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13.06.2025 - comunicazioni

POLIZZE CATASTROFALI: ECCO LE ULTIME MODIFICHE ALLA LEGGE

Si informa che il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali è stato convertito in legge a seguito dell’approvazione definitiva del Senato.

La legge 27 maggio 2025, n. 78 – GU n.124 del 30-05-2025 – è entrata in vigore lo scorso 31 maggio, introducendo alcune modifiche, che si riportano di seguito, rispetto al decreto-legge precedente.

 

Per quanto riguarda il tema della copertura assicurativa in caso di immobili che presentano delle difformità edilizie, il testo riformulato prevede che l’assicuratore è tenuto ad assicurare:

  • esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio;
  • o gli immobili la cui ultimazione risale ad un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio.

Sono altresì ammissibili alla copertura gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.

 

Sul tema della locazione, la norma approvata nel testo prevede che l’imprenditore qualora assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario l’avvenuta stipula della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, che è tenuto ad utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati.

Inoltre, in caso di inadempimento dell’obbligo del proprietario di utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati, l’imprenditore ha comunque diritto a un risarcimento per il mancato guadagno durante il periodo di fermo dell’attività, a causa dell’evento catastrofale, nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

 

Tra le altre modifiche approvate:

  • per la determinazione del valore dei beni da assicurare viene previsto che si consideri il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili, ovvero di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso;

 

  • le grandi imprese e le società controllate che possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti specificatamente previsti e che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo, vengono escluse dall’applicazione del limite massimo del 15% di un eventuale scoperto o franchigia, nonché dall’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, della legge n. 213/2023);

 

  • al fine di prevenire e arginare fenomeni speculativi sui premi assicurativi, viene prevista la funzione di controllo e verifica da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, anche su segnalazione delle imprese.

 

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