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11.07.2025 - lavori pubblici

GARE PUBBLICHE – L’OMISSIONE DEL DGUE NON È SANABILE CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO

(Tar Campania, Napoli, Sez. I, 04/07/2025, n. 5075)

La pronuncia in esame riguarda l’aggiudicazione di un appalto di lavori, impugnata dalla seconda classificata che ha contestato, l’ammissione al soccorso istruttorio di un RTI aggiudicatario che aveva completamente omesso il DGUE della mandante.

Nel valutare la questione, il TAR ha spiegato che, pur nella consapevolezza che “l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale ad una fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati”, facendosi carico “di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa”, il Legislatore, in consapevole discontinuità rispetto al passato, ha optato per la necessaria “materialità” del D.G.U.E..

In altre parole, si può integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”, ma non la carenza (della domanda di partecipazione o) del documento di gara unico europeo in sé.

Secondo il TAR questo implica che il DGUE debba esistere e che non sia sanabile la sua totale omissione.

A differenza del previgente art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che includeva espressamente anche la mancanza del DGUE tra le ipotesi sanabili, il nuovo testo:

  • non contempla più il caso di mancanza totale;
  • limita l’integrazione agli “elementi mancanti” del DGUE trasmesso;
  • esclude l’ipotesi di presentazione tardiva o integrale omissione.

È quindi una scelta di discontinuità normativa rispetto al passato, coerente con il principio secondo cui la domanda di partecipazione e il DGUE costituiscono atto imprescindibile per la partecipazione, non suscettibile di essere surrogato da integrazioni postume.

Il nuovo codice, del resto, dedica al soccorso istruttorio una autonoma e più articolata disposizione che supera talune incertezze maturate nella prassi operativa; in tale quadro, la discontinuità interpretativa, sullo specifico profilo della soccorribilità della omessa produzione del D.G.U.E., rispetto al codice previgente, radicata sul nuovo formante normativo, pare ulteriormente supportata dalla formulazione della lett. b) del comma 2 del cit. art. 101, riguardante il cd. soccorso sanante, che in effetti fa riferimento a “ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo”, anche in tal caso postulandone l’esistenza.

Nel caso in esame, la carenza documentale era di fatto non sanabile alla luce del nuovo art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che presuppone comunque l’esistenza del DGUE (anche incompleto), quale condizione per poter attivare l’integrazione documentale.

Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione, riaffermando un principio essenziale: la partecipazione alla gara impone l’assolvimento formale degli obblighi documentali minimi, pena l’inammissibilità, anche in presenza di tutti i requisiti sostanziali.

In sintesi,

  • è onere dell’OE trasmettere il DGUE entro il termine di scadenza dell’offerta, anche se incompleto;
  • la sua mancata produzione non è sanabile con soccorso istruttorio;
  • l’art. 101 impone un limite “quantitativo” e “materiale” all’integrazione documentale;
  • il principio antiformalistico non può superare un vincolo testuale espresso

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