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23.03.2026 - lavoro

INPS –  MALATTIA – NUOVE MODALITA’ DI ESPOSIZIONE IN UNIEMENS DEGLI EVENTI E DEL RELATIVO CONGUAGLIO ECONOMICO – AVVIO DAL MESE DI MARZO – MESSAGGIO 19 MARZO 2026, N. 964

L’INPS con il messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025 (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 40/2025 del 21/10/2025) ha fornito indicazioni relativamente alle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia all’interno del flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato. L’avvio di tali nuove modalità, previsto inizialmente per il periodo di competenza gennaio 2026, è stato successivamente differito al mese di competenza di marzo 2026 con il messaggio n. 3743 del 10 dicembre 2025 (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 49/2025 del 23/12/2025).

Con il messaggio 19 marzo 2026, n. 964 l’Istituto conferma l’avvio dell’esposizione delle nuove modalità dal mese di competenza di marzo 2026 e comunica che, in via transitoria, in prima applicazione, al fine di ovviare a eventuali criticità, i datori di lavoro possono esporre, anche nel caso di certificato telematico, la data di inizio malattia in alternativa al PUC o, come ulteriore alternativa, in via eccezionale, il valore “N”.

Con l’occasione, l’INPS riporta, per i casi di utilizzo del valore “N”, le istruzioni per la compilazione degli elementi del flusso Uniemens:

  • <InfoAggEvento TipoInfoAggEvento=”CM“>N</InfoAggEvento>, all’interno di <EventoGiorn>, valorizzando l’attributo TipoInfoAggEvento con “CM”;
  • <MotivoEvento>N</MotivoEvento>, all’interno di <InfoEvento>, omettendo l’attributo “TipoMotivoEvento”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale>N</IdentMotivoUtilizzoCausale>, all’interno di <infoAggCausaliContrib>, omettendo l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”.

 

Infine, l’Istituto chiarisce che, con successivo messaggio, sarà comunicato il termine del periodo transitorio e l’inibizione del valore “N”, mentre, a regime, la data di inizio malattia, in alternativa al PUC, sarà indicativa di un certificato cartaceo, come precisato nel messaggio n. 3029/2025.

Allegato: Messaggio-numero-964-del-19-03-2026

 

 

 

 


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