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01.09.2025 - lavori pubblici

QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI – NUOVE REGOLE ANAC

Ance Brescia comunica che Anac con la Delibera n.334 del 30 luglio 2025, ha emanato il Regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (allegato) ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023 e del d.lgs. n. 209/2024 (cd. Correttivo), in vigore dallo scorso 23 agosto. La delibera, che completa l’assetto normativo delineato dal codice dei contratti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, costituisce, di fatto, la prima guida operativa per tutte le amministrazioni aggiudicatrici che intendono bandire gare sopra-soglia per progettare, affidare ed eseguire i contratti pubblici, nonché per conseguire e mantenere la qualificazione necessaria.

Come noto, tutte la stazioni appaltanti e le centrali di committenza, per svolgere in autonomia la progettazione delle gare, bandirle ed eseguire i contratti devono essere qualificate.

Il Regolamento disciplina i seguenti procedimenti concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:
– la qualificazione ordinaria per la fase di progettazione e affidamento e per la fase di esecuzione;
– l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del D. Lgs. 36/2023;
– la qualificazione con riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D. Lgs. 36/2023.

Nel dettaglio, il Regolamento è composto da 6 sezioni:
– Sezione prima – Disposizioni comuni al sistema di qualificazione;
– Sezione seconda – Qualificazione per la fase di progettazione e affidamento;
– Sezione terza – Qualificazione per la fase di esecuzione;
– Sezione quarta – Assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del D. Lgs.36/2023, n. 36;
– Sezione quinta – Qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D. Lgs. 36/2023;
– Sezione sesta – Responsabile del procedimento, diritto di accesso e comunicazioni – verifiche e sanzioni.

Il Regolamento è dotato di 2 allegati:
– Allegato 1 – Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con Delib. ANAC 03/06/2025, n. 236;
– Allegato 2 – Atto a carattere generale adottato dall’Autorità in data 02/07/2025, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 36/2023, relativo ai requisiti di formazione per la qualificazione, come modificato dal D. Lgs.209/2024.

La qualificazione è obbligatoria nei seguenti casi:
– lavori di importo superiore a 500 mila euro;
– servizi e forniture oltre le soglie degli affidamenti diretti.

Non è necessaria la qualificazione per:
– i lavori in somma urgenza;
– gli appalti esclusi nei settori ordinari;
– le procedure svolte all’estero.

La qualificazione non è richiesta per:

  1. a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici (imprese pubbliche ed enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi);
    b) i soggetti privati tenuti solo in parte all’applicazione della disciplina codicistica sugli appalti;
    c) i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale;
    d) le Amministrazioni per le attività espletate sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinari nominati sulla base della normativa nazionale vigente;
    e) le stazioni appaltanti, comunque denominate, della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale.

Il regolamento, come detto sopra, disciplina tre istituti:

  • qualificazione ordinaria per le fasi di progettazione/affidamento e di esecuzione;
  • assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata;
  • qualificazione con riserva, nei casi di nuovi enti, fusioni o riorganizzazioni.

Qualificazione ordinaria – requisiti e criteri di attribuzione del punteggio

Oltre, all’iscrizione all’anagrafe delle stazioni appaltanti, alla presenza di un ufficio dedicato alla gestione dei contratti pubblici, alla disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitali, il conseguimento di un punteggio minimo è condizione necessaria per conseguire la qualificazione. Per la fase di progettazione e affidamento, i criteri per l’attribuzione del punteggio riguardano i seguenti ambiti:

  • personale con competenze specifiche e formazione continua;
  • numero di gare sopra i 150.000 euro svolte nel quinquennio;
  • assolvimento degli obblighi verso le banche dati Anac;
  • disponibilità a gestire gare per conto di stazioni non qualificate;
  • forme di aggregazione e specializzazione;
  • efficienza decisionale (tempo medio tra offerte e stipula)
  • ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza per acquisizioni per le quali non è richiesta la qualificazione.

