ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E NATURA NON IMPUGNABILE DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(TAR Lazio, Sentenza 17 giugno 2025, n. 11824)
Il caso in esame riguarda un articolato ricorso presentato da un OE escluso da una procedura aperta finalizzata alla concessione quindicennale per la gestione di un impianto sportivo, per inidoneità del piano economico-finanziario presentato. L’impugnazione mirava a contestare sia la legittimità dell’esclusione sia la regolarità della proposta di aggiudicazione nei confronti di altro concorrente.
A rilevare nella decisione del TAR è l’art. 17 del d.Lgs. n. 36/2023, che regola l’aggiudicazione delle procedure di gara e disciplina in modo chiaro la distinzione tra proposta e provvedimento di aggiudicazione. In particolare:
- la Commissione o altro organo tecnico predispone una proposta motivata;
- la decisione finale spetta all’organo competente, che deve verificarne la legittimità e la convenienza per l’interesse pubblico;
- l’aggiudicazione è immediatamente efficace, superando la distinzione – a tratti ambigua – tra “provvisoria” e “definitiva” della normativa previgente.
Tale assetto evidenzia come la funzione della Commissione sia di natura istruttoria, mentre il potere decisionale spetta all’amministrazione, nella persona del RUP o di altro soggetto designato ai sensi del regolamento.
Muovendo da tali premesse, il TAR ha ribadito che l’aggiudicazione provvisoria, di cui all’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, costituisce un atto meramente endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva.
Il Codice, con riferimento alle fasi dell’affidamento, stabilisce che ‘l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta non anomala; l’organo competente […] dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace’.
Ne consegue che la fase intermedia non produce alcuna lesione giuridicamente rilevante: l’amministrazione mantiene un pieno potere di verifica dei requisiti e può, in ogni momento, decidere di non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò generi aspettative giuridicamente tutelabili.
Inoltre, l’esclusione motivata dall’inattendibilità del piano economico-finanziario risulta pienamente legittima. Sul punto, il TAR ha ribadito che ‘il piano economico-finanziario costituisce lo strumento attraverso cui viene dimostrata la sostenibilità dell’offerta e la concreta capacità dell’operatore economico di assumersi il rischio operativo
Secondo il Collegio, l’esclusione per inattendibilità del piano economico-finanziario non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
In primo luogo, il PEF non rappresenta un requisito soggettivo, bensì un elemento tecnico-funzionale dell’offerta nell’ambito dei contratti di concessione.
In secondo luogo, il Codice dei contratti pubblici del 2023 valorizza espressamente la sostenibilità economica dell’offerta quale presupposto fondamentale per il trasferimento del rischio operativo.
Nel caso di specie, relativo a una concessione di lunga durata, l’equilibrio economico del progetto costituiva un requisito imprescindibile di ammissibilità. L’amministrazione ha evidenziato in modo puntuale le criticità rilevate nel piano economico-finanziario presentato dalla ricorrente, rendendo la motivazione dell’atto esente da vizi.
Ne consegue che, qualora l’offerta risulti insostenibile, il RUP è legittimato a disporne l’esclusione, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dell’Allegato I.2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che attribuisce espressamente al RUP la competenza a emettere provvedimenti di esclusione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile, atteso che l’aggiudicazione provvisoria non costituisce atto impugnabile, essendo priva di efficacia definitiva e produttiva di soli effetti interinali. In mancanza di un’aggiudicazione definitiva, qualsiasi valutazione giurisdizionale sull’operato della stazione appaltante risulterebbe prematura e in contrasto con l’art. 34, comma 2, c.p.a., che preclude pronunce su poteri non ancora esercitati.
Parimenti, gli atti adottati dalla Commissione di gara – quali, ad esempio, le comunicazioni relative all’esclusione – non assumono natura lesiva autonoma se non seguiti da un provvedimento definitivo del RUP, che, nel caso di specie, è stato legittimamente adottato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
ALLEGATO: TAR Lazio, Sentenza 17 giugno 2025, n. 11824
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