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29.04.2004 - tecnica

NORMATIVA TECNICA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. . (a cura di Antonio Gnecchi)

NORMATIVA TECNICA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NORMATIVA TECNICA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (a cura di Antonio Gnecchi)
RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI

1.0    PRESENTAZIONE
2.0    ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
3.0    COMPITI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
4.0    DEFINIZIONI
5.0    PROPOSTA PER UN REGOLAMENTO EDILIZIO ANTI BARRIERE
6.0    ESPERTO IN COMMISSIONE EDILIZIA
7.0    DEROGHE ED INTERPRETAZIONI
8.0    MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE
9.0    ADATTABILITA’
10.0  AMPLIAMENTI
11.0  DEROGHE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
11.1  DEROGHE DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
12.0  INTERVENTI EDILIZI EX ART. 26 DELLA LEGGE 47/85
13.0  OBBLIGO ALL’INSTALLAZIONE DI ASCENSORE
14.0  ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI IN EDIFICI UNIFAMILIARI
15.0  RISTRUTTURAZIONE
16.0  SANZIONI
17.0  AGEVOLAZIONI
18.0  RIFLESSIONI IN ORDINE AL T.U. PER L’EDILIZIA E AI VINCOLI
19.0  PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER IL R.E.
20.0  RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO PRATICA BARRIERE ARCHITETTONICHE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
21.0  SINTESI DEI LIVELLI QUALITATIVI RICHIESTI PER DIVERSI TIPI EDILIZI NON RESIDENZIALI
21.1  SINTESI DEI LIVELLI QUALITATIVI RICHIESTI PER DIVERSI TIPI EDILIZI RESIDENZIALI
22.0  CRITERI DI PROGETTAZIONE
23.0  PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE B.A.
23.1  DISPOSIZIONI GENERALI
23.2  DEFINIZIONI
23.3  OBIETTIVI
23.4  EDIFICI, IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI E PARCHE, PASSERELLE, PIAZZE E AREE DI SOSTA.
23.5  STRADE COMUNALI
23.6  FORMAZIONE DEL PIANO
23.7  PROCEDURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
24.0  SCHEMA SINTETICO CHE ILLUSTRA I CASI IN CUI VI E’ O MENO L’OBBLIGO DI INSTALLARE L’ASCENSORE.
25.0  PRINCIPALE NORMATIVA IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
25.1  CAMPO DI APPLICAZIONE DEI RISPETTIVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI
26.0  ABITAZIONE UNIFAMILIARE
27.0  RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI PROGETTAZIONE
28.0  CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
1.0 – PRESENTAZIONE
Fornire uno stimolo affinché l’ambiente costruito (in particolare i luoghi pubblici o aperti al pubblico) siano accessibili a tutte le persone.
E’ errato il pensiero comune che ritiene che le barriere architettoniche siano un problema che riguarda solo uomini e le donne in carrozzina. Le barriere colpiscono tutte le categorie dei cittadini di ogni età e di ogni estrazione.
Rimuoverle è compito di tutti come dice l’articolo 3 della Costituzione Italiana.
Il contributo propositivo di questo intervento vuole evidenziare le competenze dei comuni, che non si esauriscono con l’adozione dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quelle dei professionisti e di tutti coloro che costruiscono ex novo ovvero eseguono interventi di recupero edilizio.

2.0 – ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
In base alle normative vigenti, le amministrazioni comunali devono provvedere ai seguenti adempimenti:
– censire gli immobili e gli edifici pubblici
– adeguare il costruito alle norme antibarriere
– adottare i piani di eliminazione delle barriere
– predisporre i piani biennali di intervento
– integrare i piani con l’accessibilità degli spazi urbani
– adeguare gli strumenti urbanistici (regolamenti edilizi)
– aggiornamento del personale in materia
– favorire la partecipazione di esperti in materia nelle commissioni edilizie (si tenga conto della facoltà di mantenere la C.E. e dell’obbligo, da parte del R.d.P. dei compiti assegnati all’esperto, in caso il comune abbia optato per l’eliminazione della C.E.)
– richiedere la conformità dei progetti
– applicare le norme antibarriere nel rilascio dei permessi di costruire o a seguito della presentazione delle Dia. In ordine a quest’ultimo punto, le prescrizioni si applicano ai fini:
a) del rilascio dei permessi di costruire per nuove costruzioni, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica,
b) della presentazione della Dia relativa ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse (L.R. 6/89, art. 13, comma 2).
Viene inoltre precisato che il rilascio del p.d.c. per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico è subordinato alla verifica della conformità del progetto da parte dell’UTC. Il dirigente o il R.d.S., nel rilasciare il certificato di agibilità deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle b.a.. A tale fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del p.d.c. una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato (L. 104/92, art. 24, comma 4).
– destinare quota delle entrate per gli oneri di urbanizzazione per abbattere le barriere (L.R. 6/89 . articolo 15, pari al 10% delle somma introitate)
– stabilire annualmente il fabbisogno complessivo del comune per l’eliminazione delle barriere negli edifici privati (L. n. 13/89, articolo 11). Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco in cui è sito l’immobile con l’indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1 marzo di ciascun anno. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione (L. n.13/89, articolo 11)
– assegnare i contributi disponibili. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto richiesta (L. n. 13/89, articolo 10)
– realizzare indagine conoscitiva per l’abolizione delle barriere negli alloggi E.R.P. (L.R. 6/89, art. 18, comma 1)
– elaborare programma intervento esecutivo negli alloggi di E.R.P. (L.R. 6/89, art. 18, commi 2 e 3)
– realizzare alloggi accessibili in caso di interventi sul patrimonio esistente di E.R.P. ( L.R. 6/89, art. 17, commi 1 e 2)
– garantire a tutti gli elettori la possibilità di esercitare il diritto di voto (L. n. 15/91). Censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali allo scopo di rimuovere gli ostacoli e permettere alle persone non deambulanti le funzioni di consultazione e di voto
– assicurare modalità di trasporto per le persone handicappate e agevolare il trasporto degli anziani (L. n. 104/92, art. 26, comma 2)
– adeguare i regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza (L.R. n. 6/89, art. 31)
– rendere accessibili i servizi di taxi e di noleggio
– realizzare appositi spazi riservati ai veicoli degli handicappati:
a) nelle aree di parcheggio devono essere comunque previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a mt. 3,20 e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza a percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzature,
b) nelle aree di sosta e parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi. Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni 50 posti macchina o frazione (.L.R. n. 6/89, art. 2.2)
c) i comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati (L. n. 104/92, art. 28, comma 1)
d) apporre il simbolo di accessibilità in assenza di barriere (Tit. I, punto 2.1, del d.P.R. n. 503/96)

3.0 – COMPITI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.
1. controllo della conformità del progetto alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche, con riferimento alla dichiarazione di conformità resa dal progettista ovvero dal “professionista abilitato” (articolo 1 della legge n. 13 del 1989),
2. parere sulla legittimità delle deroghe eventualmente introdotte nelle soluzioni tecniche adottate nei casi di ristrutturazione (articolo 7.5 del decreto ministeriale n. 236 del 1989),
3. accertamento, in sede di ispezione per il rilascio del certificato di agibilità, dell’avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto della legge e delle relative specifiche tecniche (articolo 11 del d.m. n. 236/89). Da tenere presente la previsione dell’applicazione delle sanzioni formulate dall’articolo 24 della legge regionale n. 6/89 (vedi separato commento).

4.0 – DEFINIZIONI (vedi punto 23.2):
– barriera architettonica
– barriera localizzativa
– adeguamento
– accessibilità
– visitabilità
– adattabilità
Per le definizioni di accessibilità e visitabilità si rimanda ai punti G) e H) dell’articolo 2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, che sembrano sufficientemente esaurienti.
E’ opportuno invece soffermarsi sul concetto di adattabilità, sia per la particolarità dell’innovazione sia perché è risultato il caso più diffuso e generalizzato di applicazione.
La adattabilità deve per altro essere soddisfatta per ogni unità immobiliare, di qualsiasi destinazione, per la quale non sia richiesta l’accessibilità e /o la visitabilità, fatti salvi i seguenti casi:
1) edifici e loro parti che non possono essere realizzati senza barriere per specifiche normative tecniche, ovvero locali tecnici con accesso riservato ad addetti specializzati,
2) nelle ristrutturazioni sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessi agli elementi strutturali e impiantistici.
Si evidenzia che tali deroghe sono concesse dal funzionario o dal responsabile del servizio previo parere favorevole del responsabile del procedimento.
Alla domanda del permesso di costruire dovranno essere allegati elaborati di progetto che dimostrino chiaramente l’accessibilità e visitabilità e, per la adattabilità dovranno essere presentate apposite tavole integrative (relativamente alle piante).
Ricordo che nelle planimetrie, oltre agli elementi usuali richiesti dal Regolamento Edilizio, dovrà essere evidenziato lo sviluppo planimetrico e altimetrico dei percorsi esterni di accesso alle singole unità immobiliari.
La relazione tecnica specifica, riferita agli elaborati, deve contenere la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle b.a.
Il decreto ministeriale n. 236 del 1989 prevede inoltre l’accertamento di conformità alla legge sulle b.a., da parte del “sindaco”, in sede di rilascio dell’agibilità.
Tale accertamento si intende ovviamente supportato da una relazione da parte del responsabile del procedimento che deve curare l’istruttoria della pratica edilizia pervenuta all’ufficio dello sportello unico.
Prevede anche la possibilità di richiedere al proprietario dichiarazione in tal senso (articolo 11.2)
Sono allegate a questa illustrazione:
– relazione tecnica ex articolo 10, punto 10.2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236,
– dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 1, della legge 9 gennaio 1989.

5.0 – PROPOSTA  PER UN REGOLAMENTO EDILIZIO ANTI BARRIERE
In relazione all’obbligo di adeguamento imposto dall’art. 11 della legge regionale n. 23 del 1997, nonché alla normativa sulla disciplina delle barriere confluita nel Capo III, Parte II, del Testo Unico per l’Edilizia, approvata con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si propone che nel Regolamento Edilizio, vengano inseriti i seguenti articoli:
articolo 1 – disposizioni generali
articolo 2 – definizioni
articolo 3 – commissione edilizia
articolo 4 – agibilità (dopo il d.P.R. n. 380/01)
Norme tecniche:
articolo 5 – percorsi di accesso
articolo 6 – rampe
articolo 7 – scale
articolo 8 – parapetti
articolo 9 – passaggi e porte
articolo 10 – ascensori
articolo 11 – locali igienici
articolo 12 – mobilità e arredo urbano
articolo 13 – parcheggi

6.0 – ESPERTO IN COMMISSIONE EDILIZIA (art. 13 della L.R. n. 6/89)
Aspetto qualificante della normativa regionale.
Dopo la novità normativa con la quale si pone il problema della facoltà di mantenere la commissione edilizia, diventa ancora più problematica la designazione dell’esperto.
Nel caso non venga nominato, è necessario che le funzioni siano assunte ed espletate dal responsabile del procedimento dell’UTC.
Nel caso invece nel comune abbia a funzionare la C.E., la designazione dell’esperto presuppone che sia a conoscenza della materia, sia in grado di svolgere il proprio mandato tecnico con cognizione di causa.
L’eventuale nomina può essere imposta dal Regolamento Edilizio.
Esperto: membro di diritto o membro consultivo?
E’ il regolamento edilizio che, eventualmente, stabilirà quelli di diritto; l’importante è che l’esperto sia messo nella migliore condizione di esaminare gli elaborati dal punto di vista dei contenuti afferenti alla sua competenza e che possa esprimere il suo giudizio fino alla verbalizzazione delle proprie osservazioni.

7.0 – DEROGHE ED INTERPRETAZIONI sull’applicazione delle leggi.
In particolare, la concomitanza temporale del varo dei provvedimenti statale e regionale del 1989 ha creato, non essendo i due interventi correlati, né uno integrativo o sostitutivo dell’altro, molte difficoltà applicative, specialmente dove esistono sovrapposizioni previsionali che non contemplino gli stessi minimi prestazionali o gli stessi campi di applicazione (es. limitazione all’applicazione della normativa nazionale in relazione alla superficie degli esercizi commerciali, all’esenzione dalla normativa sul collocamento obbligatorio nei luoghi di lavoro, alle pendenze delle rampe, etc.).
La differenza più vistosa e rilevante dal punto di vista pratico consiste nel fatto che la normativa nazionale è applicabile soltanto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di interi edifici, mentre quella regionale si applica anche ai casi di ristrutturazione di singole unità immobiliari, di restauro e risanamento conservativo e perfino di manutenzione straordinaria, sia pure solo se riguardano specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse.
La G.R.L., constatate le serie difficoltà operative, ha deliberato una prima Circolare esplicativa di raccordo tra le due norme, con la quale stabilisce dignità di “principio” alla legge n. 13 e di prescrizione tecnica del D.M. n. 236/89, specificando che la legge regionale n. 6/89 nell’applicare le norme di principio della legge nazionale, emana sue prescrizioni tecniche che prevalgono su quelle statali ove vi sia concomitanza di intervento o vuoto da parte della normativa statale.
Si ribadisce però che l’allegato alla legge regionale n. 6/89 prevede dei minimi prestazionali e che perciò nulla impedisce l’utilizzo di soluzioni equipollenti o migliorative dettate dalla norma nazionale.
Al contrario, sostiene la Regione, non si possono applicare le prescrizioni del decreto ministeriale, ove le prescrizioni non raggiungono i minimi voluti dall’allegato alla legge regionale.
Può esserci concorrente applicazione delle prescrizioni statali e di quelle regionali nel caso che la stessa ipotesi di intervento ciascuno dei due strumenti normativi preveda specifiche tecniche diverse.
I casi che sin qui maggiormente hanno reso controversa l’applicazione normativa si riferiscono a:
1. mutamenti di destinazione d’uso senza esecuzione di opere
2. adattabilità : modi di dimostrazione
3. ampliamenti
4. deroghe
5. deroghe per l’applicazione della normativa sul superamento delle b.a.
6. deroghe dall’applicazione della normativa sul superamento delle b.a.
7. interventi edilizi ex art. 26 della legge n. 47 del 1985
8. obbligo dell’installazione di ascensore
9. accessibilità degli spazi esterni in edifici unifamiliari.
Relativamente ai primi sette punti esistono ancora delle controversie in quanto non si sono avuti chiarimenti sufficienti né a livello regionale, né a livello ministeriale, mentre esistono indicazioni ministeriali per i punti 8 e 9 a seguito di specifici quesiti.

