ANTICIPAZIONE DEL PREZZO – CHIARIMENTI MIT SUI TERMINI DI EROGAZIONE
Ance Brescia comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso il parere n. 4027/2026 (in allegato), in ordine al termine di decorrenza del riconoscimento dell’anticipazione del prezzo negli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 36/2023.
In particolare, è stato richiesto se la liquidazione dell’anticipazione possa avvenire anche oltre i quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione – coincidente con la consegna dei lavori, anche in caso di esecuzione d’urgenza – qualora la garanzia fideiussoria sia stata presentata successivamente a tale termine e non siano stati emessi stati di avanzamento lavori, pur essendo decorso un significativo lasso temporale dalla consegna.
La risposta del MIT ha evidenziato che il termine di quindici giorni previsto dall’art. 125, comma 1, del Codice dei contratti ha natura ordinatoria, non essendo espressamente qualificato come perentorio dalla legge. L’erogazione dell’anticipazione resta comunque subordinata alla prestazione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. In applicazione dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può procedere al pagamento anche in un momento successivo rispetto al ter-mine ordinario, purché sia rispettato il nesso funzionale tra anticipazione ed effettivo avvio della prestazione, valutando in concreto il tempo trascorso dalla consegna, l’articolazione del cronoprogramma, l’effettivo avvio e sviluppo delle attività di cantiere e le ragioni del ritardo nel deposito della garanzia.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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