ANAC – OBBLIGATORIETÀ DEL SOPRALLUOGO E LEX SPECIALIS NEGLI APPALTI DI LAVORI
Ance Brescia comunica che con la delibera n. 514/2025 (in allegato), l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, si è pronunciata in materia di sopralluogo nell’ambito di una procedura di affidamento di lavori, con specifico riferimento all’interpretazione della lex specialis e alle conseguenze della mancata visita dei luoghi.
La questione riguardava la legittimità dell’esclusione disposta per omesso sopralluogo, alla luce dell’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 e delle previsioni della documentazione di gara, in presenza di una disciplina non coerente: il Disciplinare regolava il sopralluogo in termini di mera possibilità, mentre il Capitolato speciale e i chiarimenti resi in corso di gara lo qualificavano come necessario, richiamando l’inammissibilità dell’offerta in caso di omissione.
L’Autorità ha ribadito che la scelta di rendere obbligatorio il sopralluogo rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, ma richiede una previsione chiara, espressa e uni-voca nella lex specialis. Sono stati richiamati i principi di interpretazione letterale delle clausole di gara, di gerarchia tra gli atti della procedura, di autovincolo e di favor partecipationis, nonché l’orientamento secondo cui i chiarimenti non possono modificare o integrare la disciplina di gara. È stato inoltre richiamato il Bando-tipo ANAC n. 1/2023, che consente di prevedere l’obbligatorietà del sopralluogo previa adeguata motivazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento nella relativa calendarizza-zione.
Ritenuta la formulazione ambigua e contraddittoria della lex specialis, l’Autorità ha concluso che l’esclusione integra una violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici e ha invitato la Stazione appaltante a riammettere il concorrente escluso dalla gara, salva la facoltà di non conformarsi al parere mediante motivato provvedimento nei termini previsti dall’art. 220 del d.lgs. n. 36/2023.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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