, nei documenti di gara, della sola garanzia definitiva riferita ai contratti attuativi, senza estenderla all’importo complessivo dell’accordo quadro.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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