PARERE MIT SULLA REVISIONE PREZZI NEGLI ACCORDI QUADRO – IL PUNTO DI PARTENZA PER IL COMPUTO DELLE VARIAZIONI È L’AGGIUDICAZIONE
Ance Brescia comunica che il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emesso il Parere 3698/2025 con il quale ha fornito, con riferimento alla revisione prezzi negli appalti e accordi quadro, importanti chiarimenti in materia di applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
La richiesta di parere nasce da un quesito di una amministrazione che ha chiesto al MIT se, alla luce dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 fosse possibile, nell’ambito di un appalto o di un accordo quadro di lavori/servizi, escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale.
Il MIT ha specificato che il Codice dei contatti pubblici a seguito delle modifiche introdotte dal Correttivo (D. Lgs. 209/2024), ha chiarito l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione dei prezzi, stabilendo che il punto di partenza per il computo delle variazioni è l’aggiudicazione.
Il comma 4 quater dell’art.60 del D.Lgs.36/2023, così introdotto, dispone che l’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e ne specifica le modalità di corresponsione. In particolare, l’art. 3 c. 1 dell’Allegato II bis D.Lgs.36/2023 disciplina testualmente “Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.
Sul punto, si ricorda che trova applicazione ai fini della revisione dei prezzi negli accordi quadro relativi ai lavori pubblici la disciplina di cui all’art. 6 dell’Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023. L’articolo specifica che nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati. La revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 dell’Allegato II.2 Bis, fermo restando che:
- a) l’importo complessivo di cui all’articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
- b) l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
- c) il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
- d) l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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