8.0 – MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO SENZA ESECUZIONE DI
         OPERE
Nel caso di modifica destinata ad un utilizzo di carattere collettivo risulta necessario che l’immobile possieda i requisiti a tal scopo previsti dalla legge regionale 6/89 (articolo 24 della legge n. 104/92).
Tre le categorie in cui si possono dividere:
A. luogo pubblico / esercizio pubblico: deve essere dimostrata l’accessibilità dell’intera struttura con particolare riguardo ad ingressi, collegamenti verticali ed orizzontali, percorsi interni ed esterni, arredi fissi, servizi igienici,
B. spazi aperti al pubblico (non rientranti nella precedente categoria: negozi, banche, assicurazioni, ecc.): deve essere dimostrata l’accessibilità della parte della struttura in cui si entra in relazione con la specifica destinazione d’uso, con particolare riguardo agli ingressi, collegamenti verticali ed orizzontali, percorsi interni ed esterni.arredi fissi, e almeno un servizio igienico qualora la superficie netta superi i 250 mq (punto 3.4.e, del D.M. n. 236/89)
C. residenza e altra attività non aperte al pubblico: non viene previsto alcun adempimento.

9.0 – ADATTABILITA’: modi di dimostrazione.
Si tratta del requisito minimo richiesto nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia e urbanistica (articolo 31, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 457/78) per unità edilizie a qualunque tipo di destinazione d’uso, anche residenziale, individuato come:
 “… possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile …”
 “ condizione di modificabilità di un alloggio, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante su carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; i lavori di modifica non devono interessare né le strutture, né la rete degli impianti comuni” (art. 14, punto 3, della L.R. n. 6/89).
La lettura comparata delle due definizioni evidenzia:
– necessità di individuare, già in sede progettuale, un organismo edilizio modificabile con opere modeste, di costi contenuti, al fine di garantire il livello di accessibilità a tutti gli spazi previsti;
– tutti gli spazi devono essere resi fruibili, in tal senso appare lecito eliminare locali accessori le cui dimensioni non consentano l’accessibilità (es. ripostiglio, 2° bagno, etc.) inglobandoli in altre stanze a favore di una migliore fruibilità di queste ultime; non appare, invece, legittimo eliminare fisicamente spazi costruiti (es. balconi), perché non progettati secondo il concetto di adattabilità, né tanto meno si ritiene opportuno consentire la riduzione del numero totale di stanze (vani).
L’adattabilità deve essere dimostrata con appositi elaborati grafici, che evidenzino le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati (articolo 10, comma 1, del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989); deve essere inoltre redatta una relazione specifica di descrizione delle soluzioni progettuali, delle opere previste, degli accorgimenti tecnico – strutturali ed impiantistici previsti (articolo 10, comma 2 del D.M. 236/89).
Nel caso in cui l’intervento sia soggetto alla normativa regionale (L.R. n. 6 del 1989) oltre che nazionale (legge n. 13 del 1989), gli elaborati grafici devono prevedere anche l’ingombro degli arredi in cucina e nelle camere a dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 6.1.2 dell’allegato ad ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 6/89.
In ogni caso dovrà essere illustrata la disposizione degli apparecchi sanitari per i bagni. Nelle previsioni di adattabilità non sarà possibile intendere gli interventi necessari quali opere di adeguamento relative ad edifici esistenti, per fruire delle deroghe dimensionali previste rispetto al livello di accessibilità immediata ai punti sotto indicati del decreto ministeriale n. 236 del 1989:
  8.0.2     spazi di manovra con sedia a ruota con manovra combinata
  8.1.11    rampe con pendenza > 8%
  8.1.12/c ascensori con dimensioni cabine 1,20 x 0,80
Queste dimensioni, pertanto, dovranno costituire minimi inderogabili.

10.0 – AMPLIAMENTI
Gli ampliamenti seguono sia la normativa nazionale che regionale (nel caso di destinazione residenziale la L.R. 6/89 vale solo se l’intervento sia riferito a più di quattro alloggi) qualora si configurino come “edifici”, ossia come organismi edilizi dotati di autonomia funzionale (accesso proprio e spazi relativi allo svolgimento dell’attività specifica indipendenti da altre unità immobiliari); nel caso in cui gli ampliamenti siano parti di edifici funzionalmente legati ad unità immobiliari preesistenti, si dovrà garantire l’accessibilità della zona ampliata (qualora la funzione dell’unità immobiliare originaria preveda il soddisfacimento di tale requisito) anche se ciò richiedesse la realizzazione di opere su parti esistenti non oggetto di intervento.

11.0 – DEROGHE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL
           SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
La legge regionale n. 6/89, con l’articolo 19, stabilisce che è possibile rilasciare eccezionalmente p.d.c. in “… deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti“ qualora ciò sia necessario per abbattere barriere architettoniche o localizzative.
Per poter applicare tale deroga è necessario che:
a) l’intervento sia riferito ad edifici esistenti e si tratti di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
b) non sono previste deroghe nel caso di manutenzione ordinaria, opere interne ex articolo 26 della legge n. 47/85, nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ristrutturazioni urbanistiche;
c) la deroga si riferisca all’esecuzione di opere volte esclusivamente a “… garantire la fruibilità e l’accessibilità di quelle strutture o quegli spazi interessati dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente legge a causa dei vincoli e delle limitazioni ..“ derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’indispensabilità della deroga sia motivata e documentata, al momento della sua richiesta, a firma dell’estensore del progetto;
e) venga seguito l’iter richiamato dall’articolo 41 quater della legge n. 1150/42 (ora articolo 14 del d.P.R. n. 380/01) che prevede la delibera del consiglio comunale.
La legge n. 13/89, all’articolo 3, prevede (nel caso di interventi su edifici esistenti, di cui all’articolo 2 stessa legge, volti all’eliminazione delle b.a. e localizzative) una deroga relativa alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per cortili e chiostrine comuni o di uso comune interne ai fabbricati.
Si ritiene comunque che debbano essere garantiti i minimi dimensionali prescritti dal Tit. III del Regolamento Locale d’Igiene (Capo V). Qualora tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna  area di proprietà o di uso comune, ricorre l’obbligo di rispettare le distanze di cui agli articoli 873 e 907 del Codice Civile.
La procedura di deroga prevista dalla legge n. 13/89 non prevede né le condizioni né le procedure necessarie all’ottenimento della deroga ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 6/89.

11.1 – DEROGHE DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL
           SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Non avendo natura urbanistica l’applicazione di tali deroghe non implica le procedure di cui all’articolo 41 quater della legge n. 1150 del 1942 (ora art. 14 del d.P.R. n. 380/01).
La legge regionale n. 6/89, con l’articolo 20, regolamenta i casi in cui è possibile rilasciare p.d.c. senza rispettare la normativa dettata per l’eliminazione delle b.a.
Il primo caso è relativo agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi in cui il rispetto della normativa:
a) sia impedito dall’esistenza di vincoli posti a tutela di beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, ai sensi delle norme vigenti (legge n. 1497/39, legge n. 431/85, legge n. 1089/39, ora decreto legislativo n. 490/99,
b) sia resa tecnicamente impossibile a causa degli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto di intervento; in tal senso deve essere valutato anche l’aspetto economico relativo al superamento di tale impedimento.
Questo primo caso di deroga deve essere inteso come parziale, cioè applicabile singolarmente per ciascuno degli elementi che presentino gli impedimenti previsti dai due punti precedenti.
Il secondo caso si riferisce a qualsiasi tipo di intervento relativo ad ambienti di lavoro destinati alla produzione, con esclusione degli ambienti di cui al punto 6.6 dell’allegato alla legge regionale n. 6/89 (mense, spogliatoi e servizi).
Per poter applicare tale deroga è necessario che:
a) esista “… l’impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap di tipo tale da essere in pregiudizio alla sicurezza propria e dei colleghi o degli impianti”,
b) si sia in presenza di macchinari non adattabili alle esigenze di persone portatore di handicap.
In entrambi i casi l’esistenza delle citate condizioni devono essere documentate, sotto la propria responsabilità, dall’estensore del progetto e, nel caso di immobili vincolati, dall’autorità preposta alla tutela del vincolo.
In questi casi sarà possibile imporre, nell’atto autorizzativo, l’adozione di soluzioni tecniche che comunque salvaguardino le finalità della L.R. 6/89, pur con riferimento a minimi prestazionali diversi da quelli previsti dall’allegato alla legge stessa.
La deroga non è estensibile a tutto l’insediamento industriale. La concessione della deroga di cui sopra prevede comunque il rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 236/89 punto 3.3.c (edifici sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio), 4.5 (accessibilità a tutti i settori produttivi, agli uffici amministrativi e ad almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi, fruibilità della mensa, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e dei servizi di pertinenza) e 3.4. f (solo requisito dell’adattabilità nei luoghi di lavoro non aperti al pubblico e non soggetti al collocamento obbligatorio).
Le prescrizioni del D.M. 236 sono derogabili solo per edifici o loro parti che, per il rispetto di normative specifiche, non possono essere realizzati senza b.a., ovvero per i singoli locali tecnici il cui accesso sia riservato ai soli addetti specializzati.
Nel caso di interventi di ristrutturazione è possibile derogare alle norme del D.M. 236 solo in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
In ogni caso sono esclusi dalla possibilità della deroga:
a) l’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, compresi i servoscala,
b) l’accessibilità agli edifici ed alle singole unità immobiliari,
c) l’installazione di ascensori per edifici residenziali con più di tre livelli.

12 – INTERVENTI EDILIZI ex art. 26 della legge  n. 47 del 1985.
Tali interventi sono esclusi dalle prescrizioni normative della legge n. 13 del 1989 e sono normati dalla legge regionale n. 6/89 nei limiti di cui al  comma 2 dell’articolo 13 della stessa, che riguarda l’obbligo di applicare le prescrizioni dell’allegato agli interventi di manutenzione straordinaria.
Le prescrizioni dell’allegato si applicano solo nel caso di intervento specifico sulle parti della costruzione, elementi e attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse.
Nel caso di edifici pubblici o privati aperti al pubblico (negozi, cinema, ristoranti, alberghi, etc.), oltre alle prescrizioni regionali su citate, le opere suscettibili di limitare l’accessibilità e la visibitabilità (così come definite alle lettere G e H dell’articolo 2 del D.M. 236/89), devono essere realizzate anche in conformità ai dettati del D.M. n. 236/89, della legge n. 104/92 e del d.P.R. n. 503/96.
Nel caso di sovrapposizione di regolamentazione tra questi strumenti normativi si farà riferimento alle prescrizioni che risultino più favorevoli al raggiungimento degli obiettivi che le normative, sia regionale che statale, si sono prefissate.
Sarà comunque sempre necessario allegare documentazione grafica illustrativa delle opere da eseguire e dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di superamento delle b.a.
Nel caso in cui sia prevista la realizzazione o comunque l’intervento su scala interna non rettilinea ad unica rampa, che non costituisca parte comune e non sia di uso pubblico, si suggerisce per la rampa scala larghezza minima di cm.100 al fine di garantire l’adattabilità della stessa all’installazione dei meccanismi servoscala attualmente commerciati, che implicano, nei punti di svolta o percorso non rettilineo, ingombri in larghezza non inferiori a cm. 96.
A seguito dell’entrata in vigore del T.U. per l’edilizia, approvato con d.P.R. n. 380/01, gli interventi previsti dall’articolo 26 della legge n. 47/85, concernente le opere interne, sono riconducibili nell’ambito della categoria degli interventi realizzabili mediante Dia (articolo 22 L).

13.0 – OBBLIGO ALL’INSTALLAZIONE DI ASCENSORE.
La controversia del caso si propone in relazione agli edifici residenziali ove sussiste sovrapposizione normativa che parla di obbligo di installazione dell’ascensore in caso di più di tre livelli (articolo 3.2.b del D.M. n. 236) ivi compresi interrati e/o porticati, e tre piani fuori terra (legge regionale n. 6/89, articolo 5.3.3).
Il Ministero dei LL.PP. esplicita il riferimento della norma nazionale a tre livelli in assoluto. Secondo tale interpretazione l’inserimento dell’ascensore risulta obbligatorio in ogni  caso in cui tra il livello più basso e il livello dell’accesso della più alta unità immobiliare esista più di un livello intermedio.
Per gli edifici di destinazione diversa da quella residenziale l’obbligo all’installazione dell’ascensore sussiste in tutti i casi in cui esiste più di un livello raccordato con la quota dell’accesso.

