PERMESSO DI COSTRUIRE E SILENZIO-ASSENSO – SENTENZA 1878/2026 DEL CONSIGLIO DI STATO SUI REQUISITI ESSENZIALI DELLA DOMANDA
Si segnala la sentenza n. 1878/2026 del Consiglio di Stato, che fornisce importanti chiarimenti in merito alle condizioni necessarie affinché possa formarsi il silenzio-assenso nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.
La pronuncia analizza il rapporto tra completezza dell’istanza edilizia e formazione del titolo tacito, distinguendo tra domande strutturalmente inconfigurabili e domande che, pur presentando difformità urbanistiche o carenze documentali non essenziali, restano comunque idonee a produrre l’effetto sostitutivo dell’inerzia dell’amministrazione.
Il caso esaminato dalla sentenza
Nel caso concreto, una proprietaria aveva presentato domanda di permesso di costruire per il recupero abitativo di un sottotetto.
Successivamente aveva richiesto al Comune l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso, sostenendo che il procedimento non fosse stato concluso nei termini.
Il Comune e il giudice amministrativo hanno però rilevato che la domanda non conteneva la dichiarazione del progettista relativa all’efficienza energetica, documento richiesto dall’art. 20 del DPR 380/2001.
La mancanza di tale elemento ha determinato la inconfigurabilità strutturale dell’istanza, con conseguente impossibilità di formazione del silenzio-assenso. L’appello è stato pertanto respinto.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina del silenzio-assenso nei procedimenti edilizi è contenuta nell’art. 20 del D.P.R. 380/2001, che regola il procedimento di rilascio del permesso di costruire, nonché nell’art. 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, relativo al principio generale del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi.
In linea generale, il titolo edilizio si intende formato per silenzio-assenso quando l’amministrazione non adotta un provvedimento espresso entro i termini previsti dalla legge, salvo i casi esclusi dalla normativa.
Tuttavia, la formazione del silenzio-assenso presuppone che la domanda sia giuridicamente configurabile, cioè corredata degli elementi essenziali richiesti dalla legge.
Quando la domanda è “strutturalmente inconfigurabile”
Secondo il Consiglio di Stato, il silenzio-assenso non può formarsi quando la domanda di permesso di costruire è priva degli elementi fondamentali previsti dall’art. 20 del DPR 380/2001.
In tali casi l’istanza risulta strutturalmente inconfigurabile, con la conseguenza che:
- non sorge l’obbligo dell’amministrazione di provvedere;
- il decorso del tempo non produce alcun titolo edilizio tacito;
- l’inerzia della pubblica amministrazione non può essere equiparata ad un provvedimento favorevole.
La sentenza evidenzia anche una seconda ipotesi di esclusione del silenzio-assenso, definita inconfigurabilità giuridica, che ricorre quando l’istanza:
- non rientra nel modello normativo previsto dalla legge;
- riguarda procedimenti che richiedono necessariamente una valutazione espressa.
Ossia il principio affermato è che il silenzio-assenso è uno strumento di semplificazione, ma può operare solo nei procedimenti ordinari, non in quelli che richiedono valutazioni discrezionali o provvedimenti espressi dell’amministrazione.
Documenti essenziali della domanda di permesso di costruire
Affinché il silenzio-assenso possa operare, la domanda deve contenere almeno i documenti indicati dall’art. 20, comma 1, del DPR 380/2001, di cui:
- il titolo di legittimazione del richiedente (atto notarile, visura, dichiarazione sostitutiva,…);
- gli elaborati progettuali necessari per individuare l’intervento edilizio;
- la dichiarazione asseverata del progettista abilitato attestante la conformità del progetto:
- agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- ai regolamenti edilizi;
- alle normative di settore (antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica);
- ulteriori attestazioni e verifiche tecniche previste dalla normativa di settore.
L’assenza anche di uno solo di tali elementi comporta la inidoneità della domanda a far decorrere il termine procedimentale e quindi impedisce la formazione del silenzio-assenso.
Difformità e irregolarità urbanistiche dell’istanza
Diversa è l’ipotesi in cui l’istanza contenga tutti gli elementi essenziali, ma presenti:
- difformità urbanistiche;
- irregolarità documentali non essenziali;
- carenze tecniche integrabili.
In questi casi la domanda resta giuridicamente configurabile e quindi idonea a far decorrere il termine del procedimento.
Il Consiglio di Stato precisa che:
- l’amministrazione deve esercitare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 20, comma 5, del DPR 380/2001;
- se ciò non avviene entro i termini procedimentali, il silenzio-assenso può comunque maturare.
In sintesi
La sentenza conferma che il silenzio-assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa, volto a contrastare l’inerzia della pubblica amministrazione e garantire certezza ai rapporti giuridici.
Tuttavia, affinché tale istituto possa operare, è necessario che la domanda di permesso di costruire sia completa degli elementi essenziali previsti dalla legge, idonei a identificare con chiarezza il soggetto richiedente e l’intervento edilizio proposto.
In presenza di tali requisiti minimi, il silenzio-assenso può maturare anche qualora la domanda presenti difformità urbanistiche o carenze documentali non essenziali, fermo restando il potere dell’amministrazione di esercitare i propri poteri di autotutela nei casi previsti dalla normativa vigente.
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