Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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02.02.2026 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INDENNITA’ PER LAVORO NOTTURNO E INCREMENTI RETRIBUTIVI – PRIME INDICAZIONI – RISOLUZIONI NN. 2 E 3 DEL 29 GENNAIO 2026

Con le due risoluzioni in commento, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare in F24 per procedere, da parte del datore di lavoro, al versamento dell’imposta sostitutiva che, per l’anno 2026, deve essere applicata, con un regime fiscale più favorevole, ad alcune voci retributive.

 

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha diramato rispettivamente:

 

  • la risoluzione 29 gennaio 2026, n. 2, dedicata alle indennità per turno, per lavoro notturno e per lavoro nei giorni festivi. Ricordiamo che tali voci retributive possono essere assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari, nel 2026, al 15%;

 

  • la risoluzione 29 gennaio 2026, n. 3, concernente gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Ricordiamo che la tassazione agevolata sui citati incrementi può essere riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti che abbiano percepito un reddito non superiore a 33.000 euro nell’anno precedente.

 

Per una prima analisi della normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2026, rimandiamo a Newsletter settimanale Ance Brescia – n. 01/2026 del 12/01/2026.

 

Entrambe le risoluzioni si limitano a fornire solo gli aspetti operativi della norma fiscale di recente emanata, senza, purtroppo, definire gli ambiti di applicazione della stessa, ossia senza fornire l’individuazione dell’Agenzia delle voci a cui la tassazione agevolata può essere applicata e senza analizzare ulteriori profili .

 

Sul punto, pertanto, vale la riserva di commento delle eventuali future interpretazioni da parte dell’Agenzia ad opera del Servizio sindacale di Ance Brescia, che resta, comunque, fin d’ora a disposizione, per ogni ulteriore approfondimento si rendesse opportuno.

 

Allegato 1: AE – Risoluzione 2

Allegato 2: AE – Risoluzione 3


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