Conformità alla normativa nazionale.
Il riferimento primario è l’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 9 gennaio 1989, n. 13, che rende obbligatoria “l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini”.
Non c’è dubbio che un immobile di quattro piani, di cui un seminterrato, non ha più di tre livelli fuori terra (l’obbligo colpisce gli immobili che hanno almeno quattro livelli fuori terra); è altrettanto certo che la presenza di un piano interrato o piano seminterrato (o anche di più piani interrati) non modifica in alcun modo tale conclusione.
Il riferimento secondario è il regolamento attuativo approvato con D.M. n. 236/89 e in particolare l’allegato A.
La tabella dell’allegato A non fa che ribadire che solo gli edifici plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra sono obbligati all’installazione dell’ascensore, mentre fino a tre livelli fuori terra è sufficiente la possibilità di installare nel tempo dei meccanismi di sollevamento (ascensore o servoscala) come è detto anche nella nota in calce allo stesso allegato.
L’articolo 3.2 del predetto D.M., dopo aver prescritto l’accessibilità alle parti comuni (primo comma, lettera b), consente l’esonero  dall’installazione di ascensore e servoscala purché sia prevista la possibilità di una loro installazione (alternativa) in un tempo successivo, tutte le volte che gli edifici residenziali non abbiano più di tre livelli fuori terra.
E’ ovvio che qualora l’accesso (nel senso di unico ingresso all’edificio  accessibile ai disabili) fosse ad un livello diverso, ad esempio al piano interrato, al piano seminterrato o al piano pilotis, anche tale livello andrebbe computato; in altre parole i tre livelli da considerare sono quelli fuori terra in ogni caso, aumentati dei livelli interrati o seminterrati, qualora l’ingresso utilizzabile dai disabili per accedere all’edifico, sia collocato a questi piani.
In tal senso l’articolo 3.2 del predetto D.M. che, come noto e per principio generale, in quanto norma di attuazione non può essere letto che in conformità alla norma di delega (il già citato articolo 1 della legge 1/89), che di per sé non si presta ad equivoci. Una diversa e più restrittiva lettura del predetto articolo 3.2 del D.M. (nel senso dell’obbligo di installazione di ascensore ogni volta che si superi i tre livelli computando anche quelli interrati e seminterrati) renderebbe il D.M. illegittimo per eccesso di delega.
E’ ovvio che tra le diverse interpretazione deve essere accolta quella conforme alla legge, in ragione del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
Nei casi diversi, la progettazione deve  rispettare la normativa nazionale e regionale a condizione che:
a) sia comunque prevista la possibilità futura di installazione di ascensore o di servoscala (requisito della adattabilità rispetto alla mobilità verticale),
b) l’accesso alle parti comuni interne e ai percorsi interni di distribuzione (vano scala e simili) avvenga al livello del piano terreno (e non del piano seminterrato), cioè non vi siano più di tre livelli serviti a partire dal livello al quale avviene l’accesso all’edificio agibile a tutti e senza barriere  (requisito dell’accessibilità).
E’ allegato a questa pubblicazione uno schema sintetico che illustra i casi in cui vi è o meno l’obbligo di installazione di ascensore.

14.0 – ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI ESTERNI IN EDIFICI UNIFAMILIARI.
E’ stato chiarito dal Ministero LL.PP. che gli spazi esterni di edifici unifamiliari vanno intesi come parti degli stessi edifici, pertanto non sussiste per gli stessi l’obbligo di soddisfacimento dei requisiti di accessibilità immediata, ma di sola previsione di adattabilità.

15 – RISTRUTTURAZIONE.
Le prescrizioni che devono essere rispettate per il superamento delle b.a. sono in sostanza tutte riconducibili alla definizione di “ristrutturazione di interi edifici”, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 13/89.
Si tratta, però, di una definizione non individuabile nell’articolo 31, della legge n. 457/78, che è alla base della definizione di tutti gli interventi, compresi quelli di ristrutturazione, per cui necessariamente si deve far riferimento al citato articolo 31, comma 1, lettera d), che non fa alcuna distinzione fra interi edifici o porzioni degli stessi.
Questa considerazione è anche avvalorata dal fatto che con l’articolo 2, lettera L), del D.M. 236/89, il legislatore ha puntualizzato meglio il termine di ristrutturazione nel modo seguente: “ per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al Tit. IV, articolo 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457del 5 agosto 1978”.
Si dovrà, pertanto, considerare che, rispetto alle generiche affermazioni di “ interi edifici” riportata dall’articolo 1 della legge 13/89, l’articolo 2, del D.M. 236 fa riferimento a una precisa qualificazione di opere, la quale prevede anche “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, quindi anche parziale.
Se si tiene poi conto che per  ristrutturazioni si considera “un insieme sistematico di opere”, ciò fa pensare che il legislatore abbia inteso che per questa tipologia di interventi esistano le condizioni e l’opportunità per rimuovere eventuali b.a. esistenti negli edifici o parti di essi e, quindi, consentire a tutte le persone l’accessibilità, la visibilità e l’adattabilità.
Tuttavia, qualora, un piano di un edificio sottoposto a ristrutturazione edilizia non venisse interessato dagli interventi non si è tenuti, ovviamente, ad adeguarlo alla normativa sulle b.a., mentre sussiste per tutte le altre parti dell’edificio con l’obbligo, eventualmente, nel caso di edifici con più di tre livelli fuori terra, di installare, l’ascensore per i collegamenti verticali (articolo 5.3.3 Allegato L.R. n. 6/89 e articolo 3.2.b del D.M. n. 236/89).
Secondo i principi fondamentali della legge n. 13/89 (e legge quadro n. 104/92) non devono esserci b.a. nei nuovi edifici e vanno rimosse quelle in edifici esistenti, qualora si dia corso a interventi di ristrutturazione .
Pertanto, in sede di progettazione per interventi di ristrutturazione edilizia, anche di sole parti dell’edificio, si deve tenere conto dell’accessibilità, visitabilità e adattabilità.
L’articolo 7.5 del decreto ministeriale n. 236/89 precisa che: “negli interventi di ristrutturazione (senza precisare di interi edifici), fermo restando il rispetto dell’articolo 1, comma 3 (criterio generale di progettazione con l’obbligo di installare l’ascensore negli edifici con più di tre livelli fuori terra), sono ammesse deroghe alle norme del D.M. in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli adempimenti strutturali e impiantistici”.
(Tar Toscana , Sezione III, sentenza n. 151 del 9 giugno 2000)

16.0 – SANZIONI.
L’inosservanza delle norme della legge n. 6/89 da parte del titolare della concessione edilizia (ora p.d.c.), del committente, del direttore dei lavori, costutisce variazione essenziale di cui all’articolo 8, primo comma, lettera c), della legge 28 gannaio 1985, n. 47, cui consegue l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Oltre alle sanzioni previste dal Capo I della legge n. 47/85 (ora Capo II, del d.P.R. n. 380/01), per l’esecuzione di opere senza titolo o in difformità da esso, in base alla tipologia dell’abuso commesso, con legge 5 febbraio 1992, n. 104, e precisamente l’articolo 24, comma 7, prevede che “ tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (escluse quindi, le costruzioni ad uso residenziale) in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità ed eliminazione delle b.a., sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità e il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da 5.164 euro a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo da uno a sei mesi”.
Queste sono le prescrizioni e le sanzioni (in caso di violazioni) riguardanti il superamento delle b.a. per interventi di nuova costruzione, compresi sopralzi e ampliamenti e gli interventi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera d), della legge 457/78 pur non interessando l’intero edificio per i motivi già ricordati.

17.0 – AGEVOLAZIONI.
La legge n. 13 del 1989 ha disposto anche dei contributi a fondo perduto per i portatori di handicap per qualsiasi tipo di intervento finalizzato all’abbattimento delle b.a. e questi sono cumulabili con le agevolazioni fiscali del 41% previste dalla legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.
Oltre all’agevolazione sull’IRPEF, resta a regime l’altra agevolazione sulle imposte indiretta dell’aliquota IVA al 4% sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto (o d’opera, nel caso in cui il contribuente non si sia rivolto a un’impresa, ma ad un lavoratore autonomo quale un artigiano) che hanno per oggetto la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle b.a. (punto 41 ter, Tab. A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/72).
Restano purtroppo ancora molte barriere da rimuovere, soprattutto negli edifici pubblici, che pure sono direttamente interessati da norme che avevano preso avvio con la legge n. 118 del 1971, rese più severe con la legge n. 104 del 1992 e ultimamente con il d.P.R. n. 503 del 1996.

17.1 – MODIFICA AL REGIME DELLE AGEVOLAZIONI INTRODOTTE CON IL D.L. N. 355 DEL 24 DICEMBRE 2003, CONVERTITO IN LEGGE N. 47 DEL 27 FEBBRAIO 2004 (G.U. N. 48 DEL 27 FEBBRAIO 2004).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto cosiddetto “milleproroghe“, le agevolazioni fiscali, in materia di barriere architettoniche, sono state modificate rispetto a quanto disciplinato dalla legge Finanziaria per il 2004, nel seguente modo:
a) la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio introdotta dalla legge n. 499 del 1997 è stata ridotta dal 41 al 36% così come la somma massima ammessa a detrazione che passa da 60 a 48.000 euro,
b) è stata introdotta nuovamente l’aliquota agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 3, comma 1. lettere a) e b) del d.P.R. n. 380/01.
Queste modifiche meritano alcune particolari precisazioni.
La prima riguarda l’applicazione della detrazione Irpef: il bonus fiscale per chi ristruttura viene prorogato al 31 dicembre 2005.
Si segnala che le nuove disposizioni, rendendosi applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2004, a fronte di una abrogazione esplicita dei commi 15 e 16 dell’articolo 2 della legge 350/03, impongono ai contribuenti di dover calcolare la detrazione spettante applicando, agli importi effettivamente rimasti a carico, l’aliquota del 36% (e non del 41%) nel rispetto del limite massimo di spesa di 48.000 euro (in luogo dei 60 mila euro originariamente previsti)
La seconda riguarda l’applicazione dell’aliquota ridotta Iva del 10% che interessa le opere di manutenzioni ordinarie e straordinarie (le sole prestazioni di servizi, con le limitazioni dei beni significativi), mentre restano a regime ordinario del 10% gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del d.P.R. n. 380/01.
Pur ribadendo che tutte le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi all’esecuzione di interventi finalizzati all’abbattimento delle b.a. scontano l’aliquota agevolata del 4%, è doveroso precisare che, nel caso di intervento  di recupero edilizio, comunque denominato, per il 2004 e il 2005, l’aliquota Iva agevolata del 4% si applicherà alle opere finalizzate all’eliminazione e al superamento delle b.a., mentre tutte le altre opere sconteranno l’aliquota ridotta del 10%.

18.0 – RIFLESSIONI IN ORDINE AL T.U. PER L’EDILIZIA IN TEMA DI B.A.
Alcune riflessioni in merito agli articoli che riguardano le b.a. e localizzative in relazione al d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, con cui è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia“ (Testo A), pubblicato sulla G.U. n. 239/I – S.O. alla G.U. – Serie generale n. 245 del 20.10.2001.
Il testo è stato ripubblicato sulla G.U. n. 264 – S.O. alla G.U. – Serie generale n. 266 del 15.11.2001, a seguito di alcune correzioni apportate allo stesso.
Il 1 luglio 2003 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del d.P.R. 380/01, tra cui il Capo III, Parte II (Normativa tecnica per l’Edilizia) in tema di barriere architettoniche.
Le disposizioni legislative e normative che rimangono in vigore in materia di superamento e di eliminazione delle b.a. e localizzative sono:
– la legge 9 gennaio 1089, n. 13
– la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro)
– il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (attuativo della legge n. 13/89)
– il d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “ Regolamento recante norme per l’eliminazione delle b.a. negli edifici, spazi e servizi pubblici”
Si evidenzia, inoltre, la presenza di alcuni errori “formali” che permangono, anche dopo la ripubblicazione del “T.U. in materia edilizia” :
– viene richiamato il d.P.R. del 27.4.1978, n. 384 “Regolamento di attuazione dell’articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di b.a. e trasporti pubblici”, che è stato abrogato dal d.P.R. n. 503 del 1996 (articolo 32),
– viene richiamato l’articolo 27 della legge n. 118/71, che non compare tra le disposizioni che rimangono in vigore, né tra quelle che vengono abrogate dal “T.U. in materia edilizia”. Tale articolo, inoltre, viene citato con riferimento agli interventi di eliminazione e superamento delle b.a. negli edifici privati (articolo 78), mentre lo stesso riguarda gli edifici pubblici, i luoghi privati aperti al pubblico e i mezzi di trasporto.
Si osserva, infine, come nel “T.U. in materia edilizia” vengono riportati solo gli articoli di legge che vengono modificati, non rendendo agevole la lettura complessiva delle leggi stesse.
Degli articoli di legge che vengono modificati appare importante segnalare il comma 2 dell’articolo 77 del “Testo Unico dell’edilizia”- progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici, che modifica il corrispondente comma 2 dell’articolo 1, della legge 09.01.1989, n. 13.
Con tale articolo si dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposrti fissi con decreto le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di E.R.P., sovvenzionata ed agevolata.
Da ciò si deve dedurre che il ministro competente provvederà ad emanare nuove prescrizioni tecniche, in sostituzione di quelle contenute nel D.M. 236/89 che, peraltro, rimarranno in vigore almeno fino alla loro emanazione.
Questo fatto non solo riveste interesse circa i contenuti di tali prescrizioni tecniche, atteso che le stesse riguardano un argomento molto importante, quale è quello dell’edilizia residenziale abitativa privata e pubblica, sovvenzionata e agevolata, ma soprattutto, per il fatto che lo stesso decreto deve essere applicato anche per quanto riguarda gli edifici, gli spazi ed i servizi pubblici, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. n. 503 del 1996.
Con il d.P.R.  n. 503/96, che riguarda gli edifici, spazi e servizi pubblici, infatti, il legislatore statale ha stabilito di utilizzare, quali prescrizioni tecniche di attuazione dello stesso, quelle del D.M. 236/89, riguardanti gli edifici privati ed i E.R.P., sacrificando, in alcuni casi, la qualità degli interventi relativamente a quelli pubblici.
E’ pertanto auspicabile che l’emanazione del nuovo decreto sia l’occasione per migliorare la qualità degli interventi nel “pubblico” e ciò non solo a favore delle persone disabili ma di tutti i cittadini.

