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01.12.2025 - lavori pubblici

PARERE MIT – L’ESONERO PREVISTO DAL COMMA 14 DELL’ART. 117 DEL CODICE NON SI APPLICA ALLA GARANZIA DA COSTITUIRE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.

Ance Brescia informa che il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3827 del 19 novembre 2025 ha offerto una lettura puntuale della disposizione dell’art. 117 del Codice in tema di garanzie e possibili riduzioni e sulla loro corretta applicazione, mettendo ordine tra funzioni, tempistiche e ratio delle diverse garanzie previste.

Una stazione appaltante ha chiesto se l’esenzione prevista dal comma 14 dell’art. 117 del Codice – riferita alla garanzia definitiva per operatori economici di comprovata solidità o per particolari tipologie di beni – possa estendersi anche alla cauzione da costituire ai sensi del comma 9 per ottenere il pagamento della rata di saldo. Il dubbio nasceva dal fatto che, in entrambi i casi, si tratta pur sempre di garanzie riconducibili al medesimo articolo e alla medesima logica di tutela della stazione appaltante.

La risposta del MIT fornisce una analisi dei citati commi 9 e 14, art. 117, del Codice dei contratti.

L’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l’intero regime delle garanzie definitive, contenendo al suo interno prescrizioni di natura, finalità e tempistiche molto differenti.

Per comprendere la risposta del MIT occorre distinguere chiaramente tre livelli:

  • la garanzia definitiva (comma 1), pari al 10% dell’importo contrattuale, destinata a coprire tutte le obbligazioni dell’esecutore e operativa dall’inizio fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione;
  • la garanzia per la rata di saldo (comma 9), pari all’importo della rata stessa maggiorato degli interessi legali, necessaria per liquidare l’ultima tranche del prezzo nel periodo tra collaudo provvisorio e definitività dello stesso;
  • l’esonero previsto dal comma 14, applicabile solo alla garanzia definitiva e solo al ricorrere di specifiche condizioni (comprovata solidità dell’operatore, particolari forniture o beni di precisione), con obbligo di motivazione e miglioramento delle condizioni economiche dell’appalto.

Questi tre elementi non sono intercambiabili, né fungono da misure alternative, ma rispondono a logiche differenti e presidiano fasi differenti della vita dell’appalto.

Secondo il MIT, l’esonero del comma 14 non può essere applicato alla garanzia prevista dal comma 9 per il pagamento della rata di saldo.

Una conclusione che deriva dall’analisi congiunta della funzione delle due garanzie:

  • la garanzia definitiva ha un carattere ampio e generale, tutela la stazione appaltante lungo tutto l’arco dell’esecuzione e copre l’intero spettro delle obbligazioni contrattuali;
  • la garanzia a saldo, invece, opera solo nella fase che si apre con il collaudo provvisorio e si chiude con l’acquisizione della definitività, ed è commisurata non al valore dell’appalto ma all’importo della sola rata finale.

Questa distinzione di funzione e struttura porta il MIT a escludere qualsiasi estensione dell’esonero.

Il comma 14, infatti, nasce per consentire – in casi eccezionali e motivati – l’esenzione solo dalla garanzia definitiva. Non vi è alcun rinvio, né testuale né sistematico, che consenta di applicarlo alla diversa garanzia prevista dal comma 9.

 

All’esito dell’analisi della norma, il MIT conclude che l’esonero previsto dal comma 14 dell’art. 117 non si applica alla garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, rilevando in particolare che “La ratio specifica sottesa alla costituzione di una cauzione o garanzia per il pagamento della rata di saldo suggerisce, dunque, che non sia estensibile a tale fattispecie l’esonero di cui al comma 14 che riguarda situazioni particolari legate alla comprovata solidità dell’operatore economico nonché specifiche tipologie di appalti che deve essere, invece, applicato con riferimento alla garanzia definitiva (a copertura di tutte le obbligazioni contrattuali) di cui al comma 1/”.

In termini pratici:

  • la garanzia per la rata di saldo va sempre richiesta, senza eccezioni;
  • non rileva la comprovata solidità dell’operatore, elemento che incide solo sulla garanzia definitiva;
  • la stazione appaltante non può motivare un eventuale esonero, perché manca un fondamento normativo che lo consenta;
  • l’obbligo di garanzia resta un presidio essenziale nella fase post-collaudo, destinato a coprire il rischio di vizi o difetti che potrebbero emergere prima dell’acquisizione della definitività del collaudo o della verifica di conformità.

Per ulteriori approfondimenti e per conoscere il testo integrale del parere in commento, si rimanda al seguente link:

https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3827   

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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