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19.12.2025 - lavori pubblici

PARERE MIT – LA QUALIFICAZIONE SOA DEL SUBAPPALTATORE DEVE COPRIRE ESCLUSIVAMENTE L’IMPORTO DEI LAVORI EFFETTIVAMENTE AFFIDATI IN SUBAPPALTO E NON IL VALORE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

Ance Brescia comunica che il MIT attraverso il Servizio di Supporto Giuridico, con parere n. 3915 dell’11 dicembre 2025, ha chiarito che negli appalti di lavori a categoria unica e prevalente, ma il chiarimento vale anche come concetto generale in ogni appalto di lavori nei rapporto tra subappalto e relativa qualificazione, la qualificazione SOA del subappaltatore deve coprire esclusivamente l’importo dei lavori effettivamente affidati in subappalto, e non il valore complessivo dell’intervento.

Il quesito secondo il MIT si chiarisce attraverso lo stesso articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, che disciplina il subappalto. Il punto critico non riguarda tanto l’ammissibilità del subappalto, quanto il corretto perimetro dei requisiti di qualificazione richiesti al subappaltatore quando l’appalto è strutturato su un’unica categoria.

Si tratta di una questione che emerge con frequenza nella fase esecutiva degli appalti di lavori, in particolare quando le stazioni appaltanti sono chiamate a verificare la coerenza tra subappalto autorizzato e requisiti di qualificazione posseduti dagli operatori coinvolti.

In questo contesto, la SOA del subappaltatore deve coprire l’intero importo dell’appalto o soltanto la quota effettivamente affidata?
Il quesito sottoposto al MIT prendeva le mosse da un appalto di lavori caratterizzato dalla presenza di un’unica categoria SOA, coincidente con la categoria prevalente.
In tali ipotesi, l’art. 119, comma 1, del Codice dei contratti, stabilisce che è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata “la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”.

Da questa previsione discende un principio ormai consolidato, cioè che il subappalto non può superare il limite del 50% (meglio se 49,99%) dell’importo complessivo dei lavori.
Il dubbio interpretativo, tuttavia, non si arresta al dato percentuale, ma si sposta sul versante dei requisiti: una volta rispettato il limite quantitativo, quale deve essere l’estensione della qualificazione SOA richiesta al subappaltatore?

Richiamando l’articolo di legge sul subappalto e in particolare il comma 4, lettera a), che richiede che il subappaltatore sia qualificato “per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire”, il MIt ricorda che la norma, significativamente, non fa alcun riferimento all’importo complessivo dell’appalto. La qualificazione SOA non è concepita come un requisito riflesso o duplicato rispetto a quello dell’appaltatore principale, ma come uno strumento funzionale a garantire che ciascun operatore sia effettivamente in grado di eseguire le attività che gli vengono affidate.

Questa impostazione risulta coerente anche con gli orientamenti maturati in tema di subappalto necessario, dove la giurisprudenza ha più volte chiarito che i requisiti devono essere commisurati alla quota di prestazioni effettivamente svolte, evitando sia usi elusivi dell’istituto sia richieste di qualificazione sproporzionate.

Muovendo da questo quadro normativo, il Ministero chiarisce innanzitutto che, nei lavori a categoria unica e prevalente, l’appaltatore può subappaltare una quota inferiore al 50% dell’importo complessivo senza violare il divieto di affidamento della parte prevalente delle lavorazioni. Una volta rispettato tale limite, viene meno qualsiasi presupposto per estendere automaticamente al subappaltatore l’obbligo di qualificazione sull’intero appalto.

Secondo il MIT, infatti, la qualificazione SOA del subappaltatore deve coprire esclusivamente l’importo dei lavori effettivamente affidati in subappalto, e non il valore complessivo dell’intervento. Si tratta di una conclusione che discende direttamente dal tenore letterale dell’art. 119 e che rispetta il principio di proporzionalità che governa il sistema della qualificazione.

A rafforzare questa interpretazione interviene il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il subappaltatore deve essere qualificato “per la categoria e l’importo dei lavori affidati”, e non oltre. Un principio affermato, tra le altre, dalle sentenze Consiglio di Stato, sez. V, n. 2182/2022 e n. 6060/2021, espressamente richiamate nel parere ministeriale.

L’approccio adottato consente di evitare due rischi opposti: da un lato, l’utilizzo distorto del subappalto come strumento elusivo dei requisiti e, dall’altro, una lettura eccessivamente rigida che finirebbe per comprimere inutilmente la concorrenza.

Ne emerge un’interpretazione equilibrata e coerente con la funzione fisiologica del subappalto nel nuovo Codice dei contratti: nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione segue le prestazioni, quindi la qualificazione SOA del subappaltatore deve essere commisurata esclusivamente all’importo dei lavori affidati in subappalto, purché il subappalto resti entro il limite del 50% (meglio del 49,99%) e non comporti l’affidamento della parte prevalente delle lavorazioni.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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