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30.03.2026 - lavori pubblici

LA STAZIONE APPALTANTE DEVE RISPETTARE LE PROPRIE REGOLE MA PUÒ CHIEDERE CHIARIMENTI IN CASO DI AMBIGUITA’ DELL’OFFERTA

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 4 marzo 2026, n. 1688)

In applicazione del principio dell’autovincolo, con riguardo a una regola di gara non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, non potendo in questa sede il favor partecipationis fare premio sulla par condicio. Il momento di conciliazione tra i due principi del favor partecipationis e della par condicio è ravvisabile anche nella possibilità di chiedere chiarimenti all’offerente, nel senso che la stazione appaltante ha sempre la possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 4 marzo 2026, n. 1688).

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in una fattispecie in cui era stata censurata l’inosservanza da parte dell’offerta dell’aggiudicatario della procedura di gara di alcune prescrizioni previste nel disciplinare.

Al riguardo, la sentenza in esame ha rilevato che, in applicazione del principio dell’autovincolo (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2023, n. 7293, Cons. Stato, 30 settembre 2022, n. 8432), con riguardo a una regola di gara non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, non potendo in questa sede il favor partecipationis fare premio sulla par condicio (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2022, n. 10932).

La giurisprudenza ha individuato il punto di caduta della conciliazione della dialettica tra i due suddetti principi del favor partecipationis e della par condicio anche con la possibilità di chiedere chiarimenti all’offerente, stabilendo che sussiste sempre l’eventuale possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2022, n. 10931; Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039; Cons. Stato, 3 agosto 2018, n. 4809; Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082).

Soltanto laddove residui un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole (escludenti) del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione (Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2022, n. 9405), fermo restando che il principio è stato codificato dall’art. 10, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a mente del quale “le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”.

 

ALLEGATO: Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 4 marzo 2026, n. 1688


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