Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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02.07.2025 - lavoro

REGIONE LOMBARDIA – EMERGENZA CLIMATICA – DIVIETO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA NEI CANTIERI EDILI ALL’APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE – ORDINANZA 1° LUGLIO 2025, N. 348

Ad integrazione di quanto già comunicato nella nostra Newsletter settimanale n. 25/2025 (reperibile qui), vi informiamo che, nella giornata di ieri, il Presidente della Regione Lombardia ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, 2 luglio 2025, per far fronte alle ondate di calore che stanno interessando il territorio regionale e che, secondo le previsioni, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

L’ordinanza introduce specifiche misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare nei settori maggiormente esposti al rischio di stress termico da calore.

Nello specifico, è disposto il divieto di svolgimento di attività lavorativa all’aperto nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16, nel periodo compreso fra il 2 luglio e il 15 settembre 2025, alle condizioni e nei settori previsto dall’ordinanza, che di seguito riportiamo.

Settori interessati dal divieto

Il provvedimento si applica ad alcune attività produttive, fra cui vengono esplicitamente ricomprese le attività svolte nei cantieri edili all’aperto.

Le attività interessate dal divieto: la rilevanza dell’esposizione prolungata al sole dell’operatore

Il divieto è riferito alle lavorazioni che comportano l’esposizione prolungata del lavoratore al sole. In questo caso, anche in presenza di specifiche misure di prevenzione adottate dall’impresa, come previsto dalle Linee di indirizzo, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 19 giugno u.s., per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, l’attività deve essere comunque interrotta, qualora la mappa del rischio disponibile sul sito www.worklimate.it, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” segnali, per le ore 12.00 della specifica giornata e per la zona presso cui si trova il cantiere, un livello “ALTO”.

Deroghe al divieto – Interpretazione di ANCE Brescia

L’ordinanza prevede l’esclusione dal divieto per gli appaltatori (tra cui, quindi, possono rientrare le imprese edili) della Pubblica Amministrazione o di concessionari di pubblico servizio, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità.

In tali casi, l’Impresa deve comunque adottare misure di prevenzione organizzative od operative, previste dalle già citate Linee di indirizzo così da ridurre ad un livello accettabile i rischi legati all’esposizione ad alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi.

Stante la formulazione testuale della delibera, pur in assenza, al momento, di interpretazioni o chiarimenti provenienti dagli uffici regionali, si segnala che i riferimenti ad “interventi di pubblica utilità, di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità” sembrano sottendere esigenze di urgenza e necessità che, nella contemperazione dei rispettivi interessi, fanno privilegiare quello della collettività rispetto a quello del singolo operaio, che resta, comunque, tutelato da adeguate misure di sicurezza e prevenzione.

Il caso delle lavorazioni svolte in ambienti chiusi in condizioni termiche influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne

Nei casi di lavorazioni svolte in ambienti chiusi non climatizzati, che risentano quindi della particolare situazione climatica esterna, l’attività lavorativa non è inibita, ma l’ordinanza regionale precisa che è raccomandato il rispetto delle già citate Linee di indirizzo.

Alle medesime Linee devono, comunque, uniformarsi anche tutte le imprese che svolgono, in generale, attività all’aperto anche al di fuori delle fasce orarie soggette al divieto.

Sanzioni

L’inosservanza dei divieti imposti dall’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del Codice penale, ossia l’arresto fino a tre mesi ed ammenda fino ad euro 206, salvo che il fatto che non costituisca più grave reato.

Rapporti con eventuali provvedimenti del singolo Comune

L’ordinanza fa salvi eventuali provvedimenti assunti dal singolo Comune limitati all’ambito territoriale di riferimento.

Possibilità di utilizzo della Cassa integrazione Guadagni Ordinaria

Segnaliamo infine che, nei casi in cui l’interruzione delle attività comporti l’impossibilità di proseguire le lavorazioni previste, può essere valutato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, secondo le modalità e i requisiti previsti dalla normativa vigente:

  • con causale “eventi meteo” per temperature elevate;
  • con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

Nello specifico, l’INPS ha previsto che nel caso in cui il cantiere sia ubicato in territorio in cui è stato adottato un provvedimento di limitazione delle attività produttive in determinate fasce orarie per contrastare le ondate di calore, è possibile ricorrere alla CIGO, indicando nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza, senza, peraltro, doverne allegare il testo. L’intervento sarà autorizzato per i periodi e le fasce orarie specificate nel provvedimento.

Stante la delicatezza della materia, però, è consigliato un confronto fra l’impresa e il Servizio Sindacale di ANCE sia per l’analisi della situazione aziendale, alla luce della normativa in materia di CIGO, sia per la predisposizione della relazione tecnica dettagliata che deve essere articolata secondo le indicazioni diramate, nel tempo, dall’Istituto onde evitare dinieghi o iter tortuosi dell’istanza.

>> Allegato: Emergenza climatica – Ordinanza

 


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