Testo Unico dell’edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Parte II – normativa tecnica per l’Edilizia; Capo III – Sezione I – Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati:
art. 77(L) progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici (art. 1
                L. 13/89)
art. 78(L) deliberazioni sull’eliminazione delle b.a. (art. 2 L. 13/89)
art. 79(L) opere in deroga ai R.E. (art. 3 L. 13/89)
art. 80(L) rispetto norme antisismiche, antincendio e prevenzione degli infortuni (art.
                (L. 13/89)
art. 81(L) certificazioni (art. 8 L. 13/89; artt, 107 e 109 D. Lgs 267/00)
Sezione II – Eliminazione o superamento b.a. negli edifici pubblici e privati aperti al
                    pubblico
art. 62(L) eliminazione o superamento b.a. negli edifici pubblici e privati aperti al
                pubblico (art. 24 L, 104/92; D. Lgs 112/98, art, 52, co. 2; artt. 107 e 109 D.
                Lgs. 267/00)
N.B. l’articolo 137(L) del T.U. dell’Edilizia, approvato con d.P.R. 380/01, ha disposto che resta in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal relativo testo normativo e non applicabili alla parte I dello stesso T.U.,la legge 9 gennaio 1989, n. 13.

19.0 – PROPOSTA DI NORME TECNICHE DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO, RELATIVA AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Articolo 1 – Disposizioni generali.
Le norme di cui al presente capo si applicano in tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, modifica o cambiamento di destinazione d’uso di edifici o parti di questi, modifica di strutture. Fanno eccezione i luoghi che per le loro funzioni escludono l’impiego o la presenza di disabili o gli interventi che per loro natura  non comprendono barriere architettoniche.
Con esclusione delle nuove costruzioni e fatte salve eventuali deroghe di legge, soluzioni diverse da quelle più avanti elencate possono essere consentite, sulla base di motivata giustificazione, per grave difficoltà tecnica o per sproporzione dei costi, purché soddisfino il raggiungimento degli scopi.
Per quanto non previsto nelle presenti norme si fa riferimento alle prescrizioni statali e regionali in materia di abolizione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

Articolo 2 – Definizioni.
Qualora nel corso delle presenti norme sia fatto riferimento o siano riportati termini quali accessibilità, visitabilità, e adattabilità, gli stessi devono così intendersi:
a) per accessibilità “la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia” (d.P.R. 236/89 articolo 2 G);
b) per visitabilità  la possibilità di accedere, all’interno dell’unità immobiliare “agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico” (d.P.R. 236/89 articolo 2 H);
c) per adattabilità la possibilità di adeguare in tempi futuri la singola unità immobiliare, e gli spazi comuni eventualmente non dotati di adeguati impianti di sollevamento, alle esigenze di utenti disabili con previsione di minima spesa.

Articolo 3 – Commissione Edilizia.
In sede di Commissione Edilizia l’esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche quando sia previsto o il relatore, presenta un proprio parere scritto su accessibilità, visitabilità e adattabilità dell’immobile o parte di questo, in esame.
Analogo parere, qualora non sia previsto l’esame da parte della Commissione Edilizia, deve essere espresso dal tecnico responsabile del procedimento.

Articolo 4  – Agibilità.
Alla richiesta di rilascio di agibilità deve essere allegata la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82 del d.P.R- 6 giugno 2001, n. 380.
In sede di ispezione per il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’articolo 25 del d,P.R. 380/01, il R.d.P. deve accertare l’avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto della legge e delle specifiche tecniche (articolo 11 del D.M. 236/89).
L’inosservanza delle norme di legge prevedono l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 6/89.

Articolo 5 – Percorsi di accesso.
I percorsi di accesso, dal marciapiede esterno fino alla scala di accesso e/o all’ascensore, dovranno essere realizzati in materiale liscio, uniforme e non sdrucciolevole, senza discontinuità planimetriche e altimetriche, e con larghezze non inferiori a mt. 1,50.
Su tali percorsi, che dovranno essere sufficientemente illuminati, gli eventuali grigliati devono avere maglie con vuoti non superiori a cm. 1,5 e/o tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili.

Articolo 6 – Rampe.
La larghezza minima delle rampe, ove previste, deve essere di ml. 1,50.
Ogni mt. 10,00 di sviluppo lineare, o in presenza di porte o cambi di direzione, deve essere previsto un pianerottolo di sosta di mt. 1,50 x 1,50 quale utile minimo netto.
La pavimentazione deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo; l’inizio e la fine della rampa stessa dovranno essere segnalati con una linea tattile e visiva.
Le rampe devono essere dotate di doppio corrimano, rispettivamente all’altezza di cm. 90 e cm. 75, nonché di cordolo pieno alto cm. 10, almeno sul lato non protetto.
Qualora la larghezza della rampa superi mt. 1,80, il doppio corrimano dovrà essere posto su entrambi i lati.
La pendenza massima delle rampe non deve superare:
– il 12 % qualora lo sviluppo lineare non superi mt. 0,50
– l’  8 %  qualora lo sviluppo lineare non superi mt. 2,00
– il  7 %  qualora lo sviluppo lineare non superi mt. 3,00
– il  5 %  fino a mt. 10,00.
Si consiglia, comunque, di non superare in ogni caso la pendenza del 5%.
In ogni caso si ricorda che la rampa non costituisce una soluzione alternativa ai gradini e che, nel caso di contropendenze la sommatoria delle singole pendenze non deve superare il 22%.

Articolo 7 –  Scale.
Per quanto riguarda la tipologia delle scale e dei gradini, questa dovrà rispettare, a seconda della destinazione degli edifici e delle loro caratteristiche, le seguenti prescrizioni:
a) scale per edifici pubblici o di uso pubblico e scale condominiali in genere:
a-1 larghezza libera non inferiore a mt. 1,20
a-2 andamento regolare ed omogeneo per tutto lo sviluppo della scala; è comunque vietato il ricorso a gradini a piè d’oca.
a-3 le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli, che per le nuove costruzioni devono avere profondità non inferiore a mt. 1,20, mentre il pianerottolo di arrivo dovrà avere il lato minore non inferiore a mt. 1,50.
a-4 il vano scala deve essere immediatamente individuabile; deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente uscendo dagli ascensori o percorrendo i corridoi di distribuzione.
b) scale interne e per case unifamiliari e a schiera:
b-1  le rampe di scale devono avere larghezza libera non inferiore a mt. 1,00
b-2 le rampe di scale devono avere preferibilmente un andamento regolare ed omogeneo; è sconsigliato prevedere gradini a piè d’oca.
b-3 I pianerottoli di partenza e di arrivo non devono avere dimensioni inferiori a mt. 1,30.

c) corrimano:
Per tutti gli edifici le scale di uso comune dovranno essere dotate di doppio corrimano posti uno ad un’altezza tra mt. 0,90 e 1,00 e l’altro a mt. 0,75; entrambi devono presentare la massima continuità possibile ed essere facilmente afferrabili (il corrimano inferiore avrà diametro inferiore a mm. 30). Il corrimano esterno dovrà essere prolungato di cm. 30 oltre l’ultimo gradino. Qualora la larghezza della scala superi mt. 1,80, il doppio corrimano dovrà essere posto su entrambi i lati.

d) gradini:
In tutte le costruzioni si suggerisce di dotare il rivestimento dei gradini di fascia antisdrucciolo di colore contrastante. Le scale di tutti gli edifici pubblici o di uso pubblico e tutte le scale di uso comune devono avere gradini con:
d-1  pedata minima di cm. 30
d-2  alzata massima di cm. 16
d-3 profilo a disegno continuo e a spigoli arrotondati; è consigliata l’alzata in sottosquadro.

Articolo 8 – Parapetti.
L’altezza minima dei parapetti di ogni tipo e funzione dovrà essere di cm. 100 per i primi due piani e cm. 110 per i piani successivi, preferibilmente in materiale trasparente dai 60 cm. in su; detti parapetti devono essere inattraversabili da una sfera di cm. 10 di diametro.

Articolo 9 – Passaggi e porte.
Ogni apertura destinata a passaggio di persone, o infisso posto a chiusura della stessa, deve avere luce libera non inferiore a cm. 80 ad eccezione della porta d’ingresso, per la quale la luce libera minima è fissata in cm. 90.

A)   Edifici pubblici o di uso pubblico e spazi comuni in genere:
a-1 i corridoi, i disimpegni e gli altri ambienti di passaggio pedonale comunque denominati, devono avere una larghezza non inferiore a mt. 1,50.
Gli infissi posti su detti passaggi devono essere distanti tra loro almeno mt. 1,50, oltre l’eventuale ingombro per l’apertura degli stessi.
a-2  gli accessi agli edifici devono avere luce minima di mt. 1,50 (con infisso a due battenti, dei quali almeno uno di cm. 90) ed essere protetti e liberi per una profondità di mt. 1,50 antistante e retrostante ad essi.

B)   Alloggi.
b-1 in tutte le unità immobiliari di edifici non unifamiliari i corridoi ed i passaggi lungo i quali si aprono porte devono avere larghezza minima di cm. 120 e possibilmente essere dotati di uno slargo di cm. 150, o presentare soluzioni conformi a quanto previsto negli schemi riferiti al presente articolo.
b-2 ogni apertura destinata a passaggio di persone, o infisso posto a chiusura della stessa, deve avere luce libera non inferiore a cm. 80 ad eccezione della porta d’ingresso, per la quale la luce libera minima è fissata in cm. 90.
Articolo 10 – Ascensori.
L’installazione dell’ascensore è obbligatorio in ogni edificio (esclusi quelli unifamiliari) quando si superino i tre livelli fuori terra, così come illustrato sulla scheda di cui al punto n. 24.0.
Per le edificazioni sino a tre livelli fuori terra si dovrà avere l’avvertenza di prevedere luoghi in cui sia possibile installare in futuro un ascensore di dimensioni adeguate o altri meccanismi per l’accesso ai piani superiori.
Per edifici pubblici o aperti al pubblico o di uso terziario l’ascensore è comunque obbligatorio, salvo che per gli edifici ad unico livello raggiungibile in piano o mediante rampe a norma.
La cabina, per gli edifici di cui al precedente comma, deve garantire dimensione utile non inferiore a mt. 1,37 di larghezza e mt. 1,50 di profondità; per gli edifici privati mt. 0.95 di larghezza e mt. 1.30 di profondità.
Nel caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può essere ammesso un ascensore di dimensioni minime di mt. 1,20 x 0,80 (articolo 8.1.12 lett. c) del D.M. 236/89).
La piattaforma di distribuzione anteriore alla cabina deve avere misure non inferiore a mt. 1,50 x 1,50. Lo stazionamento della cabina ai vari piani deve avvenire con porte chiuse.
La cabina deve essere dotata di:
a. porte a scorrimento laterale automatico, sul lato più corto, di luce cm. 90 per edifici pubblici, e di luce cm. 85 per edifici privati,
b. arresto ai piani con autolivellamento e scarto massimo in quota di cm. 2,
c. bottoniera di comando interna ed esterna ad altezza tra cm. 80 e cm. 120 e su parete laterale ad almeno cm. 35 dalla porta,
d. campanello di allarme e citofono tra cm. 80 e cm. 120,
e. indicazione ai piani percepibile con suono e al tatto sia all’interno che all’esterno della cabina.
f. segnale di arrivo al piano e, ove possibile, sedile ribaltabile con ritorno automatico,
chiamata esterna con memoria di prenotazione.

