ALBO GESTORI AMBIENTALI – RIDUZIONE DEGLI IMPORTI – GARANZIE FINANZIARIE
L’Albo gestori ambientali ricorda che l’iscrizione all’Albo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui alle seguenti categorie:
- categoria 1, solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli;
- categoria 5
- categoria 8
- categoria 9
- categoria 10
La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale con la comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione. I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza, sono di 90 giorni.
Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi) e Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
L’iscrizione nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli) e 5 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione al quantitativo annuo di rifiuti pericolosi da gestire.
Importi
Tonnellate annue di rifiuti pericolosi gestiti Importo
≥ 200.000 tonnellate/anno Euro 5.164.568,99
≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno/td> Euro 1.549.370,70
≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno Euro 516.456,90
≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno Euro 309.874,14
≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno Euro 103.291,38
< 3.000 tonnellate/anno Euro 51.645,69
Riduzione degli importi
50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
Le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti sono stabilite con D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23/04/1999.
Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
L’iscrizione nella categoria 8 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione della quantità annua di rifiuti non pericolosi gestiti o di rifiuti non pericolosi e pericolosi gestiti.
Gestione di soli rifiuti non pericolosi
CLASSE Tonnellate annue di rifiuti non pericolosi gestiti Importo
A ≥ 200.000 tonnellate/anno Euro 3.000.000,00
B ≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno Euro 1.500.000,00
C ≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno Euro 450.000,00
D ≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno Euro 250.000,00
E ≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno Euro 100.000,00
F < 3.000 tonnellate/anno Euro 50.0000,00
Gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi
CLASSE Tonnellate annue di rifiuti non pericolosi gestiti Importo
A ≥ 200.000 tonnellate/anno Euro 5.000.000,00
B ≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno Euro 1.500.000,00
C ≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno Euro 500.000,00
D ≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno Euro 300.000,00
E ≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno Euro 150.000,00
F < 3.000 tonnellate/anno Euro 80.0000,00
Riduzione degli importi
50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sono stabiliti con D.M. 20 giugno 2011.
Categoria 9 (Bonifica di siti)
L’iscrizione nella categoria 9 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
CLASSE Importo lavori cantierabili Importo
A Oltre € 9.000.000,00 Euro 1.000.000,00
B fino a € 9.000.000,00 Euro 500.000,00
C fino a € 2.500.000,00 Euro 250.000,00
D fino a € 1.000.000,00 Euro 90.000,00
E fino a € 200.000 Euro 30.000,00
Riduzione degli importi
70% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti, sono stabiliti con D.M. 5 luglio 2005.
Categoria 10 (Bonifica di beni contenenti amianto)
L’iscrizione nella categoria 10 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
CLASSE Importo lavori cantierabili Importo
A Oltre € 9.000.000,00 Euro 4800.000,00
B fino a € 9.000.000,00 Euro 240.000,00
C fino a € 2.500.000,00 Euro 120.000,00
D fino a € 1.000.000,00 Euro 60.000,00
E fino a € 200.000
fino a € 25.000 Euro 30.500,00
Euro 15.000,00
Riduzione degli importi
70% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti, sono stabiliti con D.M. 5 febbraio 2004.
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