ACCESSO AGLI ATTI – IL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DECORRE DALLA COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE DI OSCURAMENTO SE NON AVVIENE CONTESTUALMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE
(TAR Campania, sez. IX, ordinanza, 3 marzo 2026, n. 1503)
“Benché, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, le decisioni di oscuramento debbano essere assunte contestualmente all’aggiudicazione e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ove la stazione appaltante provveda a comunicare la decisione sull’istanza di oscuramento non contestualmente all’aggiudicazione ma solo successivamente, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato, la conseguenza non può essere quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato di cui all’art. 36, comma 4, perché si vanificherebbe la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio. La conseguenza è piuttosto una diversa individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni fissato per l’impugnazione: tale termine decorre dunque dalla successiva comunicazione della decisione di oscuramento”
L’art. 36 del d.lgs. 36/2023 prevede che, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante deve mettere a disposizione dei concorrenti i verbali di gara e gli atti presupposti e che i primi cinque classificati possano visionare anche le offerte degli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria. Restano tuttavia oscurabili le parti delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali, purché ciò avvenga sulla base di una richiesta motivata dell’operatore economico.
Le decisioni sull’oscuramento sono impugnabili entro 10 giorni mediante un rito speciale caratterizzato da termini processuali molto brevi. L’obiettivo della disciplina è, da un lato, evitare ricorsi “al buio” e, dall’altro, impedire che il contenzioso sugli accessi rallenti lo svolgimento delle procedure di gara.
Proprio su questi aspetti si è soffermato il TAR Campania, sez. Napoli, che, con l’ordinanza in allegato, ha accolto la domanda cautelare proposta contro l’aggiudicazione di una gara e ha fornito alcune indicazioni particolarmente interessanti sul funzionamento del rito speciale previsto dall’art. 36 del Codice.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva infatti ottenuto un punteggio quasi massimo per l’offerta economica, ma si era collocato all’ultimo posto della graduatoria a causa della valutazione dell’offerta tecnica. Viceversa, l’operatore economico poi risultato aggiudicatario aveva invece riportato il punteggio massimo nella valutazione tecnica, nonostante un punteggio molto più basso nella componente economica.
Successivamente, il ricorrente presentava una domanda di accesso agli atti, lamentando di non aver potuto esaminare integralmente l’offerta tecnica dell’aggiudicatario. La stazione appaltante aveva infatti accolto le richieste di oscuramento formulate dai concorrenti e aveva messo a disposizione una versione dell’offerta tecnica priva delle parti ritenute contenere segreti tecnici o commerciali.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’oscuramento disposto non sarebbe stato adeguatamente motivato e avrebbe inciso negativamente sull’esercizio del diritto di difesa, precludendo la possibilità di verificare la correttezza delle valutazioni formulate dalla commissione di gara.
Costituendosi in giudizio, la stazione appaltante ha tuttavia eccepito la tardività della domanda di accesso, sostenendo che la contestazione dell’oscuramento avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di dieci giorni previsto dal rito speciale di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023.
Nel pronunciarsi sulla contestazione dell’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, il TAR ha ricordato che il rito super-accelerato previsto dall’art. 36 si applica a tutte le decisioni relative alle richieste di oscuramento delle offerte, anche nei casi in cui tali decisioni non siano comunicate contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione.
In tali casi, infatti, il termine di dieci giorni per l’impugnazione non decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, ma dalla successiva comunicazione con cui la stazione appaltante rende nota la decisione sull’oscuramento.
Se così non fosse, secondo i magistrati, si finirebbe per frustrare la ratio della nuova disciplina, che mira a coniugare l’esigenza di rapidità delle procedure con quella di evitare che i concorrenti siano costretti a proporre ricorsi senza avere piena conoscenza degli atti di gara.
Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva adottato una decisione di oscuramento già nel provvedimento di aggiudicazione, ma non aveva messo immediatamente a disposizione dei concorrenti l’offerta tecnica oscurata, rendendo quindi conoscibile tale decisione solo successivamente, a seguito dell’istanza di accesso.
Il TAR ha quindi ritenuto che il termine di dieci giorni per l’impugnazione dovesse decorrere dalla successiva ostensione dell’offerta tecnica oscurata.
A ciò si aggiunge il fatto che il rito speciale previsto dall’art. 36 ha natura eccezionale e autonoma e deve essere attivato con un ricorso specifico notificato entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione contestata.
Proprio per questa ragione, secondo il Collegio, non è possibile far valere tali contestazioni mediante una domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. nell’ambito del ricorso principale contro l’aggiudicazione.
Nel caso esaminato, la domanda di accesso proposta in via incidentale è stata pertanto dichiarata irricevibile e comunque inammissibile.
È stato inoltre escluso che la questione potesse essere affrontata attraverso lo strumento dell’accesso civico generalizzato, osservando che tale richiesta risultava finalizzata non alla tutela di un interesse pubblico alla trasparenza, ma alla difesa di una posizione individuale nell’ambito della gara e si presentava quindi come uno strumento utilizzato per eludere i termini decadenziali previsti dal rito speciale.
ALLEGATO: ALLEGATO TAR Campania, sez. IX, ordinanza, 3 marzo 2026, n. 1503
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