Articolo 11 – Locali igienici.
Negli edifici pubblici  ed  in  quelli privati aperti al pubblico,  i  locali igienici devono
essere facilmente raggiungibili, adeguatamente  dimensionati  ed  attrezzati;  di questi
non meno di uno per  piano deve  essere  accessibile, mediante  un  percorso continuo
orizzontale  o  raccordato   con   rampe,  a  persone  con  ridotte  o  impedite  capacità
motorie;  le dimensioni  interne  devono  garantire  la  possibilità  di  rotazione di  una
carrozzina (spazio  libero da  accessori e  ingombro  di apertura di porte o circolare di
diametro cm. 150 o rettangolare di cm. 135 x 150).
Per   l’edilizia    residenziale   almeno   un   locale  igienico  per  unità  abitativa  (con
esclusione di quelle unifamiliari),  deve  garantire la possibilità di accesso e  l’uso del
wc e del lavabo anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie.
In ogni  caso dovrà essere garantita l’adattabilità  di almeno un bagno con  operazioni
estremamente contenute da un punto di vista economico.
Articolo 12 – Mobilità e arredo urbano.
Sono aree  e  percorsi pedonali ad  uso esclusivo dei pedoni: le piazze, i marciapiedi, i
porticati, i percorsi nel verde, i  sottopassi  o  sovrappassi; sono aree di uso promiscuo
gli attraversamenti di ogni altra area e percorso in genere.
Tutti  i  percorsi  pedonali, da  dotarsi  di adeguata illuminazione, devono rispettare le
esigenze di fluida e sicura circolazione, eliminando eventuali  fonti  di  pericolo  e  di
impedimento;  ove non  sia possibile eliminare le barriere architettoniche di dovranno
predisporre percorsi pedonali alternativi.
Per quanto  riguarda  la  tipologia relativa  ai marciapiedi, essi dovranno presentare le
seguenti caratteristiche:
a. avere una larghezza non inferiore a mt. 1,50 con un dislivello, tra il piano del marciapiede e le zone carrabili non superiore a cm. 15,
b. ogni raccordo, senza ricorso a rampe, non dovrà superare i cm. 2 e dovrà essere eseguito con materiali arrotondati o smussati e segnalato mediante contrasto cromatico,
c. le pendenze longitudinali dovranno rispettare i parametri di cui al precedente articolo 6.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi pedonali, in presenza o meno di gradini, devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe; ed evidenziate con variazioni cromatiche e di scabrezza.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone verdi o non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio realizzato con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con un bastone.
Le intersezioni tra i percorsi pedonali e le zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.
Fino ad un’altezza minima di mt. 2,20 dal piano di calpestio non devono esistere ostacoli di alcun genere quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possano essere causa di infortunio ad una persona in movimento.
Gli attraversamenti stradali devono avere le stesse caratteristiche indicate per i marciapiedi; gli attraversamenti vietati devono essere opportunamente sbarrati.
Negli attraversamenti delle strade di grande traffico, o comunque con più di una corsia per senso di marcia, devono essere predisposte isole salvagente, rialzate ed in materiale contrastante, di almeno mt. 1,50 di larghezza, interrotte in corrispondenza delle strisce zebrate; tali interruzioni, complanari con il piano stradale, debbono essere pavimentate con materiale differente e percepibile al calpestio.
La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali, anche in zone a verde, deve essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, con impiego anche di segnalazioni ed orientamento ai non vedenti. Non sono ammesse fessure, in griglie o altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm. 1,5.
Gli elementi o strutture di arredo urbano, anche commerciali, atti ad erogare un servizio pubblico o privato, devono essere accessibili.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente identificabili e leggibili anche dai non vedenti ed ipovedenti.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma precedente, nonché le strutture di sostegno di  linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, dovranno essere installati in modo da non essere fonte di infortunio o di intralcio.

Articolo 13 – Parcheggi.
Nelle aree di sosta a parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato ai portatori di handicap, aduso gratuito, almeno un parcheggio ogni 50 posti auto o frazione di 50.
Tale posto deve essere di larghezza non inferiore a mt. 3,20, opportunamente segnalato e ubicato in aderenza ai percorsi pedonali, più prossimo all’accesso degli edifici e a questi collegato da percorsi orizzontali e/o raccordati tramite rampe.
La pendenza massima trasversale non deve essere superiore all’1%, eventuali dislivelli tra il posto auto e la zona pedonale non devono essere superiori a cm. 2.
In posto auto dovrà essere previsto, nelle vie di traffico intenso, fuori dalla carreggiata, distante dagli incroci, senza occupare i percorsi pedonali.
Nei parcheggi a silos i posti auto riservati ai portatori di handicap non devono essere mai collocati, per ragioni di sicurezza, al di sotto del primo livello interrato o al di sopra del primo livello fuori terra.

Il testo del Regolamento Edilizio rappresenta una proposta che ha per fondamento la disciplina nazionale e regionale in materia di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche e, nel contempo, basata sulle esperienze sviluppate in questi anni nell’attuazione pratica .

20.0 – RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO PRETICA BARRIERE ARCHITETTONICHE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

COMUNE  DI  ……………………
Edilizia Privata
Data, ……………………
Oggetto: Relazione tecnica ex art. 10, punto 2, del D.M. n. 236/89.
Dichiarazione di conformità ex art. 77, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 7, punto 3, del decreto ministeriale n. 236 del 1989.
Allegato al progetto di                                                   
da realizzarsi in via …………………………. n. ………
sui mapp. (NCTR) ………………………… fg. ………
committente …………………………………………….
proprietario …………………………………………….

RELAZIONE TECNICA visitabilità

Al Responsabile del Servizio Tecnico.

Il sottoscritto tecnico ……………………………….……… con studio in ………………………, via ………………… , n. ….. tel. ……………… progettista dell’intervento edilizio indicato in oggetto, descrive qui di seguito le caratteristiche degli elementi progettuali per i quali si sono applicate le norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, con riferimento agli specifici elaborati grafici allegati alla dichiarazione di conformità ex articolo 77, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qui allegata.
Gli elementi ed i parametri di raffronto sono quelli più significativi contemplati, per l’edilizia abitativa, dalla legge n. 13/89 (e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale n. 236 del 1989) e prescrizioni tecniche allegate, nonché della legge regionale 20 febbraio 1989,n. 6.
E’ comunque prevista in progetto, e verrà curata nell’esecuzione dei lavori, l’applicazione dei criteri generali e degli accorgimenti particolari previsti dalle norme sopra richiamate e non indicati in dettaglio nella presente relazione.
Verranno pure introdotti, in quanto ritenuti opportuni o necessari, gli elementi, le soluzioni e gli accorgimenti tecnici previsti dalla circolare del ministero Lavori Pubblici 19 giugno 1968, n. 4809, dal d.P.R. 24 luglio  1996, n. 503 e della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, come risulta specificato in calce alla presente relazione.
VISITABILITA’ Criteri di progettazione per edifici residenziali plurifamiliari, con parti comuni, nuovi o ristrutturati e porzioni di essi
N.B. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di cui all’art. 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (opere interne), i  parametri  a  seguito elencati  si  applicano alle sole porzioni oggetto di modifica.
I parametri ed i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa potrebbero subire, in fase di realizzazione delle opere, lievi differenze dovute alle dimensioni, agli spessori dei materiali ed a  motivi  tecnici, in modo  particolare  per  quanto  concerne  i rivestimenti   delle scale e l’altezza delle maniglie delle finestre.
Allorquando l’applicazione rigorosa della norma rischia di condurre a situazioni anomale e/o paradossali, potranno concordarsi con l’ufficio le soluzioni alternative, come previsto dall’art. 7 del D.M. 236/1989.
PARAMETRI E LIMITI MINIMI E MASSIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA
(sintesi fra quella statale e quella regionale)
PARTI COMUNI :
– accesso all’edificio posto allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordato mediante rampe;
– accesso all’edificio con luce netta dall’ingombro dell’ anta mobile di cm. 150 minima;
– zona orizzontale antistante e retrostante la porta di accesso all’edificio dimensioni minime cm. 150 x 150, al netto dell’ingombro dei battenti
– zona orizzontale di accesso all’edifico protetta dagli agenti atmosferici;
piano dei collegamenti verticali posto allo stesso livello dell’accesso;
– differenze di quota non superiori a cm. 2,5 arrotondate;
– porte con meccanismo di apertura e chiusura di tipo a maniglia;
– altezza della maniglia della porta dal pavimento cm. 90;
– battenti delle porte max. cm.120 di larghezza;
– battenti mobili delle porte con pressione di apertura max. kg. 8;
– percorsi pedonali esterni raccordati a quelli pubblici in piano, mediante rampe, con dislivelli max. di cm. 2,5 arrotondati, larghezza minima cm.150, pendenza laterale max. 1% e longitudinale max. 5%;
– percorso pedonale accessibile che giunge all’edificio dai parcheggi e servizi;
– cambi di direzione dei precitati percorsi pedonali esterni sempre in piano;
– rampe: dislivello max. superabile mt. 3.20, protezione sul vuoto minimo cm. 100 dal pavimento inattraversabile da sfera avente il diametro pari a cm. 10;
– rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi:
fino a mt. 0,50 di sviluppo pendenza max. 12%
fino a mt. 2,00 di sviluppo pendenza max.  8%
fino a mt. 5,00 di sviluppo pendenza max.  7%
oltre   mt. 5,00 di sviluppo pendenza max.  5%;
– rampe interrotte da ripiani di lunghezza minima di cm. 150 ogni mt. 10 od in presenza di interruzioni mediante porte al netto dell’ingombro delle medesime;
– qualora a lato della rampa esistano dislivelli superiori a cm. 20, cordolo di contenimento di almeno cm. 10;
– pavimentazioni dei percorsi pedonali e delle rampe realizzate in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ghiaia e/o rizzarda) privi di fessure, griglie o altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm. 2;
– parcheggio (1 ogni 50 o frazione di 50 e di larghezza non inferiore a mt.3,20) in aderenza alle aree pedonali con spazio zebrato larghezza minima di cm. 150 complanare al parcheggio stesso e raccordato ai percorsi pedonali preferibilmente dotato di copertura;
– localizzazione del parcheggio evidenziata con segnalazione su pavimento e su palo;
– parcheggio ubicato ad un piano diverso da quello del marciapiede collegato a questo mediante sistemi di rampe o di ascensori a norma;
– percorsi pedonali privi di ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o di elemento sporgenti dai fabbricati fino ad un’altezza di                                mt. 2,10 dal calpestio;    
– scale con andamento regolare ed omogeneo e pendenza costante; rampanti con lo stesso numero di gradini con alzata max. di cm. 16 e pedata antisdrucciolevole minimo di cm. 30, larghezza minima utile di cm. 120 a spigoli arrotondati;   
– parapetti delle scale: altezza minima di cm. 100, inattraversabili da sfera di diametro di cm. 10; 
– corrimano posto a cm. 90 da terra, in corrispondenza delle interruzioni, questo è prolungato di cm. 30 oltre il primo ed ultimo gradino;
– segnale al pavimento di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti, situato ad almeno cm. 30 dal primo ed ultimo gradino che segnali l’inizio e la fine dei rampanti; 
– altezza più alta dei pulsanti dei campanelli cm. 120 da terra;        
– citofono posto a cm.120 da terra;
– altezza degli interruttori tra cm. 75 e cm. 140 da terra;    
– per edifici in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati previsione di almeno un ascensore con cabina avente lunghezza di cm. 130 minimo e larghezza di cm. 95 minimo con porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, avente luce netta di cm. 85 minimo ed antistante piattaforma minima di distribuzione di cm. 150 x 150;      
– per edifici esistenti con non più di tre livelli, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti servo – assistiti per il trasporto verticale di persone quali ad esempio pedane e piattaforme mobili, tali impianti non superano dislivelli superiori a mt. 4 e sono dotati di spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l’utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, protetti dagli agenti atmosferici;
– cambi di direzione dei percorsi pedonali sempre in piano con variazioni di livello e di percorsi segnalate cromaticamente;
– percorsi pedonali dotati di segnaletica e se a bandiera posta a mt. 2,10 minimo da terra;
– targhe, contrassegni, numeri civici facilmente leggibili;
– pavimentazioni all’interno della struttura edilizia antisdrucciolevoli, perfettamente complanari senza variazioni minime di livello quali ad esempio zerbini non incassati o guide in rialzo;
– cassette per la raccolta della corrispondenza, poste ad altezza di cm. 120 dal pavimento;
UNITA’ IMMOBILIARI

Porte:
– di accesso alle unità immobiliari di larghezza utile minima di cm. 90;
– di accesso alle zone soggiorno o pranzo, ad almeno un servizio igienico ed ai relativi percorsi di collegamento di larghezza minima utile di cm. 80;
– spazi antistanti e retrostanti complanari (come da grafici al punto 8.1.1 del D.M. n. 236 del 1989;

– apertura e chiusura di tipo a maniglia;
– altezza delle maniglie dal pavimento tra cm. 85 e cm. 95
(consigliata di cm.90);
– battenti max. di cm. 120;
– vetri ad altezza minima di cm. 40 dal pavimento;
– battenti mobili con pressione di apertura max. kg. 8;

Servizi igienici:
– possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità della tazza w.c. anche senza l’accostamento laterale, al lavabo anche senza l’accostamento frontale da parte di persone su sedia a  ruote;
– spazio di manovra (come dai grafici al punto 8.0.2 del D.M. n.236/89;

percorsi orizzontali e di collegamento tra le zone pranzo o soggiorno, il servizio igienico e l’ingresso delle unità immobiliari (si vedano i disegni
allegati)
– larghezza minima cm. 100;
– allargamenti per rotazione delle carrozzine ogni mt. 10 max. (spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 del D.M. n. 236/89;

Per quanto riguarda elementi non menzionati si precisa che in fase di realizzazione saranno eseguiti secondo le disposizioni e le specifiche adottate ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del decreto ministeriale n. 236 del 1989 e della legge regionale  20 febbraio 1989,n. 6.

