CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 – 2026 – DEFINITI LE MODALITÀ DI ADESIONE E I CRITERI DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA
Dopo la pubblicazione – lo scorso 9 aprile – del nuovo Modello di adesione, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e le relative modalità di adesione o revoca dell’adesione stessa.
È questo il contenuto del provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
A distanza di qualche giorno, è stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il DM 28 aprile 2025 che definisce la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula la proposta di concordato preventivo biennale ai singoli contribuenti.
Si ricorda che il concordato preventivo – introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e in parte successivamente modificato dal D.Lgs. n. 108/2024 – è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d’impresa imponibile ai fini IRES ed IRAP, valida per due annualità.
A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l’IRAP vengono versate, per due anni, sulla base di un reddito predefinito.
Ciò premesso, si riepilogano nel dettaglio i contenuti dei due provvedimenti attuativi.
Criteri di elaborazione della proposta
L’art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che la proposta di concordato sia elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una metodologia approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.
Ora, i criteri fissati dal DM 28 aprile 2025 sono analoghi a quelli definiti per il concordato preventivo relativo al precedente biennio 2024-2025 dal DM 14 giugno 2024.
In sostanza, la proposta di reddito e del valore della produzione netta è elaborata utilizzando sia i dati dichiarati dal contribuente sia le informazioni correlate all’applicazione degli ISA.
Così, partendo dal reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, il decreto prevede i seguenti passaggi:
– la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA;
– la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
– il confronto con valori di riferimento settoriali;
– il criterio di formulazione della base imponibile IRAP;
– la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Sulla base di tali criteri saranno così individuati i redditi e il valore della produzione netta rilevanti ai fini della proposta di concordato preventivo biennale.
In analogia con il biennio precedente, inoltre, il decreto conferma le stesse circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.
A tal proposito, infatti, l’art.19, co.2, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede un’ipotesi particolare di cessazione degli effetti del concordato, a favore dei contraenti che, nel biennio oggetto dello stesso, si trovino a conseguire un reddito d’impresa imponibile inferiore a quello concordato, per effetto di eventi particolari.
Si tratta di:
– eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
– liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
– cessione in affitto dell’unica azienda;
– sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Come per il biennio precedente, poi, viene confermata la possibilità di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 in presenza delle circostanze eccezionali verificatesi nel medesimo periodo d’imposta e, comunque, in data antecedente all’adesione al concordato.
Si prevede, in pratica, una riduzione:
– del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
– del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
– del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Modalità di adesione al concordato preventivo biennale
Il provvedimento n. 195422 dell’Agenzia delle Entrate definisce, invece, le modalità di adesione al concordato preventivo biennale e, quindi, di invio dello specifico Modello.
La principale novità – rispetto alle modalità operative in essere per il biennio precedente – è che la sua trasmissione potrà avvenire anche autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi.
Mentre per il biennio precedente, difatti, la comunicazione costituiva parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi, ora il contribuire può scegliere se:
– inviare il Modello congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi 2025;
– inviare il Modello in modo autonomo, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI.
Al proposito, si ricorda che la dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2024 potrà essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025 mentre il termine rilevante ai fini dell’adesione al concordato è il 31 luglio 2025 (ma potrebbe essere prorogato al 30 settembre, come previsto dal decreto legislativo correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri).
Dunque, qualora il contribuente voglia comunicare l’adesione congiuntamente alla dichiarazione dei redditi 2025 e al modello Isa, dovrà ricordare di “anticipare” i tempi della presentazione della dichiarazione.
In caso, invece, di trasmissione in via autonoma, sarà necessario indicare il codice “1 – Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” all’interno del frontespizio dei modelli REDDITI.
Il Provvedimento introduce, poi, la possibilità di revocare la precedente adesione al concordato, entro gli stessi termini in vigore per l’adesione.
A livello operativo, ai fini della revoca, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello, necessariamente in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025, e indicando nella casella “Comunicazione CPB” il codice “2 – Revoca”.
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