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16.02.2026 - urbanistica

TOLLERANZE DI CANTIERE: IL TAR LAZIO CHIARISCE I LIMITI DELL’ART. 34-BIS DPR 380/2001

Con la sentenza 2 febbraio 2026, n. 2054, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. II quater ha fornito un chiarimento di rilievo operativo in merito all’ambito applicativo dell’art. 34-bis del DPR 380/2001.

La pronuncia ribadisce che le tolleranze di cantiere riguardano esclusivamente scostamenti esecutivi rispetto a un intervento legittimamente assentito e realizzato da titolo edilizio. Non possono invece essere invocate per giustificare opere nuove, ulteriori o difformi rispetto al progetto originario.

Nel caso esaminato dal TAR:

  • le opere realizzate erano completamente diverse da quelle assentite;
  • era intervenuta una modifica della sagoma dell’edificio;
  • mancava un titolo edilizio legittimante.

In tali circostanze, non si è in presenza di una mera tolleranza costruttiva, ma di un intervento abusivo.

 


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