Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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27.06.2025 - ambiente

ALBO GESTORI AMBIENTALI – RIDUZIONE DEGLI IMPORTI – GARANZIE FINANZIARIE

L’Albo gestori ambientali ricorda che l’iscrizione all’Albo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui alle seguenti categorie:

  • categoria 1, solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli;
  • categoria 5
  • categoria 8
  • categoria 9
  • categoria 10

La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale con la comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione. I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza, sono di 90 giorni.

Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi) e Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

L’iscrizione nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli) e 5 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione al quantitativo annuo di rifiuti pericolosi da gestire.

Importi

Tonnellate annue di rifiuti pericolosi gestiti                     Importo

≥ 200.000 tonnellate/anno                                                       Euro 5.164.568,99

≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno/td>                       Euro 1.549.370,70

≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno                                  Euro 516.456,90

≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno                                     Euro 309.874,14

≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno                                        Euro 103.291,38

< 3.000 tonnellate/anno                                                            Euro 51.645,69

Riduzione degli importi

50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)

40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

Le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti sono stabilite con D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23/04/1999.

Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

L’iscrizione nella categoria 8 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione della quantità annua di rifiuti non pericolosi gestiti o di rifiuti non pericolosi e pericolosi gestiti.

Gestione di soli rifiuti non pericolosi

CLASSE                                                                                             Tonnellate annue di rifiuti non pericolosi gestiti      Importo

A   ≥ 200.000 tonnellate/anno                                                Euro 3.000.000,00

B   ≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno                          Euro 1.500.000,00

C   ≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno                            Euro 450.000,00

D   ≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno                               Euro 250.000,00

E    ≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno                                 Euro 100.000,00

F    < 3.000 tonnellate/anno                                                     Euro 50.0000,00

Gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi

CLASSE                                                                                             Tonnellate annue di rifiuti non pericolosi gestiti         Importo

A      ≥ 200.000 tonnellate/anno                                             Euro 5.000.000,00

B      ≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno                       Euro 1.500.000,00

C      ≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno                         Euro 500.000,00

D      ≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno                            Euro 300.000,00

E       ≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno                              Euro 150.000,00

F       < 3.000 tonnellate/anno                                                  Euro 80.0000,00

Riduzione degli importi

50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)

40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sono stabiliti con D.M. 20 giugno 2011.

Categoria 9 (Bonifica di siti)

L’iscrizione nella categoria 9 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.

CLASSE                                              Importo lavori cantierabili        Importo

A      Oltre € 9.000.000,00          Euro 1.000.000,00

B      fino a € 9.000.000,00         Euro 500.000,00

C      fino a € 2.500.000,00         Euro 250.000,00

D      fino a € 1.000.000,00         Euro 90.000,00

E       fino a € 200.000                    Euro 30.000,00

Riduzione degli importi

70% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)

Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti, sono stabiliti con D.M. 5 luglio 2005.

Categoria 10 (Bonifica di beni contenenti amianto)

L’iscrizione nella categoria 10 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.

CLASSE              Importo lavori cantierabili        Importo

A      Oltre € 9.000.000,00          Euro 4800.000,00

B      fino a € 9.000.000,00         Euro 240.000,00

C      fino a € 2.500.000,00         Euro 120.000,00

D      fino a € 1.000.000,00         Euro 60.000,00

E       fino a € 200.000

fino a € 25.000 Euro 30.500,00

Euro 15.000,00

Riduzione degli importi

70% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)

Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti, sono stabiliti con D.M. 5 febbraio 2004.


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