                                                                                                            Il tecnico
                                                                                                …………………………….

Eventuali ulteriori descrizioni o precisazioni :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                            Il tecnico
                                                                                                ………………………………
DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’
Al Responsabile del Servizio Tecnico
del comune di ………………………

Il sottoscritto tecnico …………………………………………, con studio in ………………………..
Via ………………………. , n. …….., progettista dell’intervento edilizio sopra indicato;

CERTIFICA

sotto la propria personale responsabilità, che gli elaborati relativi all’intervento medesimo sono conformi alle disposizioni adottate ai sensi della legge 9 gennaio 1989,n. 13, del decreto ministeriale n. 236 del 1989 e della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, ivi comprese le soluzioni alternative descritte nella relazione tecnica qui allegata.

                                                                                                            Il tecnico
                                                                                                 ……………………………..
21.0 – LIVELLI QUALITATIVI RICHIESTI PER DIVERSI TIPI EDILIZI NON RESIDENZIALI: D.M. 236/89 – LIVELLI QUALITATIVI RICHIESTI PER DIVERSI TIPI EDIL.
Destinazioni non
residenziali
Spazi esterni
di pertinenza
Parti comuni
dell’edificio
Unità
immobiliare
Attività sociali
scolastiche, sanitarie,
assistenziali, culturali e
sportive
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
A (art. 3.2.b)
A      (solo per wc; almeno uno per
     ogni livello art. 4.4)

Sedi di aziende non
soggette al collocamento
obbligatorio
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
A (artt. 3.3.c / 4.5)
A settori produttivi
A uffici amministrativi
A 1 wc. per nucleo wc.
A mensa
A spogliatoi
A luoghi ricreativi e servizi di
    pertinenza
Ad (restanti parti)
Sedi di aziende non
soggette al collocamento
obbligatorio
(art. 3.2.a)
A (art, 3.2.b)
A (art. 3.4)
V Ad (tutto)
Sale e luoghi per riunioni
o spettacoli e circoli
privati
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
A (art. 3.4.b)
V A una zona riservata al pubblico
    (2 posti ogni 400 da riservare
     a persone con ridotte capacità
     motorie + spazi da riservare
     per due persone su sedia a
     ruote ogni 400 persone –
     art. 5.2)
A un servizio igienico
A spazi di relazione e servizi
    previsti (biglietteria e
    guardaroba) + (ingresso, atrio,
    bar, telefono, ecc.)
A eventuale palco o palcoscenico
    o camerino spogliatoio, con
    relativo wc. (art. 5.2)
Ad (restanti parti)
sale per ristorazione
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
A (art. 3.4.b)
V A una zona riservata al
    pubblico
A un servizio igienico
A spazi di relazione e servizi
    previsti (biglietteria e
    guardaroba) + (ingresso,
    cassa, telefono, ecc.)
Ad (restanti spazi)
Destinazioni non
residenziali
Spazi esterni
di pertinenza
Parti comuni
dell’edificio
Unità
immobiliare
Sedi di attività
ricettive (alberghi,
pensioni, ecc.)
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
(art. 3.4.c)
A (art. 3.4.c)
V A parti e servizi comuni
A alcune stanze e zone
    all’aperto per soggiorno
    temporaneo (2 stanze ogni
    40 o frazione – art. 5.3)
A almeno 1 wc in vicinanza
    stanze (se già non dotate
    di wc – art. 5,3)
Ad ( restanti spazi)
Sedi di attività
ricettive
(villaggi, turistici, campeggi, ecc,)
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
(art. 3.4.c)
A (art. 3.4.c)
V A attrezzature e servizi
    comuni (art. 5.3)
A 5%  delle  superfici
    destinate a soggiorno
    temporaneo (minimo 2
    unità) (art. 5.3)
Ad ( restanti parti)
Sedi di culto
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
A (art. 3.4.d)
V A una zona sala per funzioni
    religiose (art. 5.4)
Ad (restanti spazi)
Altri locali con
attività aperte al
pubblico
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
A (art. 3.4.e)
V A eventuali spazi di
    relazione
A un servizio igienico con
    U.I. di superficie netta di
    250 mq.
Ad ( restanti spazi)

Luoghi di lavoro con
attività non aperta al
pubblico
(art.  3.2.a)
A (art. 3.2.b)
A (art. 3.4.f)
V
21.1 – LIVELLI QUALITATIVI RICHIESTI PER DIVERSI TIPI EDILIZI RESIDENZIALI   

EDIFICI RESIDENZIALI
Destinazioni
residenziali
Spazi esterni
di pertinenza
(art.3.2.a)
Parti comuni
dell’edificio
(art.3.2.b)
Unità
Immobiliari
Unifamiliari e
plurifamiliari privi di parti comuni (1)

A

(Art. 3.4.g)
Ad
Plurifamiliari
3 livelli
          A
A con deroga
installazione
ascensore
Ad per
istallazione
ascensore
(Art. 5.1)
V A soggiorno o pranzo
A un wc. (2)
A percorsi di collegamento
     soggiorno – wc o pranzo – wc
Ad (restanti unità ambientali)
Plurifamiliari
3 livelli
A A (Art. 5.1)
V A soggiorno o pranzo
A un wc. (2)
A percorsi di collegamento
     soggiorno – wc o pranzo – wc
Ad (restanti unità ambientali)
5% di alloggio di
edilizia
residenziale
sovvenzionata
A A
(art. 3.3)
A
(1) es. case a schiera, alloggi sovrapposti con accessi indipendenti
(2) A con deroga (raggiungimento di tazza e lavabo): vedi punto 8.1.6 ultimi due
        commi.
Legenda:
               A accessibile
             V visitabile
             Ad adattabile

22.0 – CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
                                                                                                      ALLEGATO A

Art. 3 – Criteri generali di progettazione
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

Accessibile
Visitabile
Adattabile

Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni



Unità immobiliari
Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra
Edifici residenziali


Parti comuni



Unità immobiliari
Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra

Parti comuni

Attività sociali (scuole, sanità, cultura, assistenza, sport)
Edifici non residenziali


Collocamento non obbligatorio
Riunione o spettacolo e ristorazione

Collocamento obbligatorio



Collocamento non obbligatorio
Ricettivi e pararicettivi

Collocamento obbligatorio



Culto



Collocamento non obbligatorio
Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie

Collocamento obbligatorio

Collocamento non obbligatorio
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico

Collocamento obbligatorio

Accessibilità: deroga all’installazione dell’ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per  l’accessibilità.

Adattabilità: possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servoscala)


23.0 – PIANO PER L’ELIMINAZIONE delle barriere architettoniche.
23.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.
Le barriere architettoniche più frequenti che il disabile incontra nel suo movimento interno agli edifici, sia pubblici che privati, sono le scale e le porte troppo strette e l’assenza di specifici locali per servizi igienici, opportunamente attrezzati.
Le barriere architettoniche più frequenti che il disabile incontra nel suo movimento fuori casa sono i marciapiedi, l’assenza di specifici spazi per la sosta dei veicoli e l’inadeguatezza dei mezzi di trasporto pubblico.

23.2– DEFINIZIONI.
Con il termine “barriera architettonica” si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici o strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
Con il termine “barriera localizzativa” si intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tale da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
Con il termine “adeguamento” dell’ambiente costruito si intendono gli interventi necessari al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.
Con il termine ”accessibilità” si intende la possibilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie e/o sensoriali, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in sicurezza e autonomia.
Con il termine “visitabilità” di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell’alloggio stesso.
Con il termine “adattabilità” di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l’esecuzione dei lavori di modifica non deve alterare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici.

23.3 – OBIETTIVI.
Sono obiettivi di un Piano per abbattere le barriere architettoniche:
a. la conoscenza mediante censimento delle situazione di fatto degli edifici di proprietà comunale, di altri enti pubblici e di privati di uso pubblico, degli impianti sportivi, giardini e parchi, passerelle, piazze e aree di sosta, con particolare riguardo alle strutture di carattere collettivo – sociale, in riferimento all’aspetto della loro accessibilità e fruizione da parte di tutti i cittadini; la conoscenza delle problematiche relative alla rete stradale per quanto attiene i percorsi pedonali e gli attraversamenti,
b. l’individuazione degli interventi necessari per eliminare tutti quegli impedimenti, comunemente definiti “barriere architettoniche” che sono di ostacolo alla vita di relazione per la generalità dei cittadini e la formulazione di proposte atte a definire i necessari interventi di adeguamento,
c. le valutazioni di massima dei costi per l’esecuzione degli adeguamenti necessari onde formulare un programma di intervento articolato nel tempo secondo priorità e previsioni di spesa da inserire nel bilanci annuali.
Il piano di eliminazione delle b.a. non si deve configurare quale raccolta di progetti esecutivi di adeguamento, bensì quale censimento delle situazioni di fatto corredate da proposte per l’abolizione delle b.a. realizzabili sul territorio comunale a medio termine.
Il piano prevede valutazioni della spesa e indicazioni circa le priorità d’intervento per quanto attiene alle proprietà comunali, mentre si limita ad un rilevamento dello stato di fatto e ad alcune proposte di adeguamento circa l’accessibilità agli immobili o uffici di uso pubblico ma di proprietà privata o di altri enti.

23.4 – EDIFICI, IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI E PARCHI, PASSERELLE, PIAZZE E AREE DI SOSTA.
A) Contenuti e aspetti operativi.
Individuazione dei campi operativi.
Le analisi devono riguardare:
a. gli edifici e i locali pubblici e privati di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità,
b. gli edifici di uso residenziale abitativo di proprietà comunale e di altri enti pubblici
c. le attività commerciali e terziario di prima necessità,
d. le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi,
e. le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza sovracomunale,
f. le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni,
g. i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.
Gli edifici, gli ambienti e le strutture presi in esame si possono configurare in tre distinte categorie:
– di proprietà comunale di uso pubblico
– di proprietà comunale di uso residenziale
– di proprietà privata o di altri enti ad uso pubblico.

Le schede argomento.
Tali schede riguardano le principali indicazioni prescrittive delle norme, le situazioni dello stato di fatto e le proposte di massima da formulare in sede di rilievo, relative a:
– strade, piazze e slarghi,
– parcheggi
– marciapiedi
– attraversamenti regolamentati
– percorsi e accessi
– viali e sentieri
– passerelle
– cancelli
– accessi alle aree attrezzate e ai servizi
-rampe
– scale
– piattaforme di distribuzione 
– ascensori
– corridoi e passaggi
– porte esterne e interne
– locale igienico
– cabine e cabine telefoniche
– citofoni e pulsantiere
– impianti elettrici

Le schede di analisi.
Tali schede si compongono di più schede la cui intestazione riporta il titolo, l’oggetto ed eventuali note.
Le diversità dei casi da trattare comporta l’allestimento di quattro distinte schede di analisi ottenute comprendendo convenientemente le singole schede argomento.
Le quattro schede di analisi riguardano:
A – B  gli edifici (A) e gli impianti sportivi (B)
C         giardini e parchi
D         passerelle pedonali
E         piazze e aree di sosta

Criteri adottati nella compilazione delle schede
Per ogni elemento elencato nelle schede argomento sono stabiliti dei criteri esplicativi

B) Censimento e valutazione economica degli interventi.
Elenco degli edifici considerati.
Si procede innanzitutto al censimento degli edifici pubblici comunali, cioè di quegli edifici di proprietà del comune che comportano accesso di pubblico e di quelli privati o di proprietà di altri enti ma di uso pubblico.
Sulla base delle risultanze emerse dalle schede di rilevamento si individuano le proposte di adeguamento atte a consentire una migliore o definitiva possibilità di accesso e fruizione da parte della generalità dei cittadini, previa definizione di diverse tipologie d’intervento, per ciascuna delle quali è stato calcolato un preventivo di spesa.

Tipologia di intervento.
Gli interventi di maggior entità necessari per l’eliminazione delle b.a., sono da ricondurre ad una serie di “tipologie d’intervento” diversificate a seconda che i lavori da effettuare siano da riferire a :
A esecuzione di spazi di parcheggio per la sosta dei veicoli,
B esecuzione di rampe e scivoli fissi e mobili,
C dotazione di attrezzature per il superamento delle scale,
D esecuzione o modifica di porte esterne o interne,
E esecuzione, installazione o adeguamento di servizi igienici.

