IMMOBILI CONDONATI: PIENA EQUIPARAZIONE AGLI IMMOBILI LEGITTIMATI DA TITOLO EDILIZIO
Una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna chiarisce un passaggio di grande rilievo, ovvero gli immobili oggetto di condono edilizio sono oggi pienamente equiparabili a quelli legittimati da titolo abilitativo preventivo o da sanatoria ordinaria.
La sentenza n. 19 del 9 gennaio 2026 prende atto del mutato quadro normativo e supera un precedente orientamento giurisprudenziale che non poteva tener conto delle recenti modifiche legislative.
L’equiparazione trova oggi fondamento in due interventi normativi chiave: l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 e la modifica dell’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70/2011 (legge n. 106/2011), operata dall’art. 1, comma 23, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199.
In sostanza, il condono edilizio non si esaurisce nella mera “tolleranza” dell’abuso pregresso, ma diventa titolo idoneo a fondare nuova attività edilizia, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.
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