SICUREZZA SUL LAVORO – INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI – ACCORDO STATO REGIONI 17 APRILE 2025 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE – INIZIATIVE ANCE BRESCIA
La Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile scorso, ha approvato l’Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il testo è, poi, stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio scorso.
Nonostante tale pubblicazione, peraltro, il Ministero del Lavoro, sentito per le vie brevi dall’ANCE, ritiene che l’entrata in vigore della nuova normativa debba essere fatta risalire al 19 maggio scorso, giorno di pubblicazione del testo nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del citato Ministero.
Inquadramento generale
Al di là della questione derivante dall’individuazione della corretta decorrenza dell’entrata in vigore, sottolineiamo come Il Governo, le Regioni e le province autonome, nella premessa dell’accordo, hanno concordato di procedere:
- alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3 (corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori);
- all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i datori di lavoro nonché i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
L’Accordo in esame prevede, nella sua Sezione VII, un regime transitorio e le modalità di riconoscimento della formazione pregressa: il testo, in particolare, precisa che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli Accordi Stato-Regioni abrogati dal nuovo accordo (nonché dell’allegato XIV del TUSL sulla formazione dei coordinatori).
Il contenuto della formazione obbligatoria dei datori di lavoro – Iniziative di ANCE Brescia
Con riferimento alla formazione dei Datori di lavoro, sottolineiamo come l’Accordo consenta a questi ultimi, destinatari degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del Decreto legislativo n. 81/2008, di partecipare al corso di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo, purchè lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore.
Il nuovo accordo ha disciplinato la durata minima del corso per datori di lavoro, pari a 16 ore, integrato, per il settore dell’edilizia, dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore.
Viene, peraltro, confermato che i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.
Sottolineiamo, al riguardo, come ANCE Brescia si sia già attivata per l’organizzazione di iniziative inerenti l’Accordo qui in commento, ivi inclusi di corsi che consentano ai datori di lavoro edili il rispetto dei suddetti obblighi formativi, come attuati dalle previsioni dell’Accordo qui in commento, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi che, auspicabilmente a breve, saranno diffusi dagli Enti preposti.
Altre previsioni
Per quanto attiene agli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del TUSL, si fa presente che sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature già ricomprese.
I corsi di formazione per nuove attrezzature, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti, devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi al testo, sono riconosciuti.
Segnaliamo, poi, che, nel corso per lavoratori, al paragrafo 2.1.1., è riportata un’importante specifica relativa al comparto delle costruzioni: infatti, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.
Rispetto alla formulazione dell’Accordo del 2011, sono stati rimossi due elementi: il riferimento alla sola ipotesi di primo ingresso nel settore e quello relativo alla necessità di un accordo tra le parti sociali firmatarie dei CCNL di settore per il riconoscimento della formazione specifica.
Ciò significa che la validità dei percorsi “16ore-MICS” non è più limitata ai nuovi ingressi nel settore e non è più subordinata al predetto accordo, rendendo il riconoscimento automatico.
Con riferimento all’equivalenza tra le attività formative previste dal progetto FORMEDIL “16 ORE-MICS Attrezzature” e quanto stabilito dal nuovo Accordo, si ritiene che tale corrispondenza continui a essere valida, nonostante la richiesta – avanzata tramite Confindustria – di esplicitare espressamente tale principio nel testo dell’Accordo, richiesta che non è stata però accolta.
A supporto di tale interpretazione, si ricorda che nell’ottobre 2012 il FORMEDIL aveva presentato un quesito al Ministero in merito all’equivalenza tra le attività formative del progetto “16 ORE MICS Attrezzature” e quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2012, adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del TUSL. In risposta, con nota del 14 dicembre 2012, il Ministero aveva riconosciuto l’equivalenza tra i due percorsi formativi.
Sull’intera materia, stante la sua importanza, vale la riserva di aggiornare le imprese circa la pubblicazione da parte degli Enti competenti dei primi commenti amministrativi.
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