INPS – REGOLARIZZAZIONE RATEALE DEI DEBITI E DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI – RELATIVI TASSI DI INTERESSE – VARIAZIONE MISURA – CIRCOLARE 2 APRILE 2026, N. 39
L’articolo 13, primo comma, della Legge 26 settembre 1981, n. 537, stabilisce che l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli Enti previdenziali e assistenziali è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti.
Il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, entrato in vigore il 28 marzo 2026, prevede che, dalla data da ultimo citata, la maggiorazione di cui sopra viene ridotta da cinque a due punti.
Pertanto, con la circolare qui in commento, INPS ha comunicato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,15% annuo.
Tale tasso si applica con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati non subiranno alcuna modifica.
La circolare conclude precisando che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.
Allegato: INPS – Interessi e dilazioni
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