CORTE COSTITUZIONALE – LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – RISARCIMENTO – MISURA NELLE PICCOLE IMPRESE – PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’- SENTENZA 22 OTTOBRE 2026, N. 174
Con la sentenza 22 ottobre 2026, n. 174, la Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei licenziamenti nelle imprese di minori dimensioni, dichiarando parzialmente illegittimo l’art. 8 della legge n. 604/1966.
La pronuncia riguarda i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore dell’ultimo intervento di parziale riforma della disciplina dei licenziamenti individuali) e si pone in continuità con la precedente sentenza n. 118/2025, che aveva già eliminato il limite massimo di sei mensilità previsto per i lavoratori assunti a partire da tale data e soggetti al regime delle cosiddette tutele crescenti.
La situazione normativa precedente
Prima dell’intervento della Consulta, in caso di licenziamento illegittimo, l’art. 8 della legge n. 604/1966 prevedeva un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il limite massimo poteva essere elevato fino a 10 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per quelli con anzianità superiore a 20 anni. Tuttavia, tali maggiorazioni erano subordinate alla contemporanea sussistenza di due requisiti:
- Il primo, connesso all’anzianità di servizio del lavoratore, nelle misure sopra riportate;
- il secondo, correlato alla dimensione occupazionale del datore, che, in sostanza, doveva occupare complessivamente più di 15 dipendenti, ma senza raggiungere tale soglia nell’unità produttiva interessata dal licenziamento.
La Corte ha eliminato proprio questo requisito dimensionale, ritenendolo incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
In sostanza, per effetto dell’intervento della Corte, l’elevazione del massimo, sopracitato, è applicabile a tutti i lavoratori soggetti all’art. 8 della Legge n. 604/1966, ossia alla cd. tutela obbligatoria.
Conseguenze della sentenza
Per i lavoratori occupati da imprese fino a 15 dipendenti, interessati dalla pronuncia, in caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro resta tenuto alla riassunzione entro tre giorni oppure, in alternativa, al pagamento dell’indennità risarcitoria, secondo il regime previsto dall’art. 8 della legge n. 604/1966, determinata nei seguenti limiti:
per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015:
- da 2,5 a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per i lavoratori con anzianità inferiore a 10 anni;
- da 2,5 a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni;
- da 2,5 a 14 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per i lavoratori con anzianità superiore a 20 anni.
per i lavoratori assunti dopo tale data:
- da 3 a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, e 9, del D. Lgs. n. 23/2015.
Considerazioni finali
Premesso che l’incremento dei massimali non comporta un aumento automatico dell’indennizzo, in quanto spetta al giudice, in sede di contenzioso, determinarne l’importo concreto, considerando i criteri previsti dalla legge, tra cui il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio e il comportamento e le condizioni delle parti, va sottolineato come, per le imprese di minori dimensioni, la sentenza qui in commento comporti, però, un rischio di causa più ampio, derivante dall’ampliamento dell’esposizione economica potenziale in caso di licenziamento ritenuto illegittimo, soprattutto nei confronti dei lavoratori con una lunga anzianità aziendale.
La pronuncia conferma l’importanza di valutare con particolare attenzione la causa del recesso, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale, tenendo conto del regime applicabile in funzione della data di assunzione e delle specifiche caratteristiche del rapporto di lavoro.
Al riguardo, un contatto preventivo con il Servizio sindacale di Ance Brescia, per l’esame della situazione e lo studio della pratica, è senz’altro consigliato, stante la delicatezza della normativa e l’importanza delle ricadute economiche sull’impresa in caso di recesso viziato.
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