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30.03.2026 - lavori pubblici

PROCEDURE NEGOZIATE  – NO AL SORTEGGIO, SÌ A CRITERI OGGETTIVI E SELEZIONE MOTIVATA DEL RUP – PARERE MIT

Con il parere n. 4013 del 5 febbraio 2026, il MIT ha chiarito che, nelle procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), il numero di operatori da invitare indicato dal Codice rappresenta un numero minimo e non massimo. Ne consegue che, ove il numero degli operatori in possesso dei requisiti resti elevato, la stazione appaltante non può ricorrere automaticamente al sorteggio per ridurre la platea degli invitati.

Il Ministero richiama infatti il divieto di utilizzare il sorteggio o altri metodi casuali per la selezione degli operatori economici, salvo casi particolari e specificamente motivati in cui non sia praticabile alcun altro metodo di scelta. La selezione deve quindi avvenire sulla base di criteri predeterminati, oggettivi, coerenti con l’oggetto dell’affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il parere conferma pertanto che il RUP può procedere a una selezione discrezionale, purché tale scelta sia ancorata a criteri previamente definiti e non arbitrari. Il chiarimento si pone in linea con le indicazioni già fornite da ANAC e dallo stesso MIT sul superamento del sorteggio quale metodo ordinario di selezione nelle procedure negoziate.

Per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, il parere ribadisce dunque la centralità di meccanismi selettivi trasparenti e motivati, idonei a garantire un confronto concorrenziale effettivo senza ricorrere a strumenti casuali.

Si pubblica di seguito il testo integrale del parere in commento.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Codice identificativo:      4013

Data emissione:               05/02/2026

Argomenti:        Procedure di aggiudicazione

                 

Oggetto:             Metodo selezione operatori economici

Quesito:             

Con la presente si chiede se, entro le procedure negoziate (art. 50 c. 1 lett. da c) ad e)) dopo aver individuato dei criteri oggettivi per la selezione degli operatori economici e non essendo riuscita una sostanziale riduzione del numero di operatori economici verso una numerosità pari ad un numero almeno non superiore al massimo degli operatori economici da invitare per tali procedure (10 operatori economici, art 50 c. 1 lett. d), si possa procedere ad una selezione discrezionale del RUP tra i numerosi operatori economici dotati dei requisiti evitando il sorteggio casuale delle ditte da invitare.

Relativamente al quesito posto si evidenzia, innanzitutto, che la norma, indicando il numero di operatori economici da individuare in modo differenziato a seconda dell’importo (“almeno” cinque o dieci, ove esistenti), indica tali numeri come numeri minimi, non massimi. Quanto sopra premesso, si richiama il divieto di sorteggio previsto dall’articolo 50 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, laddove dispone che “per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori…”., rimarcato anche all’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1 al Codice, che afferma anche che i criteri per l’individuazione degli operatori economici :”…devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.”. A rimarcare l’impossibilità di utilizzo del sorteggio come metodo di selezione degli operatori, è intervenuta anche ANAC, con il Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 “Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate” e il MIT con diversi pareri (cfr. , da ultimo, Parere MIT n. 3024 del 27/02/2025). Nei documenti citati viene richiamata l’impossibilità di utilizzo del sorteggio come metodo di selezione degli operatori e proposti criteri oggettivi sui quali basare la scelta. Con riferimento al quesito posto, si conferma dunque la possibilità per il RUP di procedere ad una selezione discrezionale degli operatori economici da invitare effettuata sempre sulla base di criteri predeterminati, oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

 


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