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23.06.2025 - lavori pubblici

PARERE MIT SUI TERMINI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO

Ance Brescia comunica che con il quesito del 03/06/2025, n. 3469, sottoposto al Servizio di Supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito al monitoraggio dei termini massimi degli affidamenti diretti.

Dopo aver richiamato il contenuto del Comunicato ANAC 11/03/2025 relativo ai termini di conclusione delle procedure di affidamento, l’istante ha chiesto come devono essere monitorati i termini degli affidamenti diretti, per ottemperare all’art. 11, comma 4-bis, dell’allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023, introdotto dall’art. 88, comma 1, del D. Lgs. 31/12/2024, n. 209 (c.d. Correttivo al Codice appalti).

L’art. 11, comma 4-bis, dell’allegato II.4 del D. Lgs. 209/2024 prevede, infatti, che le stazioni appaltanti qualificate monitorino con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a 160 giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione.
L’art. 17, comma 3, del Codice richiede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedano alla pubblicazione dei documenti di gara iniziali e concludano le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3 al Codice.
L’art. 1, comma 1, dell’allegato I.3 prevede termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. L’art. 1, comma 3, dell’allegato I.3 chiarisce che i termini indicati decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta.

In risposta al quesito, il MIT ha indicato che l’art. 17 ed il relativo allegato I.3 non individuano, in relazione agli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di selezione. Tale impostazione non ha subito variazione neanche a seguito delle modifiche apportate dal Correttivo al Codice appalti.
La ragione della mancata previsione di termini specifici per concludere la procedura in caso di affidamento diretto può essere rinvenuta nel fatto che tale tipo di affidamento, per espressa disposizione legislativa, non è una procedura di gara, anche qualora sia procedimentalizzato e non vi è un formale atto di avvio della procedura. Tutto ciò trova conferma nell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, secondo cui in caso di affidamento diretto, previa individuazione dell’affidatario, tale affidamento avviene con un unico atto. Viene meno, dunque, il concetto di “gara”, cui applicare i termini indicati nell’allegato I.3.
Alla luce di quanto sopra, non è possibile individuare un termine puntuale per gli affidamenti diretti, fermo restando il rispetto degli obblighi di correttezza del procedimento amministrativo e le tempistiche necessarie per l’espletamento delle attività previste dal Codice appalti, nell’ottica di garantire il principio del risultato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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