DISTANZE TRA COSTRUZIONI E MURI DI CONTENIMENTO
La qualificazione giuridica di un muro realizzato sul confine tra fondi assume un rilievo decisivo ai fini del rispetto delle distanze legali, soprattutto quando la struttura non svolge una mera funzione di delimitazione, ma è chiamata a sostenere un terrapieno.
La distinzione tra muro di cinta e muro di contenimento incide direttamente sulla legittimità dell’opera, come chiarito dalla recente sentenza n. 27443/2025 della Corte di Cassazione.
In linea generale, il muro di cinta non è qualificato come costruzione ai fini delle distanze e può essere realizzato anche sul confine; viceversa, il muro di contenimento assolve alla funzione di sostenere un terrapieno e può assumere rilevanza urbanistico–edilizia.
La giurisprudenza distingue ulteriormente a seconda che il terrapieno sia:
- naturale, cioè derivante dall’originario andamento altimetrico dei luoghi;
- artificiale, ossia creato dall’intervento dell’uomo mediante sbancamenti o riporti di terreno.
È proprio in quest’ultimo caso che il muro perde la natura di semplice opera di delimitazione.
Nel caso esaminato, la Corte ha ribadito che quando l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi viene artificialmente modificato, creando un dislivello prima inesistente, il muro realizzato sul confine non svolge più una funzione meramente accessoria, ma diventa parte integrante dell’opera di trasformazione del suolo dovendo quindi essere equiparato a una costruzione in senso tecnico–giuridico.
Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la possibilità di derogare alle distanze mediante accordi convenzionali tra confinanti.
La Corte richiama un principio consolidato, ovvero che le distanze previste dall’art. 873 c.c., in quanto poste a tutela di interessi privatistici, sono in astratto derogabili con accordo tra le parti; d’altro canto le distanze imposte dagli strumenti urbanistici, essendo dettate a tutela dell’interesse pubblico, non sono derogabili.
La Cassazione chiarisce inoltre che la possibilità di costruire sul confine prevista dallo strumento urbanistico non esonera dal rispetto della distanza minima tra costruzioni; ne consegue che se l’edificio del vicino è arretrato rispetto al confine, l’opera fronteggiante deve comunque garantire il distacco minimo prescritto tra fabbricati.
Pertanto, quando un muro sul confine sostiene un terrapieno creato artificialmente, non è più un semplice elemento di recinzione, ma una costruzione a tutti gli effetti, soggetta alle distanze legali e urbanistiche, non derogabili da accordi tra privati.
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