Per la fase di esecuzione, vengono in rilievo:

  • rispetto dei tempi di pagamento;
  • rispetto degli obblighi di comunicazione all’Anac;
  • formazione e aggiornamento del personale.

Gli allegati tecnici al regolamento (Delibera Anac n. 236/2025 e Atto generale del 2 luglio 2025) contengono le formule di calcolo per la quantificazione dei punteggi e individuano i requisiti di formazione del personale.

Procedura e durata della qualificazione

Le stazioni appaltanti presentano domanda tramite il servizio on-line Anac. Anche i soggetti esclusi dall’obbligo di qualificazione devono accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. La domanda non deve essere presentata dai soggetti qualificati di diritto di cui all’art. 63, comma 4 del d.lgs. 36/2023. La qualificazione ha validità biennale. È possibile presentare nuove istanze durante il periodo, con sostituzione della precedente. La perdita dei requisiti per conseguire/mantenere la qualificazione va comunicata entro 15 giorni, pena la cancellazione.

Assegnazione d’ufficio
Quando una stazione appaltante non qualificata deve affidare contratti oltre soglia, deve prima tentare un interpello ad almeno una stazione qualificata iscritta nell’elenco Anac. Solo in caso di esito negativo può chiedere l’assegnazione d’ufficio. La domanda va presentata mediante PEC. A tal proposito, già in sede di predisposizione della programmazione triennale, le Amministrazioni non qualificate devono individuare, per ciascuna procedura per la quale è richiesta la qualificazione, una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata da coinvolgere per l’affidamento o l’esecuzione, individuandola tra quelle presenti nell’elenco Anac e già disponibili oppure avviando un interpello preventivo presso altra stazione appaltante qualificata per ottenerne la disponibilità. L’omessa approvazione della programmazione triennale rende inammissibile l’istanza per ottenere l’assegnazione d’ufficio.

Qualificazione con riserva
La qualificazione con riserva è uno strumento eccezionale che consente a stazioni appaltanti e centrali di committenza non ancora in possesso dei requisiti di qualificazione di operare per un periodo di tempo limitato e di acquisire nel frattempo la capacità tecnica e organizzativa necessaria per ottenere la qualificazione.

La richiesta può essere presentata in caso di:

  • costituzione di nuovi enti,
  • fusioni/aggregazioni,
  • riorganizzazioni significative.

La qualificazione con riserva dura 12 mesi. Alla scadenza è necessario richiedere la qualificazione ordinaria, pena impossibilità di ottenere CIG. È possibile rinnovare una sola volta la qualificazione con riserva dimostrando la permanenza delle condizioni, i progressi realizzati e le azioni correttive intraprese. Un ulteriore rinnovo è ammesso solo in casi eccezionali (modifiche normative, eventi imprevedibili, situazioni istituzionali/operative straordinarie).

Verifiche e sanzioni
Anac esercita poteri di vigilanza e può avviare procedimenti sanzionatori in caso di dichiarazioni false o inadempimenti. Particolare attenzione è riservata alle stazioni appaltanti che, pur dichiaratesi disponibili a gestire gare per terzi, non danno seguito agli incarichi assegnati.

Modalità di iscrizione

Le stazioni appaltanti devono presentare la domanda di qualificazione ordinaria esclusivamente tramite il servizio on-line “Qualificazioni stazioni appaltanti” sul portale ANAC.

Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) deve attestare i requisiti con dichiarazione sostitutiva e acquisire la certezza documentata delle informazioni.

La qualificazione è acquisita alla data di presentazione della domanda e ha una validità di 2 anni. Le SA qualificate devono comunicare entro 15 giorni la perdita o riduzione di requisiti rilevanti.

I soggetti esclusi dall’obbligo di qualificazione devono comunque accedere al servizio on-line per dichiarare l’esclusione per ottenere il CIG.

 

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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