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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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01.04.2022 - lavoro

CNCE – CONTRIBUZIONE VERSO LE CASSE EDILI – TRATTAMENTO FISCALE – NUOVI INDIRIZZI – SUPERAMENTO DELL’ACCORDO 27 GENNAIO 2022

 

Con comunicazione n. 775/2021, CNCE ha diffuso nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali della contribuzione contrattualmente dovuta verso le Casse edili, con cui ha ritenuto di superare le indicazioni precedenti, diffuse negli anni scorsi.

In base a queste ultime, le imprese hanno considerato la predetta contribuzione quale elemento concorrente, sotto il profilo fiscale, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, alla luce di quanto diffuso dall’Amministrazione Finanziaria rispettivamente nelle circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55.

Le nuove linee di indirizzo prendono, invece, le mosse dall’interpretazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2020, n. 54/E, allegata alla presente nota, dalla quale, ad avviso di CNCE, si ricava il principio – diverso, come detto, da quello fin qui seguito – secondo cui non è possibile riscontrare una componente reddituale, in capo al dipendente, nella contribuzione dovuta dall’impresa alla Cassa Edile, mancando un collegamento diretto tra quanto versato dal datore e la posizione del singolo lavoratore.

Di conseguenza, CNCE è arrivata alla conclusione per la quale la contribuzione di cui trattasi non deve essere soggetta ad imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che, come detto, non è finalizzata a costituire reddito in capo al lavoratore interessato.

Stante la delicatezza della materia, ANCE Brescia ha richiesto e svolto ulteriori approfondimenti, confrontandosi specificamente con la CNCE: al termine dei colloqui e degli incontri tenutisi, quest’ultima ha confermato la sua posizione.

Le suddette nuove indicazioni riguardano di certo l’intero periodo d’imposta in corso: pertanto, le imprese che avessero operato nei primi mesi dell’anno seguendo le precedenti indicazioni sono tenute a effettuare, in occasione del conguaglio di fine d’anno o di fine rapporto, le operazioni di ricalcolo delle ritenute a credito del lavoratore.

In esito dei sopra citati approfondimenti, sono, quindi, da considerarsi superate le indicazioni di cui all’accordo siglato il 27 gennaio scorso, con cui era stato definito l’imponibile fiscale a valere per il 2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 4/2022 del 29/1/2022).

ALLEGATO:

Contribuzione CNCE – Allegato

 


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