INPS – AMMORTIZZATORI SOCIALI – RECENTI INTERVENTI NORMATIVI – INDICAZIONI APPLICATIVE DA PARTE DELL’ISTITUTO A VALERE PER L’ANNO 2026 – CIRCOLARE 15 GENNAIO 2026, N. 1
A fronte di una serie di interventi normativi emanati in materia di ammortizzatori sociali nelle ultime settimane del 2025, l’INPS ha pubblicato una circolare con cui fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni, destinate a produrre effetti nel 2026 con i relativi commenti e le prime interpretazioni applicative.
In realtà, le nuove disposizioni riguardano, per lo più, situazioni mirate e ben precise, connesse a particolari e strutturali crisi aziendali o settoriali. Evidenziamo, comunque, di seguito i punti di maggior interesse per le imprese edili.
Obblighi in capo al lavoratore destinatario di interventi di Cassa Integrazione in caso di svolgimento di altra attività lavorativa
L’Istituto evidenzia come il lavoratore percettore del trattamento di integrazione salariale che, durante il periodo di fruizione del medesimo trattamento, svolga attività lavorativa, sia tenuto, in esito alle modifiche normative sopra accennate, a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale.
In effetti, la Legge n. 182/2025, entrata in vigore il 18 dicembre scorso, ha introdotto il condivisibile principio secondo cui il lavoratore destinatario del trattamento di integrazione salariale, oltre a dover adempiere, a pena di decadenza dal relativo diritto, al già previsto obbligo di preventiva comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa all’INPS, deve rendere analoga e identica comunicazione anche al datore con cui egli intrattiene il rapporto di lavoro temporaneamente sospeso con fruizione del suddetto trattamento.
Peraltro, l’Istituto rinvia a una successiva circolare l’analisi di dettaglio degli effetti e dell’ambito di applicazione della modifica normativa di recente intervenuta.
Intervento di CIGS in caso di cessazione dell’attività aziendale
La Legge di Bilancio 2026, come già le precedenti, ha rinnovato anche per l’anno in corso la possibilità per le imprese di ricorrere alla Cassa Straordinaria per cessazione di attività.
In particolare, è stato previsto che la proroga riguarda un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che non può eccedere i dodici mesi.
Sul punto, la circolare ricorda come l’eventuale intervento di CIGS per la causale qui in esame sia considerato in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali sia alla norma che individua i datori di lavoro cui si applica la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di CIGS.
In merito alle istruzioni procedurali, INPS rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio 15 novembre 2018, n. 4265.
Con la circolare, l’Istituto, inoltre, evidenzia come sia possibile il ricorso alla CIGS per cessazione anche per le aziende per le quali, all’esito di un programma aziendale di cessazione dell’attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
In tal caso, l’intervento di Cassa deve essere preceduto da un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, e può essere autorizzato per una durata massima di sei mesi, non ulteriormente prorogabile.
Le istruzioni procedurali sul punto sono quelle già diramate dall’Istituto con la circolare 13 agosto 2025, n. 121, paragrafo 2, qui espressamente confermate da INPS.
Allegato: Circolare-numero-1-del-15-01-2026
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