RINUNCE E TRANSAZIONI – NON IMPUGNBILITA’ SE SOTTOSCRITTE NELLE SEDI PROTETTE – IN PARTICOLARE I REQUISITI DELLA SEDE SINDACALE – IMPORTANZA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – PREVISIONE DA PARTE DEL CCPL 30 NOVEMBRE 2022 PER LA PROVINCIA DI BRESCIA – CASSAZIONE 8 APRILE 2025, N. 9286
Già nella Newsletter Ance Brescia n. 17/2024 del 13 maggio 2024 abbiamo segnalato il crescente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale in base al quale per “transazione in sede sindacale” si deve intendere non solo l’accordo raggiunto con l’assistenza fattiva del sindacalista di fiducia del lavoratore ma anche la transazione sottoscritta in una sede “fisica”, ossia in un “luogo”, che garantisca “la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.
Tale orientamento è stato rinforzato e confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione 8 aprile 2025, n. 9286, con cui la Corte, a fronte di un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto presso la sede aziendale (come nel caso oggetto dell’ordinanza n. 10065/2024, commentata nella citata Newsletter associativa), ha affermato che “la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
L’ordinanza precisa, inoltre, che “modalità quali quelle seguite nel caso in esame (sottoscrizione dal datore di lavoro e dal lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società) non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate [n.d.r.: sede giudiziale, Commissioni di conciliazione presso l’ITL, sedi sindacali ex art. 411 co. 3 c.p.c., commissioni di conciliazione e arbitrato ex articoli 412-ter e 412-quater c.p.c.], dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti.”
Al riguardo, pur non condividendo la linea interpretativa, autorevole ma troppo formalistica, evidenziamo come non pare messa in dubbio la validità delle conciliazioni o delle transazioni avvenute presso le sedi delle associazioni datoriali come Ance Brescia che, in effetti, sono e restano delle “sedi sindacali”. Ciò tanto più se, con accordi sindacali, sono state istituite specifiche Commissioni di conciliazione ex art. 412 ter c.p.c., , come ha fatto la contrattazione collettiva bresciana, già nel rinnovo 2017 del CCPL per la Provincia di Brescia, con una disciplina ulteriormente rinforzata nel CCPL 30 novembre 2022.
Per completezza, ricordiamo come tali accordi abbiano portato alla creazione di una Commissione di conciliazione, fisicamente ospitata presso gli uffici del Collegio Costruttori, per consentire alle imprese di avere una sede ove sottoscrivere accordi individuali con dipendenti o ex dipendenti in modo rispettoso delle garanzie richieste dalle norme di legge, al di là delle posizioni giurisprudenziali sopra rappresentate.
A fronte di tali posizioni, sempre più frequenti e consolidate, rinnoviamo l’invito alle imprese perché contattino il Servizio Sindacale di Ance Brescia per la necessaria assistenza nella costruzione, nella stesura e nella firma di accordi che prevengano o chiudano eventuali controversie individuali (o anche plurime) nelle forme prescritte dalla normativa lavoristica e interpretata in modo così stringente dalla più recente giurisprudenza, anche di legittimità.
Ricordiamo, da ultimo, che gli accordi firmati senza i requisiti di cui sopra, tra cui nella visione formalistica proposta dalla Cassazione il luogo in cui avviene la sottoscrizione del testo acquista valenza fondamentale, sono impugnabili da parte del lavoratore, pur firmatario degli stessi, con tutte le conseguenze che si scaricano sul datore di lavoro, in una simile situazione, assolutamente da evitare.
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