INPS – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER FATTI CONCLUDENTI – RICADUTE SULLA NASPI – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 22 DICEMBRE 2025, N. 154
Il cd. Collegato Lavoro ha introdotto la facoltà, per l’impresa, di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protrattasi oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, di durata superiore a quindici giorni.
Nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi di tale facoltà, la risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando, nel caso di specie, il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto medesimo.
Con la circolare in commento, l’INPS ha diffuso le indicazioni interpretative della nuova causale di cessazione del rapporto, concentrandosi in particolare sulle conseguenze della stessa sul riconoscimento, o meno, al lavoratore interessato del trattamento NASpI.
Dopo aver dato conto delle posizioni espresse dal Ministero del Lavoro (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n. 13/2025 dell’8/04/2025) e dall’Ispettorato (v. Newsletter settimanale Ance Brescia- n. 03/2025 del 28/01/2025) sulla norma introdotta, come detto, dal cd. Collegato Lavoro, l’Istituto sottolinea come spetti al datore di lavoro valutare, in caso di assenza ingiustificata protrattasi per un certo periodo di tempo, se avviare la “procedura” per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.
La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro: resta, infatti, sempre possibile la via del licenziamento disciplinare o per giusta causa, secondo quanto previsto, per quanto di interesse delle imprese edili, dall’art. 100 del vigente CCNL sottoscritto da ANCE, che prevede la cessazione del rapporto in caso di assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi.
Di conseguenza, se il datore decide di applicare la nuova norma dovrà effettuare la prescritta comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
In questa ipotesi, l’INPS nella circolare qui in commento evidenzia come sia stato istituito su UniLav il nuovo codice cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti” che, quindi, dovrà essere utilizzato dall’impresa in coerenza con l’avvenuto esperimento della procedura presso l’ITL.
In effetti, solo denunciando su UniLav la cessazione del rapporto con la causale da ultimo riportata l’impresa preclude al lavoratore interessato l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto viene in tal modo comunicato il concorso della volontà del lavoratore nella causa della cessazione del rapporto di lavoro.
Laddove, invece, l’impresa decida di procedere alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa o per motivi disciplinari, dovrà seguire il procedimento disciplinare previsto dallo Statuto dei Lavoratori.
In tale seconda ipotesi, il dipendente interessato potrà comunque accedere, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, all’indennità di disoccupazione NASpI.
Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa
Da ultimo, l’Istituto conferma che, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, egli può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento della NASpI medesima e, in particolare, assolva altresì all’onere probatorio di cui alla circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163.
Per completezza di informativa, ricordiamo che tale ultima circolare ricollega, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dell’ipotesi di “giusta causa” alle fattispecie di seguito riportate:
- a) mancato pagamento della retribuzione;
- b) aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- d) d. mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- f) spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, previste dall’art. 2103 del Codice civile;
- g) comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Relativamente all’onere probatorio di cui sopra, l’Istituto richiede, dal momento di pubblicazione della circolare del 2003, che il lavoratore interessato, in caso di dimissioni assistite da giusta causa, corredi la domanda di NASpI con documentazione da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (quindi con allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze emesse contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi, nel contempo, a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Stante la delicatezza della materia delle dimissioni per fatti concludenti, oltre alla sua novità, consigliamo le Imprese di contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia sia per valutare quale delle due possibili vie per addivenire alla cessazione del rapporto sia più conveniente percorrere nella singola situazione sia per ricevere ogni supporto nella fase di gestione della strada prescelta.
Allegato: NASPI e dimissioni per fatti concludenti – Testo circolare
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