OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON STRUMENTI TRACCIABILI – VIOLAZIONE RIPETUTA – UNICA SANZIONE – ESCLUSIONE – CASSAZIONE 20 MARZO 2026, N. 6633
Segnaliamo che, con l’ordinanza n. 6633/2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di obbligo di corresponsione delle retribuzioni con modalità tracciabili, previsto dall’art. 1, commi 910–913, della legge n. 205/2017, fornendo importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile.
In particolare, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981 nei casi di pagamento delle retribuzioni in contanti. Secondo i giudici, infatti, tali condotte integrano una pluralità di violazioni autonome, in quanto ogni erogazione non tracciata (sia essa mensile o frazionata, ad esempio su base settimanale) costituisce un illecito distinto e non riconducibile ad un’unica azione od omissione.
Ne consegue che le sanzioni amministrative devono essere applicate per ciascuna violazione accertata, con esclusione di qualsiasi meccanismo di unificazione o riduzione delle stesse.
Si ricorda che:
- l’obbligo di tracciabilità riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato (a prescindere da tipologia e durata), nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i compensi ai soci lavoratori di cooperative;
- sono esclusi le borse di studio, i tirocini e le prestazioni autonome occasionali.
Regime sanzionatorio
Per completezza di informativa, ricordiamo che, In caso di violazione dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascuna violazione.
Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale, ossia euro 1.666,67 per ogni violazione accertata.
Evidenziamo, inoltre, che:
- non è applicabile l’istituto della diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004;
- la violazione si perfeziona nel momento in cui la retribuzione viene corrisposta con modalità non tracciabili o quando un pagamento formalmente tracciato venga successivamente annullato prima dell’effettivo incasso da parte del lavoratore.
La pronuncia della Corte di Cassazione si pone in linea con gli orientamenti già espressi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 5828/2018), confermandone la correttezza interpretativa.
Indicazioni operative
Alla luce di quanto sopra, raccomandiamo alle aziende di:
- adottare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale, assegno, ecc.);
- evitare qualsiasi prassi elusiva (quali restituzioni in contanti di somme apparentemente corrisposte con modalità tracciabili);
- conservare adeguata documentazione attestante l’effettivo pagamento delle retribuzioni.
Il Servizio sindacale di Ance Brescia resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.
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