Costi unitari di ciascuna tipologia di intervento.
Per ciascuna delle tipologie d’intervento sopra elencate viene calcolato un preventivo di spesa che riguarda il costo degli interventi di maggiore entità.
I prezzi ed i costi delle opere devono essere  quelli realmente praticati sul territorio comunale.
Per gli adeguamenti di entità minore va valutata, volta per volta, la spesa attribuibile ad ogni situazione presa in esame. La spesa per questi interventi va riportata in forma complessiva nel successivo preventivo globale.
L’incidenza degli interventi minori sul costo complessivo risulta certamente rilevante in quanto, generalmente, numerosi sono gli interventi necessari di modesto adeguamento.
E’ da tenere altresì in conto che le valutazioni espresse singolarmente per gli interventi di minore entità e che il Piano riassume globalmente, hanno validità e rispondenza solo se eseguiti non isolatamente; in caso contrario i costi risulterebbero notevolmente maggiori, tanto più che nei piccoli interventi si richiedono prestazioni di maestranze di varie specializzazioni.

La spesa.
Il preventivo della spesa si riferisce ai soli edifici, strutture e spazi di proprietà comunale; per tutte le altre situazioni prese in esame, la spesa non compare all’interno del Piano e dovrà essere necessariamente assunta dai singoli privati o enti proprietari.
Nell’importo della spesa rientrano anche opere necessarie come, ad esempio, il costo per l’adeguamento o rinnovamento di ascensori esistenti in edifici residenziali di cui il comune possiede una porzione.
In sede di attuazione si dovrà valutare l’effettiva convenienza degli interventi proposti anche ad eventuale modifica delle indicazioni orientative formulate nelle singole schede del Piano.

23.5 – STRADE COMUNALI.
E’ opportuno trattare l’argomento delle strade comunali come capitolo a se stante nel Piano.
L’orientamento seguito da parte delle A.C. per l’adeguamento delle strade si è concretato con interventi limitati spesso alla messa in opera di manufatti prefabbricati di scivoli nei marciapiedi.
Queste soluzioni, non supportate da progettazioni più complessive di sistemazione dei percorsi pedonali, con particolare attenzione agli attraversamenti e ai punti di conflitto, hanno dato  esito spesso non rispondente alle necessità e non conforme alle prescrizioni che si sono susseguite.
Da questo discende la necessità che ogni studio di adeguamento interessi ampi ambiti urbani e, in sede progettuale, ogni singola strada venga presa in considerazione in base alle proprie caratteristiche e collocazione.
Nella fase di studio del Piano generale, risulta utile dettare norme di carattere orientativo da valere per le future progettazioni esecutive degli interventi da realizzare.
Anche per questo elemento da includere nel Piano si rende necessario stabilire preliminarmente i criteri per l’adeguamento e le relative spese.

23.6 – FORMAZIONE DEL PIANO
Priorità.
Il Piano provvede a determinare i criteri di priorità di ordine eminentemente tecnico da adottare nell’esecuzione delle opere necessarie per l’abbattimento delle b.a.
Detti criteri dovranno trovare corrispondenza nelle determinazioni politiche, amministrative ed economiche da assumersi da parte dell’A.C.
Si espongono, di seguito, gli elementi di cui si devono stabilire i criteri tecnici da adottare nella determinazione delle priorità d’intervento:
– fruibilità multipla
– fruibilità multipla interna
– fruibilità totale
Il ruolo dell’ufficio tecnico comunale.
Alla realizzazione del Piano, è chiamato soprattutto l’UTC nella sua funzione di organo promotore e coordinatore dei progetti e delle opere da eseguire.
In questa fase dovranno essere impartite modalità e criteri tendenti a rendere conformi ed omogenei le soluzioni progettuali e/o realizzative.
L’UTC è pure chiamato a svolgere opera di orientamento nei confronti della cittadinanza e, soprattutto, del progettisti ai quali è demandata la concreto applicazione della normativa che regola la materia.

23.7 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE.
Scheda operativa.
1.0  Pianificazione e programmazione
1.1  Censimento e relazione in accompagnamento
1.2 Formazione del Piano ed individuazione delle priorità e dei relativi costi
1.3 Deliberazione di approvazione del Piano e della programmazione operativa e finanziaria.
2.0  Progettazione degli interventi
2.1 Incarico all’Ufficio tecnico o a liberi professionisti
2.2 Presentazione dei progetti e conclusione dell’istruttoria tecnica con i necessari NO
2.3 Approvazione del Piano finanziario dell’intervento e del progetto
3.0  Richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti
3.1 Istanza da presentarsi alla Cassa Depositi e Prestiti entri il 31 marzo, per ottenere l’ammissione a mutui a carico dello Stato di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67 e, per quanto non ammissibile ai benefici predetti, con mutuo ordinario richiesto contestualmente alla stessa Cassa,
3.2 Dichiarazione a corredo dell’istanza alla Cassa DD.PP.,
3.3 Certificazione relativa alla capacità d’indebitamento a corredo dell’istanza,
3.4 Adesione di massima da parte della Cassa DD.PP. con la specificazione delle condizioni di concessione e dei documenti da produrre per il perfezionamento del mutuo.
4.0  Perfezionamento del mutuo
5.0  Appalto dei lavori.

24.0  SCHEMA SINTETICO CHE ILLUSTRA I CASI IN CUI VI E’ O MENO L’OBBLIGO DI INSTALLARE L’ASCENSORE.

25.0 PRINCIPALE NORMATIVA IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” (coordinata con le modifiche apportate dalla legge 27.02.1989, n. 62).
2. legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, recante “norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione“.
3. decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236, recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche ”.
4. legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“.
5. decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, che ha emanato il           “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici , spazi e servizi pubblici“.

25.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEI RISPETTIVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI
1. edifici privati. Costruzione e ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata.
2. tutti gli edifici, gli ambienti, e le strutture private o pubbliche anche temporanee, che prevedono il passaggio e la permanenza di persone:
a. edifici e locali pubblici e di uso pubblico, compresi gli esercizi di ospitalità,
b. edifici residenziali abitabili,
c. attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e del settore terziario,
d. aree e percorsi pedonali urbani, parcheggi,
e. mezzi di trasporto,
f. strutture e impianti per i mezzi di trasporto,
g. strutture e impianti di servizio pubblico, interni o esterni alle costruzioni
h. segnali ottici, acustici e tattili.
Costruzioni nuove nonché restauro o risanamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbana e parzialmente manutenzione straordinaria. Le specifiche dell’allegato non si applicano alle case unifamiliari o con non più di quattro alloggi.
1. edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici privati residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, nonché quelli di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata. Spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui sopra.
2. edifici destinati alle attività sportive, turistiche e ricreative. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico. Mobilità e trasporti collettivi.
3. edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, anche a carattere temporaneo, e a quelli esistenti da sottoporre a ristrutturazione. Edifici, spazi pubblici sottoposti a qualunque intervento edilizio che limiti l’accessibilità e la visitabilità, nonché agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione d’uso per finalità di uso pubblico.

26.0 – ABITAZIONE UNIFAMILIARE
la legge nazionale n. 13 del 1989 nulla dispone in ordine agli edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni.
Le disposizioni dell’allegato alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.
Negli edifici residenziali unifamiliari e in quelli plurifamiliari privi di parti comuni è sufficiente infatti che sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità.
I criteri di progettazione dell’adattabilità sono prescritti:
a. per gli interventi di nuova edificazione, dall’articolo 6.1 del d.m. 236/89,
b. per gli interventi di ristrutturazione, dall’articolo 6.2. del d.m. citato.
L’osservanza del requisito deve essere dimostrata corredando l’istanza di permesso di costruire, ovvero della Dia sostitutiva del p.d.c.. degli elaborati tecnici prescritti dagli articoli 10.1. e 10.2 del ripetuto d.m. 236 del 1989.

27.0 RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI PROGETTAZIONE
1.0  Agibilità
articolo 11.1 e 11.2  d.m. 236; articolo 24.4 e 24.7 legge 104/92
1.0  Accessibilità
articolo 1.2 legge 13/89, articolo 2.1, lettera G) d.m. 236/89; soglie minime dell’accessibilità: articolo 3.2, articolo  3.3, articolo 4 d.m. 236 del 1989, distinto:
1. alle unità ambientale e alle loro componenti
2. agli spazi esterni
3. alle strutture sociali
4. alle sedi di aziende con collocamento obbligatorio
5. alla normativa antincendio
2.0  Adattabilità
articolo 1.2 legge 13/89;
articolo 14.3 L.R. 6/89 e articolo  2.1, lettera  L) d.m. 236
articolo 14.3 legge regionale 6/89 e art. 14.4 e 14.5
articolo 3.1 e articolo 3.5 d.m.  236
articolo 6 d.m. 236, con riferimento:
1. agli interventi di nuova edificazione
2. agli interventi di ristrutturazione
3.0  Visitabilità
articolo 14.2 L.R. 6/89; articolo 2.1, lettera H) d.m. 236
articolo 5 d.m. 236, con riferimento:
– alla residenza
– alle sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
– alle strutture ricettive
– ai luoghi per il culto
– agli altri luoghi aperti al pubblico
articolo 3.1 e 3.4 d.m. 236
articolo 14, commi 5 e 6 legge regionale 6/89
4.0   Adeguamento
articolo 2.1, lettera M) d.m. 236; articolo 1, commi 4 e 5 d.P.R. 503/96
5.0   Ascensore
articolo 5.3.3 Allegato tecnico L.R. 6/89; articolo 15 d.P.R. 503
art. 4.1.12. e 8.1.12 d.m. 236
6.0   Autorimesse
articolo 4.1.14 e 8.1.14 d.m. 236
Barriere architettoniche: articolo 3.1 L.R. 6/89; articolo 2.1, lettera A) d.m. 236; articolo 1, comma 2 d.P.R. 503/96
Barriera localizzativa: articolo 3.2 L.R. 6/89
7.0 Circolazione e sosta veicoli al servizio di persone disabili
articolo 11 d.P.R. 503/96
8.0 Contrassegni
articolo 2 d.P.R. 503/96
9.0 Corrimano
articolo 8.0.1 d.m. 236; articolo 5.3.1 L.R. 6/89 (scale)
10.0 Deroghe all’allegato tecnico regionale: generalità
articolo 20.1 L.R.6/89
10.1  Deroga allegato regionale: nei luoghi di produzione
articolo 20.2 L.R. 6/89
10.2 Deroga d.m. 236
articolo 7, commi 4 e 5
10.3 Deroghe e soluzioni alternative
art. 19 d.P.R. 503/95; articolo 7.2 d.m. 236
10.4  Deroghe norme antisismiche
art. 6.1 legge 13/89
10.5 Deroghe norme prevenz. Infortuni
art. 6.1 legge 13/89
11.0  Deroghe norme regolamento edil.
art. 3.1 legge 13/89
12.0  Edifici in genere
articolo 2.1, lettera D) d.m. 236
13.0  Edifici pubblici
articolo 5.1 e 5.2 legge regionale 6/89
14.0  Edifici privati aperti al pubblico
articolo 24.2. legge 104/02
15.0  Edifici privati aperti al pubblico
art. 24.2 legge 104/92
presenza vincoli
art. 19, comma 3, d.P.R. 503/96
16.0  Edificio residenziale plurifamiliare
articolo 14.6 legge regionale 6/89
articolo 3.4, lettera G) d.m. 236
17.0  Innovazioni nei condomini
articolo 2.1 e 2.2 legge 13/89
18.0  legge regionale
campo di applicazione
articolo 5.1
finalità
articolo 1
obiettivi
articolo 2
19.0 Luoghi di lavoro, produzione
articolo 3.4, lettera F) d.m. 236; Allegato L.R.
20.0  Manutenzione straordinaria
articolo 13.2 legge regionale 6/89
21.0  Marciapiede
articolo 5 d.P.R. 503
articolo 4.2.2 e 8.2.2 d.m. 236
22.0  Modalità di misura delle soluzioni tecniche
articolo 8 d.m. 236 
23.0  Norme generali degli edifici
articolo 13 d.P.R. 503/96
 24.0  Oneri di urbanizzazione
articolo 15 L.R. 6/89; articolo 24.8 legge 104/92
 25.0  Opere interne
Articolo 24, comma 3, legge 104/92  
 26.0  Parapetti o corrimano
articolo 8.0.1 d.m. 236/89
articolo 5.3.1 L.R. 6/89 (scale)
 27.0  Parcheggio
articolo 2.2. Allegato tecnico; articolo 4.2.3. e 8.2.3 d.m. 236 articolo 10 d.P.R. 503/96
 28.0  Parti comuni degli edifici
articolo 2.1, lettera E) d.m. 236/89
 29.0  Pavimentazioni antisdruciolevoli
articolo 8.2.2 d.m. 236; art. 2.1.4 Allegato tecnico L.R. 6/89
 30.0  Persone handicappate, portatori di handicap
articolo 3.1 d.m. 236
 31.0  PRG (variante)
articolo 10.6 legge 104/92
 32.0  Porta, porta finestra
articolo 8.0.1 d.m. 236
 33.0  Rampa (pendenze)
articolo 5.3.2 Allegato tecnico L.R. 6/89 articolo 4.1.10; 4.1.11; 8.1.10; 8.1.11 d.m. 236/89 articolo 7 d.P.R. 503/96
 34.0  Rampa ( lunghezza )
articolo 8.0.1 d.m. 236; articolo 5.3.2 Allegato tecnico L.R. 6/89 articolo 4.1.10; 4.1.11; 8.1.10; 8.1.11 d.m. 236/89 articolo 7 d.P.R. 503/96
 35.0  Regolamento Edilizio
articolo 12.2 L.R. 6/89; articolo 24.11 legge 104/92
 36.0  Restauro, risanamento conservativo
articolo 13.1 L.R. 6/89
 37.0  Ristrutturazione edilizia
articolo 1.1 legge 13/89; articolo 13.1 L.R. 6/89 articolo  7.5 d.m. 236; articolo 1, co. 3 d.P.R. 503/96
 38.0  Ristrutturazione urbanistica
articolo 13 L.R. 6/89
 39.0  Sanzioni
articolo 24.1 L.R. 6/89; articolo 23.5 e 24.7 legge 104/92
 40.0  Scala
articolo 4.1.10 e 8.1.10 L.R. 6/89; articolo 7 d.P.R. 503/96
 41.0  Servizi igienici pubblici
articolo 8 d.P.R. 503
 42.0  Segnaletica
articolo 17 d.P.R. 503/96
 43.0  Servoscala (piattaforma elevatrice)
articolo 8.1.13 d.m. 236; vedere anche articolo 5.3.4 Allegato tecnico L.R. 6/89, articolo 4.1.13 d.m. 236/89 articolo 15 d.P.R. 503/96
 44.0  Spazi esterni di pertinenza dell’edificio
articolo 16 d.P.R. 503/96
 45.0  Spazi di relazione
articolo 2.1, lettera H) d.m. 236/89; vedere anche articolo 6.1.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 Allegato L.R. 6/89
 46.0  Spazi esterni
articolo 2.1, lettera H) d.m. 236
criteri di progettazione:
artt. 4.2.1 (percorsi), 4.2.2 (pavimentazioni). 4.2.3 (parcheggi); 4.3 (segnaletica) d.m. 236 del 1989, artt. 2.1.1 (percorsi pedonali), 2.1.2 (rampe), 2.1.3 (attraversamenti stradali), 2.2, (parcheggi), 2.1.4 (pavimentazioni) Allegato tecnico L.R. 6/89.
 47.0  Spazi pedonali
articolo 4 d.P.R. 503/96 articolo 4.2.1; 4.2.2 e 8.2.1; 8.2.2 d.m. 236
 48.0  Struttura ricettiva
articolo 5.3 d.m. 236, art. 23.5 legge 104/92 e Allegato tecnico L.R. 6/89
 49.0  Struttura sportiva
articolo 4.4. d.m. 236, articolo 23 legge 104/92, articoli 6.2 e 6.3 Allegato tecnico L.R. 6/89
 50.0  Unità ambientale: spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento    
          di attività compatibili tra loro
articolo 2, lettera B) d.m. 236/89
 51.0  Unità immobiliare
articolo 2.1, lettera C) d.m. 236, articolo 3.4 (visitabilità), articolo 3.5 (adattabilità)
 52.0  Unità immobiliare sede di attività aperte al pubblico
articolo 3.4, lettera E) d.m. 236 del 1989
 53.0  Unità immobiliare sede di attività ricettive
articolo 3.4, lettera C) d.m. 236 articolo 5 per visitabilità 
 54.0  Unità immobiliari sede di culto
 articolo 3.4, lettera D) d.m. 236 articolo 5.4, d.m. 236 articolo 4.1 , 4.2. e 4.3 stesso d.m. 236
 55.0  Unità immobiliare sede di riunioni e spettacoli
articolo 3.4, lettera D) d.m. 236 articolo 6.3 L.R. 6/89 articolo 5.2 d.m. 236
 56.0  Variante in corso d’opera
articolo 24.3 legge 104/92
 57.0  Verifiche delle opere
articolo 21 legge 104/92
28.0 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI.
Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 13/89 regolano la materia dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche specificatamente agli edifici privati e agli edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza degli handicappati.
Gli interventi devono soddisfare i requisiti che siano quelli di essere finalizzati all’abbattimento delle b.a.
In contributi sono erogati per le opere dirette a consentire una migliore utilizzazione degli edifici privati e delle loro parti.
Requisiti:
– Opere in immobili privati già esistenti ove vivano portatori di handicap (requisito soggettivo),
– Edifici dove il portatore di handicap ha la residenza (requisito oggettivo).

