OFFERTA TECNICA CON PREZZI DELLE MIGLIORIE – NESSUNA ESCLUSIONE SE NON ANTICIPA L’OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
(Consiglio di stato, Sez. V, 6 marzo 2026, n. 1834)
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo Quadro per i lavori per la rifunzionalizzazione e il miglioramento sismico della “palazzina b” della caserma “La Bulgarella” di Roma, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione della procedura in favore del Consorzio Stabile Fenix Società Consortile a r.l.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione la seconda classificata ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, Roma, che, con sentenza n. 13266/2025 lo ha respinto
Successivamente, impugnava la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato.
I motivi di appello possono essere così sintetizzati
- sarebbe illegittimo l’operato della Commissione di gara che, di fatto, è venuta a conoscenza, anticipatamente, dell’entità dell’offerta economica, prima ancora di quella tecnica;
- il computo inserito dalla società aggiudicataria all’interno dell’offerta tecnica comprende tutte le offerte migliorative con annesso relativo prezzario delle singole lavorazioni e forniture proposte per un importo complessivo di € 644.786,16; si tratta di prezzi non già estrapolati da prezzari nazionali o listini ufficiali, ma offerti dalla stessa aggiudicataria, frutto quindi di una valutazione personale e soggettiva derivante dal cd. know how aziendale;
- vi sarebbe quindi una violazione del principio di separazione delle offerte;
- il provvedimento di aggiudicazione sarebbe viziato, altresì, per la violazione della previsione riportata nel documento agli atti di gara denominato “Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” secondo cui “l’offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica (ad esempio import, prezzi, ecc.),…”;
- l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, in quanto contenente esatta e precisa valorizzazione economica delle migliorie offerte, con il relativo prezzo complessivo, e, come tale, anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica, avrebbe dovuto essere esclusa a norma del sesto capoverso dell’art. 16 del Disciplinare di gara.
Tuttavia, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto tali censure infondate.
In particolare, la pronuncia in esame ha chiarito che la conoscenza da parte della Commissione giudicatrice dell’importo delle sole lavorazioni migliorative offerte non consente in alcun modo di ricostruire l’offerta economica complessiva.
Com’è noto, in sede di valutazione delle offerte tecniche – da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica – la commissione giudicatrice può essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e ciò giustifica il principio del divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica; il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006). Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789).
ALLEGATO: Consiglio di stato, Sez. V, 6 marzo 2026, n. 1834
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