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25.08.2025 - lavori pubblici

PARERE MIT IN MERITO ALLE VERIFICHE ANTIMAFIA E ALLE SOGLIE DI RIFERIMENTO – CHIARITO QUALE VALORE CONSIDERARE

Ance Brescia comunica che il MIT nel parere n. 3582/2025 ha chiarito il valore da assumere come riferimento per le verifiche antimafia nei contratti pubblici. In particolare, ha ricordato che l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia si applica solo se il valore contrattuale supera i 150.000 euro.

Il parere MIT rappresenta un chiarimento importante per le stazioni appaltanti, chiamate a gestire con attenzione gli adempimenti connessi alle verifiche antimafia, soprattutto nei casi in cui l’importo contrattuale subisce una significativa riduzione a seguito del ribasso offerto in gara.

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affrontato il caso di una procedura di affidamento sopra soglia UE che, a seguito del ribasso offerto dall’operatore economico primo classificato, si conclude con un valore contrattuale inferiore alla soglia dei 150.000 euro, limite entro cui non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

La stazione appaltante ha, quindi, chiesto al MIT chiarimenti in merito al valore economico da assumere come riferimento per le verifiche antimafia: il valore iniziale posto a base di gara oppure l’importo finale risultante dall’offerta?

Secondo il Ministero, il criterio determinante è quello previsto espressamente dall’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011: ciò che rileva è il “valore del contratto”, ovvero l’importo risultante dall’aggiudicazione, non quello iniziale di gara. “L’ambito di applicazione della richiesta della documentazione antimafia – si legge nel parere – è riferito al valore del contratto. Pertanto, anche nel caso di gara sopra soglia UE, se il contratto da stipulare ha un valore inferiore a 150.000 euro non si applica l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia”.

La logica della disposizione è chiaramente finalizzata a semplificare gli adempimenti per contratti di modesto importo, facendo riferimento alla concreta consistenza dell’obbligazione contrattuale assunta, e non alla previsione iniziale della stazione appaltante.

L’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare contratti di lavori, servizi e forniture pubblici. Ma il comma 3, lettera e), esclude espressamente l’applicazione di tale obbligo:

[…] per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.”

Il valore da considerare, dunque, è quello del contratto effettivamente stipulato, e non quello stimato o posto a base di gara. Ciò che conta non è il valore stimato a monte della procedura, ma l’importo effettivo risultante dall’aggiudicazione.

In altri termini, anche se la gara è stata bandita sopra soglia europea, qualora l’offerta dell’aggiudicatario porti il valore finale del contratto al di sotto dei 150.000 euro, non è dovuta l’acquisizione della documentazione antimafia prevista dall’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011. Si tratta di una posizione coerente con il principio di proporzionalità e con la finalità stessa delle verifiche antimafia, che mirano a tutelare l’integrità dell’azione amministrativa in relazione alla rilevanza economica e al rischio dell’operazione.

Se a seguito del ribasso il valore contrattuale scende sotto-soglia, l’obbligo di verifica antimafia viene meno; in tali casi, la stazione appaltante può procedere alla stipula senza acquisire le informazioni antimafia, evitando adempimenti non dovuti.

 

ALLEGATO: Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 giugno 2025, n. 3582


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