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09.02.2026 - lavoro

INPS – TFR NON DESTINATO A FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE – VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA – IMPRESE DESTINATARIE DELL’OBBLIGO – PRIMI CHIARIMENTI APPLICATIVI – CIRCOLARE 5 FEBBRAIO 2026, N. 12

Sulla Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 3/2026 del 27/01/2026, abbiamo riferito della normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ha modificato la platea delle imprese tenute al versamento al Fondo Tesoreria, istituito presso l’INPS, del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti a forme di previdenza complementare.

In sostanza, la normativa ha rimosso, per l’individuazione delle imprese tenute a tale versamento, il riferimento esclusivo alla dimensione occupazionale al termine del primo anno di attività o alla situazione esistente, a livello aziendale, alla fine del 2006, per dare attenzione a un nuovo parametro dinamico, attento all’andamento del numero dei lavoratori anno per anno.

Come nella precedente versione della normativa, sono interessati dal suddetto versamento tutti i datori di lavoro privati, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico: in sostanza, le imprese edili con dipendenti sono tutte coinvolte dalla nuova normativa, purché abbiano, come previsto dalla stessa, i prescritti livelli dimensionali di cui oltre si dirà.

Limite dimensionale utile a far insorgere in capo all’impresa l’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS del TFR maturando

L’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria riguarda, alle condizioni più oltre analizzate, le imprese che, al termine dell’anno 2026 o del 2027, abbiano una media annuale di dipendenti non inferiore a 60 unità.

Dal 1° gennaio 2032, tale soglia si abbasserà a 40 unità

Nel silenzio della norma, l’INPS, con la circolare qui in commento, ritiene che per il periodo intermedio fra i due indicati dalla norma, ossia per gli anni 2028-2029-2030 e 2031, la media annuale necessaria per far scattare l’obbligo di versamento sia da ritenersi pari a 50 unità, come originariamente previsto dalla Legge di Stabilità 2007.

Metodo di calcolo dei dipendenti

Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro.

I lavoratori a tempo parziale, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono da computarsi in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per le eventuali frazioni superiori alla metà dell’orario normale.

Effettuata la verifica, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra dovranno rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.

La circolare precisa che la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all’anno solare precedente, che, però, l’Istituto riconosce essere l’anno civile ossia il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

In sintesi, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025, ossia in tale anno fa registrare una media di dipendenti inferiore alle 60 unità, non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiungesse la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.

E’ importante sottolineare come la circolare confermi che eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento: in altri termini, se la media 2025 fosse superiore a 60 unità e quella 2026 inferiore a tale soglia, l’impresa dovrebbe comunque proseguire, anche per gli anni a venire, con il versamento del TFR al Fondo Tesoreria.

L’Istituto precisa, da ultimo, che la media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.

Precisazioni in merito al 2026, primo anno di applicazione della norma

La circolare precisa che, relativamente al 2026, l’obbligo di versamento del TFR maturando trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024.

Ciò in ragione del fatto che, ad avviso dell’Istituto, il legislatore subordina l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato. Ne consegue che, per l’anno 2026, il parametro di riferimento è necessariamente l’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale. Ciò presuppone l’esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato prima del 2025; pertanto, solo i datori di lavoro in attività nel 2024 dispongono di una base temporale coerente con il dato normativo, volta a valutare la dimensione occupazionale su un arco annuale significativo e comparabile.

Imprese di nuova costituzione

La circolare conferma che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della modifica normativa in esame. Pertanto, esse devono raggiungere la media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo Tesoreria.

 

Di conseguenza, un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nel corso del 2025 e che, in tale anno, raggiunga la media dei 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo Tesoreria a decorrere dal mese di inizio dell’attività.

 

Operazioni societarie

In caso di operazioni societarie, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisizione di ramo d’azienda, la fusione di società, l’incorporazione o la loro scissione, nonché nell’ipotesi della cessione di contratto, l’INPS precisa che:

  • se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
  • se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Individuazione e calcolo della quota mensile da versare al Fondo Tesoreria

INPS conferma come il TFR da versare al Fondo Tesoreria sia quello maturato dai lavoratori dipendenti che non abbiano destinato tale Trattamento al finanziamento di forme di previdenza complementare.

Di conseguenza, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre:

  • per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari, con riguardo alle sole quote maturande, dal 1° gennaio 2026 o dalla data di assunzione, se successiva. In entrambi i casi, ovviamente, l’impresa datrice di lavoro soddisfare il requisito occupazionale previsto dalla normativa;
  • per i lavoratori di prima assunzione nel settore privato, invece, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di tale assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere, quindi, il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile.

La circolare precisa che, ai fini della determinazione dell’importo mensile del contributo, il TFR va calcolato, applicando alla retribuzione mensile individuale utile ai fini della maturazione del TFR la percentuale del 7,41%. All’importo così ottenuto va detratto lo 0,50%, contributo destinato a finanziare il Fondo di Garanzia TFR, totalmente a carico del lavoratore.

Termine per l’adempimento dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

La circolare si premura di precisare che tale contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva.

Periodi pregressi

Le imprese che hanno iniziato l’attività nel 2025 e che abbiano registrato al termine di tale anno una media occupazionale pari ad almeno 50 dipendenti sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi del 2025, a decorrere, cioè, dall’inizio della propria attività.

Le imprese costituite prima del 2025 e che hanno raggiunto in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 dipendenti sono tenute al versamento delle quote di TFR a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Per il mese di gennaio 2026, stante il momento con cui l’Istituto ha diramato le relative indicazioni operative, INPS consente l’assolvimento del relativo obbligo contributivo entro il 16 maggio, ossia entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in esame, come previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 7 ottobre 1993, n. 5.

Misure compensative

La circolare conferma anche in riferimento ai datori di lavoro interessati dall’allargamento della platea dei tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, le misure compensative applicabili ai datori di lavoro, già previste dalla normativa vigente, ossia:

  • l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria;
  • l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

Istruzioni operative

I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

L’Istituto precisa che i datori di lavoro già in possesso del suddetto codice di autorizzazione in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.

 

Stante la novità e la dleicatezza della materia, il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta a disposizione delle imprese per ogni chiarimento o per ogni approfondimento si rendessero opportuni.

 

Allegato: INPS – Tesoreria – Circolare


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