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13.06.2025 - lavoro

TFR – ANTICIPAZIONE MENSILE DELLE QUOTE – LEGITTIMITA’ – ESCLUSIONE – CASSAZIONE 20 MAGGIO 2025, N. 13525

La Cassazione, con la sentenza n. 13525/2005, ha confermato come il TFR non possa essere corrisposto periodicamente in costanza di rapporto, poiché ciò snatura la sua funzione di accantonamento differito, legato alla cessazione del rapporto.

Ad avviso della Corte, quindi, non può essere legittima la corresponsione mensile al lavoratore della quota di TFR maturata nel singolo periodo di paga, poiché tale Trattamento può essere anticipato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2120 c.c. solo previa richiesta e solo per specifiche causali.

Di conseguenza, la corresponsione mensile, facendo venir meno la già citata funzione di accantonamento del trattamento economico di cui trattasi, fa acquisire allo stesso natura retributiva, creando i presupposti per una sua imponibilità – contributiva e fiscale – alla stregua dell’ordinaria retribuzione.

Sul punto, va ricordato come anche la recente nota dell’INL 3 aprile 2025, n. 616 (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 16/2025 del 29/04/2025) ha sposato la medesima interpretazione ora seguita dalla Suprema Corte, sottolineando che anche accordi individuali o collettivi non possono derogare alle tutele previste dalla legge.

Alla luce di quanto sopra, stante l’univocità delle interpretazioni proposte sia sotto in ambito giurisprudenziale di legittimità che amministrativo, la prassi di considerare la quota di TFR parte del trattamento mensile spettante al lavoratore espone le imprese che decidessero di aderirvi a contestazioni da parte degli Enti ispettivi, a conseguenti provvedimenti sanzionatori e a possibili pronunce di nullità degli accordi, anche individuali, sottoscritti a livello aziendale.

 


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