TITOLI EDILIZI: SENZA LA DISPONIBILITÀ DELL’AREA NON SI FORMA IL SILENZIO-ASSENSO
La disponibilità giuridica dell’area costituisce un presupposto indispensabile per richiedere e ottenere un titolo edilizio. Se il richiedente non dimostra di essere proprietario dell’immobile o di disporre di un altro titolo idoneo a eseguire l’intervento, la domanda non può produrre effetti e non si forma il silenzio-assenso.
Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 6636, in applicazione dell’articolo 11 del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Secondo i giudici, la mancanza della disponibilità giuridica dell’area non rappresenta una semplice irregolarità documentale, ma determina l’inconfigurabilità strutturale della domanda. Non essendo presente uno dei presupposti essenziali dell’istanza, il decorso del termine previsto per la risposta dell’Amministrazione non può determinare la formazione tacita del titolo edilizio.
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