DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI – INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA DELL’ASSENZA INGIUSTIFICATA – CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE – SENTENZA TRIBUNALE BRESCIA 27 GENNAIO 2026, N. 27
Segnaliamo, per la delicatezza del tema e per l’importanza della fonte, soprattutto per le imprese edili bresciane, la sentenza del Tribunale cittadino del 27 gennaio 2026, n. 27, in cui il Giudice ha affrontato, per la prima volta a quanto consta, il tema delle dimissioni per fatti concludenti.
Per completezza, ricordiamo come, da gennaio 2025, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro possa darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, al fine di far considerare, verificata la veridicità della comunicazione medesima, risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
Sull’individuazione del citato “termine previsto dal contratto collettivo” è insorto un contrasto giurisprudenziale, che vede contrapporsi due diversi orientamenti: il primo, sorto a seguito delle sentenze dei Tribunali di Bergamo e Ravenna, ritiene che il termine di cui trattasi non può essere quello previsto, di norma, dai CCNL per l’ipotesi del licenziamento per assenza ingiustificata perchè la volontà dimissionaria deve essere caratterizzata, ad avviso dei giudici, da un termine più ampio rispetto a quello individuato dalla contrattazione collettiva ai fini di un provvedimento disciplinare espulsivo, in modo da rendere certamente inequivocabile il disinteresse del lavoratore verso la prosecuzione del rapporto di lavoro; il secondo, formatosi attorno alle posizioni dei Tribunali di Milano e Trento, ritiene, invece, necessario, per la corretta individuazione del termine di cui trattasi, valorizzare la previsione del CCNL, in quanto i Giudici attribuiscono a quest’ultima fonte l’importante attività di valutazione giuridica della gravità degli effetti di un’assenza ingiustificata sul rapporto di lavoro, utile, quindi, sia ai fini dell’individuazione di una causa di licenziamento disciplinare sia a qualificare come volontà di dimettersi il comportamento del lavoratore.
La sentenza del Tribunale di Brescia, al di là del merito della vicenda, riconosce l’esistenza del suddetto contrasto giurisprudenziale e ritiene di aderire al primo dei due orientamenti sopra riportati.
Per il Tribunale di Brescia, l’eventuale termine di durata inferiore ai 15 giorni dell’assenza del dipendente, utile a configurare l’ipotesi delle dimissioni per fatti concludenti, deve essere previsto, nella contrattazione collettiva, da una norma specifica. In altri termini, il rapporto di lavoro si può intendere risolto per volontà del lavoratore assente solo laddove il termine previsto dal CCNL, inferiore rispetto ai 15 giorni fissati dalla legge, sia espressamente fissato da una specifica norma contrattuale collettiva, non potendosi considerare utile, al riguardo, il periodo riferito al licenziamento per assenza ingiustificata.
Ad avviso del Tribunale cittadino, tale interpretazione è più in linea con il tenore letterale della disposizione, che in nessun modo appare riferirsi ai termini individuati dalla contrattazione collettiva come limite minimo di assenza oltre il quale è giustificato il licenziamento del lavoratore (a titolo esemplificativo, i tre giorni consecutivi previsti dagli artt. 98 e 100 del CCNL sottoscritto da ANCE).
Sul punto, la sentenza specifica, inoltre, che non è possibile ritenere applicabili in via analogica delle clausole in materia disciplinare: queste ultime, ad avviso del Giudice cittadino, hanno come finalità quella di individuare quale sia il limite di assenza ingiustificata tollerabile dal datore di lavoro: esaurita tale tolleranza, può scattare il licenziamento. Non è però possibile usare tali clausole ai fini della qualificazione della differente fattispecie delle dimissioni.
Stante la difficoltà applicativa di una norma che, per la sua formulazione, lascia profili di ambiguità, complicati dal riferito contrasto giurisprudenziale, consigliamo le imprese di rivolgersi al Servizio sindacale di Ance per il necessario supporto nella valutazione circa l’opportunità di seguire la procedura delle dimissioni per fatti concludenti o se percorrere, nel singolo caso concreto, la più tradizionale via del licenziamento disciplinare.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