28.1 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER I CONTRIBUTI:
a) certificato medico in carta libera attestante l’handicap,
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, dalla quale risulti l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso,
c) qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione, deve allegare la certificazione rilasciata dall’Asl competente (in originale o copia conforme all’originale),
d) il preventivo delle spese da sostenere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Si rileva, infine, che i documenti sopra indicati devono essere completi ed allegati contestualmente alla domanda, al fine dell’inserimento nella graduatoria, per l’ottenimento dei contributi.

28.2 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO.
L’articolo 9, comma 2, della legge 13/89, stabilisce che l’entità del contributo concedibile, va determinata nel seguente modo:
– Per costi fino a 2.582,28 euro il contributo è concesso in misura pari alla spesa;
– Per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 euro, il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo di 5.164,57 euro;
– Per costi da 12.911,42 euro a 51.645,69 euro, si aumenta l’erogazione di un ulteriore 5% fino ad un massimo di 7.101,28 euro;
– Tutte le somme che esulano i 51.645,69 euro, sono a totale carico di chi effettua le opere di abbattimento delle barriere architettoniche.
La domanda, una volta approvata dal comune e dalla Regione, conserva la sua efficacia fino al momento dell’avvenuta erogazione del relativo contributo, pertanto, non deve essere reiterata dal soggetto richiedente.

28.3 COMPITI DEL COMUNE.
L’amministrazione comunale che riceve la domanda effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità delle stessa subordinata alla presenza di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, all’inesistenza dell’opera alla data di presentazione della domanda, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare; provvede infine a comunicare ai soggetti interessati, in base alla legge 241/90 , il nominativo del responsabile del procedimento, qualora non sia stato fatto all’atto della presentazione della domanda.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, che provvede a comunicare al Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale (ex Genio Civile) competente per territorio. Il comune provvede inoltre a formulare l’elenco che deve essere pubblicato mediante affissione all’Albo comunale.
La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei LL.PP. per l’erogazione del fondo.
Le regioni ripartiscono, quando hanno ricevuto il fondo, le somme assegnate ai comuni richiedenti ed i rispettivi sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati.
Nell’assegnazione si deve dare la precedenza assoluta agli handicappati riconosciuti invalidi totali, con difficoltà di deambulazione dalle competenti ASL, criterio subordinato è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità; esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo.
Per l’eventuale soddisfazione nell’anno successivo, qualora si verifiche nel frattempo un aumento dei costi di realizzazione dell’opera il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista, ad integrazione della domanda già formulata.
La concreta  erogazione del contributo deve avvenire dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente quietanziate; il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione delle fatture.
Entro 15 giorni il comune, accertato l’effettivo compimento dell’opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all’erogazione, dandone comunicazione al richiedente e/o all’avente diritto.
Se la spesa effettivamente sostenuta, è inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l’entità del contributo, lo stesso è ridotto tenendo conto della minore spesa.
Qualora, per una qualsiasi causa, il richiedente rinunci al contributo, ovvero perda il diritto al suo ottenimento, la relativa somma deve essere restituita dal comune alla regione, che provvede a rassegnarla alle domande ammesse in ordine di graduatoria regionale.
Raccomandazioni importanti
Prima di eseguire le opere:
– Presentare la domanda di contributo presso il Comune di Vestone verificare se le opere da realizzare rientrano nella manutenzione ordinaria; in tal ipotesi le stesse si possono eseguire senza alcuna autorizzazione;
– Si raccomanda ai comuni, all’atto del ricevimento delle domande, di informare i cittadini che l’insufficiente finanziamento effettivo della legge, comporta l’impossibilità del rispetto dei tempi previsti dalla legge stessa nell’erogazione dei contributi a favore degli aventi diritto,
– I sindaci ricevute le domande, provvedono entro i successivi 30 giorni (non oltre il 31 marzo di ogni anno), a formare l’elenco delle domande e poi ad inoltrarlo al Servizio dell’ex Genio Civile, competente per territorio
Norme e procedure edilizie da rispettare.
Se lo opere da realizzare non rientrano nella manutenzione ordinaria occorre:
– Presentare una Dia  ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 22 del 1999 oppure, ai sensi dell’articolo 22 del d.P.R. n. 380/01 se trattasi di opere interne (ex articolo 26 legge n. 47/85), sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione;
– Presentare un progetto per le opere soggette a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 380/01 ovvero Dia sostitutiva ai sensi dell’articolo 22 dello stesso decreto;
– Verificare inoltre di eseguire le opere, se sul fabbricato esiste un vincolo. In caso affermativo è necessario chiedere il nulla osta dell’ente preposto al controllo del vincolo stesso.

Modello 1
DOMANDA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 13/1989
(Circ. n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989)
(in bollo)

AL SINDACO DEL COMUNE DI …………………….

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il superamento  e  l’eliminazione
               delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della L. 9 gennaio
               1989, n° 13.

                Il sottoscritto ……….nato a ………… il …………….. abitante (1) in qualità di
□   proprietario
□   conduttore
□   altro (2)
nell’immobile di proprietà di …………………………………………………… sito in ……………………C.A.P. ………… Via/piazza ………………………… n° civico ……… piano ……………. int. ……..  tel. ………………., quale
□   portatore di handicap
□   esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap

CHIEDE
il contributo (3) previsto dall’art. 9 della legge in oggetto, prevedendo una spesa di € …………….. per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) (4),  da realizzarsi nell’immobile sopra indicato, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:
A  – di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare :
1. rampa di accesso;
2. servo scala;
3. piattaforma o elevatore;
– installazione;
4. ascensore;
–   adeguamento
5.  ampliamento porte ingresso;
6.  adeguamento percorsi orizzontali condominali;
7. installazione dispositivi di segnalazione per  favorire  la  mobilità  dei       non vedenti all’interno degli edifici;
8.  installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
9.   acquisto bene mobile non elettrico idoneo raggiungimento del medesimo
fine, essendo l’opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;
10. altro (5) ……………………………………………………………………..

B –  di fruibilità e visitabilità dell’alloggio:
1. adeguamento spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
2. adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio;
3. altro (5) ……………………………………………………………………..

DICHIARA
che avente diritto (6) al contributo, in quanto onerato della spesa, è : il sottoscritto richiedente
…….l   sig. ……………………………………………….., in qualità di :
□  esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap;
□  avente a carico il soggetto portatore di handicap;
□  unico proprietario;
□  amministratore del condominio;
□  responsabile del centro o istituto ex art. 2 L. 27 febbraio 1989, n. 62.

ALLEGA

Alla presente domanda:
□   certificato medico in carta libera attestante l’handicap;
□   dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
□ certificato A.S.L. (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione, ovvero si riserva di presentarlo entro il (7) ……………….

…………. lì ………………………

                                                                               IL RICHIEDENTE
                                                                   …………………………..

                                                       L’AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO
                                                                              Per conferma ed adesione

                                                        ………………………………….

Note
(1) Si deve indicare l’effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua residenza  anagrafica.
(2) Barrare se si abita l’immobile titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es.: convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).
(3) Il contributo :
– per costi fino a 5 milioni è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
– per costi da 5 a 25 milioni è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es: per una spesa di 15 milioni, il contributo è pari a 5 milioni più il 25% di 10 milioni, cioè è di 7 milioni e mezzo);
– per costi da 25 a 100 milioni è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di 80 milioni il contributo è pari a 5 milioni più il 25% di 20 milioni, più il 5% di 55 milioni cioè è di 5+5+2.75 ovvero ammonta a 12 milioni e 750 mila lire).
(4) Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es.:funzione di accesso all’immobile; funzione di visitabilità dell’alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un’unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.
Parimenti, qualora di un’opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso.
Se invece le opere riguardano l’abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: installazione ascensore; B. funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l’istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo.
Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della L. n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo   per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l’importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
(5) Specificare l’opera da realizzare.
(6) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.
(7) Il termine per la presentazione della domanda e della integrazione della documentazione è fissato per il 1989 al 31 luglio e per gli anni successivi al 1° marzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 d.P.R.  445/2000

Il/la sottoscritta . . . . . . nato/a . . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . residente in via. . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dal d.P.R.  445/2000

dichiaro

il sottoscritto portatore di handicap / tutore esercente la potestà dei genitori nei confronti del portatore di handicap, dichiara: (1)

– che nell’immobile da lui abitato esistono le seguenti barriere architettoniche . .. . . . . . . . .
– che comportano al portatore di handicap, le seguenti difficoltà di . . . . . . . . . . .
– che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la /le seguenti opere . . . . . . . . . . .
– che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione;
– che per la realizzazione di tali opere gli è stato concesso (o non gli è stato concesso)altro contributo il cui importo, cumulato a quello richiesto ai sensi della legge n.13/89, non supera la spesa preventivata.

                                                                                     IL DICHIARANTE
                                                                         ……………………………………………….

La predetta dichiarazione da me ricevuta in base a quanto disposto dall’art. 47 del d.P.R. 445/2000, è rilasciata in carta libera per uso amministrativo e ne confermo la firma del dichiarante apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 21 della succitato d.P.R. 445/00.

………………… lì ………………………                                         Per il Sindaco
                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                ……………………………………………………………….

1)   Si deve trattare di interventi in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 13/1989 (26 gennaio  1989)


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