Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: enrico.massardi@ancebrescia.it
25.08.2025 - tributi

RITARDI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI – LE SOMME RICONOSCIUTE ALL’APPALTATORE SONO SOGGETTE A IVA

Quando l’opera viene portata a termine, le somme che il committente è tenuto a versare all’appaltatore a seguito di decisione giudiziaria non possono essere considerate indennizzi risarcitori, ma rappresentano un corrispettivo aggiuntivo assoggettato a Iva.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 215 del 20 agosto 2025, a seguito del caso di una società di costruzioni che, a causa di ritardi nell’esecuzione dell’appalto, aveva richiesto il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti.

L’Amministrazione finanziaria ricorda che, ai fini Iva, occorre distinguere tra somme che costituiscono il corrispettivo di una prestazione e importi che, invece, hanno natura risarcitoria. In particolare:

  • l’articolo 3, comma 1, del DPR 633/1972 stabilisce che sono imponibili le prestazioni di servizi rese a fronte di un corrispettivo;
  • l’articolo 15 dello stesso decreto esclude invece dall’imponibile le somme corrisposte a titolo di interessi moratori o penali per inadempimenti e ritardi.

Un ulteriore criterio di valutazione è il “nesso di reciprocità” tra la prestazione resa e la somma corrisposta: se l’importo è direttamente collegato a un servizio fornito, rientra nell’ambito Iva; in caso contrario si tratta di indennizzo non imponibile.

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che l’edificio è stato regolarmente completato: la prestazione contrattuale, seppur in ritardo, è stata comunque eseguita e il committente ha beneficiato dell’opera. Le somme riconosciute all’appaltatore, pertanto, non possono essere considerate una penale, ma un’integrazione del corrispettivo originario.

La conclusione è chiara: i “maggiori oneri” riconosciuti all’impresa costituiscono un corrispettivo supplementare e, come tale, sono soggetti a Iva.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941