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16.06.2025 - lavori pubblici

PARERE MIT – SUBAPPALTO NECESSARIO-QUALIFICANTE ANCORA OPERANTE NELLE CATEGORIE SCORPORABILI

Ance Brescia comunica che con il parere n. 3526 del 3 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto su una questione rilevante in tema di subappalto necessario.

Il quesito sottoposto all’attenzione del MIT concerne le conseguenze derivanti dall’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 80/2014, il quale disciplinava espressamente il ricorso al subappalto necessario per sopperire alla mancanza di qualificazione in una o più categorie scorporabili.

Si è chiesto se, in assenza di tale norma e, considerato che l’allegato II.12 del Codice non menziona più esplicitamente tale possibilità, tale istituto trovi ancora fondamento nell’attuale quadro regolatorio.

Il MIT ha chiarito che l’eliminazione dell’art. 12 non incide sulla possibilità di ricorrere al subappalto necessario, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e, peraltro, ritenuto conforme al principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648).

In definitiva, il MIT ribadisce che il subappalto necessario rimane pienamente legittimo e operante, anche nel contesto del nuovo Codice, quale strumento volto a garantire l’affidabilità esecutiva degli appalti, pur in assenza di una specifica previsione testuale nell’allegato II.12

La possibilità di ricorrere al subappalto per colmare carenze di qualificazione nelle categorie scorporabili non si fonda più su un’espressa previsione legislativa, ma su un sistema normativo che:

  • richiede la qualificazione obbligatoria per tutte le lavorazioni scorporabili;
  • consente all’operatore economico di dimostrare la disponibilità di tale qualificazione mediante subappaltatore, già nella fase di gara.

Secondo il MIT, tale lettura trova fondamento giurisprudenziale consolidato, in particolare nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2015, nonché in alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato secondo cui:

  • il subappalto qualificante è coerente con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice;
  • si consente alla stazione appaltante di accertare ex ante il deficit di qualificazione, assumendo consapevolezza del ricorso a subappaltatori qualificati già nella domanda di partecipazione.

Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link:

https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3526

 

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3526

Contratti pubblici- Abrogazione dell’art. 12 del DL 47/2014 – Non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria- Si tratta di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria

Oggetto: Subappalto necessario

Quesito:
A seguito dell’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 80/2014, l’unico riferimento normativo di dettaglio per la qualificazione nel settore dei lavori è costituito dall’allegato II.12 al codice. Nello specifico, l’art. 30, comma 1, secondo periodo del predetto allegato prevede che “I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
Tanto premesso, tale formulazione, a differenza di quella contenuta nella già citata l.80/2014, non richiama la necessità di ricorrere al subappalto al fine di colmare l’eventuale carenza qualificatoria in una o più categorie scorporabili. Allo stesso modo, il ricorso al subappalto non viene richiamato in nessuna delle restanti disposizione dell’allegato II.12. Si chiede pertanto se ad oggi sia ancora presente nella norma vigente un riferimento al subappalto necessario e, in caso affermativo, l’indicazione dello stesso.

Risposta aggiornata
Si ritiene che l’abrogazione dell’art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché “Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).


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