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04.05.2026 - urbanistica

SALVA CASA: SANATORIA PAESAGGISTICA ANCHE SENZA ABUSO EDILIZIO PER INTERVENTI ANTE 2006 – CHIARIMENTI DEL MIT

Come noto, l’Articolo 3 comma 4-bis del DL 69/2024, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 105/2024, estende l’ambito applicativo della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’Articolo 36-bis del DPR 380/2001 anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006, per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica.

Sul punto, a seguito dell’interrogazione parlamentare n. 5-05261 discussa in Commissione Ambiente della Camera lo scorso 15 aprile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un chiarimento di particolare rilievo, anche sulla base delle valutazioni condivise con il Ministero della Cultura.

Il MIT ha evidenziato come la disposizione sia finalizzata a risolvere una criticità diffusa: in passato, infatti, numerosi enti locali hanno rilasciato titoli edilizi in aree vincolate senza acquisire il preventivo parere della Soprintendenza. Tale circostanza ha determinato, pur in presenza di opere conformi al titolo edilizio, una situazione di irregolarità sotto il profilo paesaggistico, con conseguenti difficoltà nella circolazione degli immobili.

In tale contesto, la norma introduce una significativa innovazione: è possibile attivare la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica anche in assenza di un abuso edilizio “in senso stretto”.

In particolare, il Ministero ha chiarito che:

  • non si configura un abuso edilizio materiale, in quanto l’opera risulta conforme al titolo rilasciato;
  • permane tuttavia un’irregolarità di natura paesaggistica, riconducibile alla mancata acquisizione dell’autorizzazione, qualificabile come abuso paesaggistico formale;
  • il comma 4-bis realizza una vera e propria estensione sostanziale della disciplina della sanatoria, consentendo di sanare un vizio procedurale imputabile all’amministrazione.

La disposizione consente quindi di recuperare il parere paesaggistico mancante, superando limitatamente a tali fattispecie il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma previsto dall’Articolo 146 comma 4 del D.lgs. 42/2004 e le limitazioni di cui all’Articolo 167 del D.lgs. 42/2004.

Alla luce di quanto sopra, la procedura risulta attivabile nei casi in cui:

  • l’intervento sia stato realizzato entro l’11 maggio 2006;
  • l’opera sia conforme al titolo edilizio rilasciato;
  • il titolo sia stato rilasciato in assenza del previo accertamento di compatibilità paesaggistica;
  • non sia già stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria.

Resta fermo che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla norma, continua a trovare piena applicazione il regime ordinario del Codice dei beni culturali, con conseguente permanenza del divieto di sanatoria paesaggistica postuma.

Allegato: Accertamento compatibilità paesaggistica_Interrogazione parlamentare 5-05261


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