COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – TERMINE PER LA DENUNCIA ANNUALE – 31 GENNAIO 2026 – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE EDILI
Per l’anno in corso, la scadenza per l’invio del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999, è fissata al 31 gennaio.
Ricordiamo che tale adempimento riguarda i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, da calcolarsi secondo quanto previsto espressamente dalla legge 68/1999, ed ha la finalità di rappresentare al Servizio provinciale territorialmente competente la situazione occupazionale aziendale, aggiornata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’invio, avuto riguardo agli obblighi di assunzione di personale disabile nonché appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni eventualmente assegnabili.
Il prospetto informativo non deve essere trasmesso qualora, rispetto all’ultimo invio, non siano intervenute variazioni nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, come definita alla luce dell’art. 3 della legge n. 68/1999.
Collocamento dei disabili
Ricordiamo che i datori di lavoro privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della medesima legge, nelle seguenti misure:
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.
Per quanto riguarda specificamente le imprese del settore delle costruzioni, l’art. 5, comma 2, della legge 68/1999 prevede che per i datori di lavoro dell’edilizia, ai fini del computo della quota di riserva – e quindi dell’applicazione della normativa sull’obbligo di assunzione dei disabili – siano esclusi dal computo del totale dei dipendenti in forza:
- il personale di cantiere;
- gli addetti al trasporto del settore.
Il Ministero ha chiarito che per “personale di cantiere” si intendono i dipendenti, a prescindere dalla mansione e dall’inquadramento, che operano all’interno del luogo in cui si effettuano lavori tipicamente del settore edile.
Per “addetti al trasporto del settore”, invece, si devono intendere gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile.
Ne consegue che le imprese edili possono escludere dalla base di computo i dipendenti adibiti ad attività lavorativa da svolgersi all’interno del cantiere; devono, invece, essere inclusi nel computo i lavoratori che prestano la propria opera in luoghi diversi dal cantiere.
Solo per completezza di informazione, rammentiamo come, ai fini del computo dei predetti 15 dipendenti, occorre escludere dal numero dei lavoratori in forza anche le seguenti tipologie di soggetti:
- i disabili assunti in adempimento alla norma di legge in esame;
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- gli apprendisti fino al termine del periodo formativo;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, salvo la missione riguardi lavoratori disabili ed abbia una durata non inferiore a mesi dodici;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”.
Diritto al lavoro delle categorie protette (orfani, vedove e profughi italiani)
Le imprese che occupano più di 50 dipendenti sono inoltre tenute al rispetto di una quota di riserva a favore:
- degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio, di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparati (coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio, lavoro o resi permanentemente invalidi nel caso di vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata);
- dei profughi italiani rimpatriati ai sensi della L. 26.12.1981 n.763.
La quota di riserva è pari a:
- 1 unità per le imprese che occupano da 51 a 150 dipendenti;
- 1% della forza lavoro per le imprese che occupano più di 150 lavoratori.
Le indicazioni ministeriali sul punto hanno precisato che il calcolo della base di computo per il suddetto art. 18 segue un sistema diverso da quello sopra illustrato e non consente lo scomputo del personale di cantiere.
Pertanto, le imprese edili che occupano più di 50 addetti devono, alla luce dell’interpretazione ministeriale, presentare il prospetto annuale, sempre che la loro situazione occupazionale abbia registrato cambiamenti, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto all’ultimo invio effettuato.
Apparato sanzionatorio
Per completezza segnaliamo come la mancata presentazione del prospetto informativo comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 702,43 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La mancata copertura dei posti riservati ai lavoratori disabili espone, invece, l’impresa a una sanzione pari a euro 196,50 per ogni giorno di infrazione, una volta superati i 60 giorni dall’inizio di tale mancata copertura.
Tale sanzione deve intendersi applicabile, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, anche nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di lavoratori appartenenti alla categoria dei cd. “orfani, vedove e profughi italiani” di cui sopra.
È, comunque, possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel caso in cui il datore di lavoro versi la sanzione entro i 60 giorni dall’avvenuta contestazione della suddetta infrazione. In questa ipotesi, l’importo della sanzione scende a euro 65,35 per ogni giorno.
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