COSTI DELLA MANODOPERA E SPESE GENERALI – I CHIARIMENTI ANAC SUI LIMITI DI IMPUTAZIONE NELL’OFFERTA
Con il parere di precontenzioso n. 515 del 22 dicembre 2025, adottato con delibera del Consiglio, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in materia di corretta indicazione e giustificazione dei costi della manodopera, ai sensi degli artt. 41 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, nell’ambito di una procedura di appalto integrato di lavori.
Si pubblica di seguito il commento della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.
La questione sottoposta all’Autorità riguardava la legittimità di un’offerta economica che, pur in presenza di una puntuale descrizione dell’organizzazione delle attività lavorative nell’offerta tecnica, non riportava in modo completo, tra i costi della manodopera, tutte le risorse stabilmente coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, assumendo che parte dei relativi oneri potesse essere ricondotta alle spese generali.
Nel caso esaminato, l’assetto organizzativo delineato in offerta evidenziava una struttura operativa articolata; tuttavia, in sede di giustificazione dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera risultavano determinati in modo non pienamente coerente con le attività effettivamente previste.
L’ANAC ha chiarito che la distinzione tra costi della manodopera e spese generali non può essere operata in via astratta, ma deve fondarsi sul contenuto concreto dell’offerta e sul ruolo effettivamente svolto dalle risorse nell’esecuzione dell’appalto. In particolare, quando le attività presentano caratteri di specificità rispetto all’appalto, continuità operativa e non occasionalità, i relativi costi devono essere ricompresi tra quelli della manodopera in senso stretto.
Nel parere l’Autorità ha richiamato i principali orientamenti giurisprudenziali in materia, facendo riferimento, da un lato, all’impostazione più rigorosa del Consiglio di Stato (sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786), che esclude l’allocazione nelle spese generali di costi di manodopera non distintamente indicati in offerta, e, dall’altro, all’orientamento più flessibile (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7135; Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 788; TAR Lazio – Roma, sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666), che ammette tale possibilità solo per costi di personale con funzioni direttive o gestionali svolte in modo trasversale e non stabilmente riferibili a un singolo appalto.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha ritenuto non conforme alla disciplina di riferimento l’operato della stazione appaltante e ha invitato la stessa a rinnovare la richiesta di giustificazioni dei costi della manodopera, includendo tutte le risorse operative individuate nell’offerta, ferma restando l’intangibilità dell’offerta economica e la discrezionalità tecnica nella valutazione finale.
Infine, l’ANAC ha ribadito che eventuali integrazioni o rimodulazioni delle giustificazioni sono ammesse esclusivamente nel rispetto del principio di immodificabilità dell’offerta economica, al fine di garantire la completezza, la trasparenza e l’affidabilità dei costi dichiarati.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera pubblicata in allegato in testa alla notizia.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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