Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.01.2026 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2025-2026 – ISTRUZIONI OPERATIVE – NOTA 22 DICEMBRE 2025, N. 11245

L’INAIL, con nota del 22 dicembre 2025, n. 11245, ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2025-2026, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, riepilogando le relative scadenze e modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Qui di seguito provvediamo ad evidenziare i passaggi della nota dell’Istituto di maggior interesse per le imprese edili.

Riepilogo scadenze
Entro il 16 febbraio 2026 il datore di lavoro deve:
● calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
● conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
● versare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 in un’unica soluzione, o della prima rata in caso di rateazione;
● versare i contributi associativi in un’unica soluzione.

Entro il 2 marzo 2026, il datore di lavoro deve presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2025. La presentazione,, da parte dei soggetti titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali), va effettuata esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Al riguardo, la nota specifica che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026.

Rateazione del premio e tasso di interesse
L’Istituto ricorda che il premio di autoliquidazione può essere pagato, oltre che in un’unica soluzione, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. Qualora l’impresa intenda avvalersi di tale facoltà deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
IIn questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025 determinato dal MEF e reperibile al link di seguito riportato: www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse

Riduzione del presunto
I datori di lavoro che presumono di erogare, nel corso dell’anno 2026, un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026) devono inviare, entro il 16 febbraio 2026, attraverso il servizio “Riduzione Presunto”, una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nell’anno 2026.
Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2025, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
In mancanza di tale comunicazione, l’Istituto assume come base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026 l’importo delle retribuzioni erogate nel 2025.
L’Istituto informa che per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel “Fascicolo aziendale” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” per l’autoliquidazione 2025-2026, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Sono inoltre disponibili i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.

Riduzioni del premio assicurativo

Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole

L’Istituto ricorda che, con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione INAIL ha approvato la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, nonché la modifica dell’aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.
Ciò è avvenuto in applicazione dell’art. 1, comma 1, del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla citata deliberazione sono applicate in via provvisoria come stabilito dal Presidente dell’Inail 10 novembre 2025 n.17, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Riduzione dell’11,50%
Per quanto riguarda le riduzioni del premio assicurativo, ricordiamo che, a seguito di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019, la riduzione prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 3, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, non si applica più ai premi INAIL.
Ulteriori riduzioni contributive
Infine, per completezza di informazione, riepiloghiamo, di seguito, le ulteriori riduzioni contributive di interesse per le imprese edili che possono essere applicate in occasione dell’autoliquidazione 2025-2026.
Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.
La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026.
L’Istituto specifica che la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione del premio per le imprese artigiane
Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.
Regolazione 2025
Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023-2024 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025. La riduzione si applica alla regolazione 2025 nella misura del 5,07%.
L’Istituto specifica che nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2024 Agevolazioni” con il codice 127.

Regolazione 2026
L’applicazione della riduzione alla regolazione 2025, per l’autoliquidazione 2025-2026, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 da presentare entro il 2 marzo 2026.

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Le riduzioni di cui trattasi spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida all’autoliquidazione 2024-2025).

Apertura servizi on-line

La nota conclude precisando che dall’inizio di gennaio 2026 sono a disposizione delle imprese i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2025-2026.
I datori di lavoro e gli intermediari possono trovare sul portale istituzionale dell’Istituto tutti i manuali aggiornati a disposizione degli utenti, reperibili seguendo il percorso che, di seguito, trascriviamo integralmente: “www.inail.it>Supporto>Guide e manuali operativi>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione”.

Allegato: Autoliquidazione 2025-2026 – Testo nota


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